Molti pensano che, dopo il divorzio, ogni legame economico tra gli ex coniugi si interrompa definitivamente. In realtà non è sempre così. In presenza di specifici requisiti, l’ex coniuge divorziato può ottenere la pensione di reversibilità dell’ex partner oppure, se il defunto si era risposato, una quota di essa.
La disciplina è importante perché il nuovo matrimonio del pensionato deceduto non cancella automaticamente i diritti dell’ex coniuge economicamente più debole. Occorre però verificare con precisione i presupposti previsti dalla legge e il tipo di assegno riconosciuto in sede di divorzio.
Cosa prevede l’art. 9 della legge sul divorzio
La norma di riferimento è l’art. 9, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 1970, n. 898. La disposizione prevede che l’ex coniuge divorziato possa avere diritto alla pensione di reversibilità, o a una quota di essa, purché ricorrano determinati requisiti. Se esiste anche un coniuge superstite, perché il defunto aveva contratto nuove nozze, il trattamento non spetta integralmente a uno solo: il tribunale deve ripartire la reversibilità tra il coniuge superstite e l’ex coniuge che ne abbia titolo.
Per questo è errato ritenere che il successivo matrimonio del defunto faccia venir meno, di per sé, ogni tutela dell’ex marito o dell’ex moglie. La legge impone invece di verificare chi abbia diritto alla reversibilità e in quale misura.
I requisiti indispensabili per l’ex coniuge
Per far valere il diritto previsto dall’art. 9, l’ex coniuge deve trovarsi in una situazione giuridica ben definita. In particolare:
- deve essere intervenuto il divorzio, cioè lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’ex coniuge deve essere titolare di un assegno divorzile ai sensi dell’art. 5 della legge n. 898 del 1970, già riconosciuto in sede di divorzio;
- l’ex coniuge non deve essersi risposato;
- il rapporto di lavoro da cui deriva il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di divorzio.
Non basta, quindi, essere semplicemente l’ex coniuge del defunto, né è sufficiente la sola astratta possibilità di ottenere un assegno. Il diritto alla reversibilità presuppone l’esistenza di un assegno divorzile periodico già riconosciuto in sede giudiziale.
Questo profilo è decisivo anche per distinguere l’assegno periodico dalla corresponsione in unica soluzione, prevista dall’art. 5, comma 8, della legge n. 898 del 1970. Quando i rapporti economici sono stati definiti con una liquidazione una tantum, in linea generale manca quel presupposto di continuità del sostegno economico che giustifica il diritto alla reversibilità.

Se il coniuge deceduto si era risposato, come si divide la pensione
Quando il pensionato deceduto aveva contratto nuove nozze, trova applicazione l’art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970. In questo caso la pensione di reversibilità viene ripartita tra il coniuge superstite e l’ex coniuge divorziato titolare di assegno divorzile.
La legge indica un criterio espresso: il tribunale deve tener conto della durata dei rispettivi matrimoni. Tuttavia, questo parametro non va applicato in modo meramente aritmetico. La giurisprudenza chiarisce infatti che la durata del rapporto matrimoniale resta il criterio principale, ma non l’unico.
Nella valutazione complessiva il giudice può considerare anche altri elementi rilevanti, tra cui:
- le condizioni economiche dei soggetti interessati;
- l’entità dell’assegno divorzile riconosciuto all’ex coniuge;
- la durata di un’eventuale convivenza prematrimoniale stabile con il coniuge superstite, se allegata e provata.
In altre parole, la ripartizione non è automatica e non si esaurisce in un semplice calcolo basato sugli anni di matrimonio. Serve una valutazione complessiva coerente con la funzione solidaristica che la legge continua a riconoscere all’assegno divorzile e, di riflesso, alla reversibilità.
Perché il nuovo matrimonio del defunto non esclude automaticamente l’ex coniuge
Il punto centrale è questo: il nuovo matrimonio del defunto non cancella da solo il diritto dell’ex coniuge. Se l’ex marito o l’ex moglie era titolare di assegno divorzile, non si era risposato e ricorrono gli altri presupposti di legge, il diritto alla reversibilità può sussistere anche in presenza del coniuge superstite.
Ciò che cambia, in questo caso, non è l’esistenza del diritto, ma la sua quantificazione: non si parla più della pensione intera, bensì della quota che il tribunale ritiene di attribuire all’ex coniuge dopo aver valutato il quadro complessivo.
Va anche ricordato che la quota di reversibilità non coincide necessariamente con l’importo dell’assegno divorzile. L’assegno è decisivo perché dimostra l’esistenza del titolo, ma la misura della quota dipende dalla valutazione giudiziale prevista dall’art. 9.

Cosa deve sapere chi sta affrontando un divorzio consensuale
Per chi oggi sta definendo un divorzio consensuale, il tema è particolarmente delicato. Le scelte compiute al momento del divorzio possono produrre effetti anche molti anni dopo, compresi quelli collegati alla pensione di reversibilità.
In concreto, è essenziale distinguere tra:
- assegno divorzile periodico, riconosciuto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 898 del 1970;
- assenza di assegno divorzile;
- corresponsione in unica soluzione, prevista dall’art. 5, comma 8, della legge n. 898 del 1970.
Questa distinzione non è solo tecnica. Se non viene previsto alcun assegno divorzile, oppure se i rapporti economici vengono chiusi con una soluzione una tantum, il futuro diritto alla reversibilità può non sorgere. Per questo, quando si negoziano le condizioni economiche del divorzio, bisogna valutare non solo l’equilibrio immediato dell’accordo, ma anche le conseguenze di lungo periodo.
Lo stesso vale per altri profili patrimoniali collegati al divorzio, come il trattamento di fine rapporto e, più in generale, la stabilità economica dell’ex coniuge nel tempo. Un accordo apparentemente conveniente oggi può rivelarsi penalizzante domani se non viene costruito tenendo conto dell’intero quadro normativo.
In conclusione
In sintesi, l’ex coniuge divorziato può ottenere la pensione di reversibilità, o una sua quota, anche se il defunto si era risposato, ma solo se ricorrono i presupposti fissati dall’art. 9 della legge n. 898 del 1970. Il requisito centrale è la titolarità di un assegno divorzile, di regola periodico, oltre al mancato passaggio a nuove nozze e agli altri presupposti previsti dalla legge.
Per questo, in sede di divorzio consensuale, le scelte relative all’assegno non dovrebbero mai essere sottovalutate: non incidono soltanto sul presente, ma possono avere effetti molto concreti anche sui diritti futuri.