Il Divorzio
Il divorzio, istituto giuridico entrato nel nostro ordinamento con la legge 898 del 1970, può essere riconducibile a diverse cause, anche se la più comune è certamente la separazione consensuale o giudiziale.
Lo scioglimento del matrimonio è, ad esempio, previsto nel caso in cui un coniuge subisca una condanna definitiva dopo aver contratto il matrimonio oppure abbia attentato alla vita o alla salute del proprio compagno o dei figli.
Il divorzio è, inoltre, attivabile quando un coniuge in possesso della cittadinanza straniera abbia ottenuto al di fuori dei nostri confini nazionali l'annullamento e lo scioglimento del matrimonio oppure si sia risposato ed ancora quando un coniuge abbia cambiato sesso e sia intervenuta la relativa rettifica prevista dalla legge 164/82.
Un'altra causa prevista dalla legge 898 del 1^ dicembre 1970 è rintracciabile nella mancata consumazione del matrimonio, la quale può portare anche all'annullamento del matrimonio religioso da parte di un tribunale ecclesiastico.
Queste sono alcune delle cause che rendono possibile il divorzio, o per meglio dire lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario, fermo restando che la maggior parte dei coniugi intraprendono la strada della preliminare separazione da portare avanti per almeno tre anni continuativi dalla comparizione di moglie e marito di fronte al giudice per l'avvio del procedimento di separazione.