Una recente decisione della Court of Appeal inglese, resa in una vicenda familiare con forti collegamenti sia con l’Inghilterra sia con l’Italia, merita attenzione. Il messaggio pratico è chiaro: nei divorzi internazionali non conta solo dove la coppia vive oggi. Contano anche i legami costruiti nel tempo, il momento in cui viene avviato il procedimento e i criteri di giurisdizione previsti dall’ordinamento del giudice adito.
È bene distinguere subito due piani: giurisdizione e legge applicabile. La prima risponde alla domanda su quale giudice possa decidere; la seconda stabilisce quali regole sostanziali saranno utilizzate. Nei casi transnazionali le due questioni non coincidono sempre, ed è proprio qui che l’esito della vicenda può cambiare in modo significativo.
Cosa insegna davvero la decisione inglese
La pronuncia non va letta come una regola automatica, ma come un promemoria molto utile: il trasferimento o il rientro in Italia non cancella, da solo, i collegamenti giuridicamente rilevanti con il Regno Unito.
Per chi conosce il divorzio in Italia, disciplinato dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, questo è il punto decisivo. Nelle controversie puramente interne ci si concentra su tempi, condizioni economiche e procedura. Nei casi internazionali, invece, la prima domanda è spesso un’altra: quale giudice ha giurisdizione?
Nell’Unione europea, in via generale, la giurisdizione in materia matrimoniale è regolata dall’art. 3 del regolamento (UE) 2019/1111, che valorizza soprattutto la residenza abituale e, in alcuni casi, la cittadinanza. Dopo la Brexit, però, il Regno Unito non rientra più in questo sistema comune. Per i procedimenti instaurati in Inghilterra e Galles dopo la fine del periodo di transizione, la giurisdizione si valuta secondo le regole interne inglesi, oggi contenute nella section 5(2) del Domicile and Matrimonial Proceedings Act 1973: accanto alla habitual residence può quindi assumere rilievo anche il domicile, nozione di common law che non coincide né con la residenza anagrafica né con il domicilio civilistico italiano.
Nel caso di cui si è discusso, uno snodo centrale è stato proprio questo: la permanenza di un domicile inglese in capo a uno dei coniugi e la mancata dimostrazione che l’Italia fosse il foro chiaramente più appropriato. Tradotto: vivere oggi in Italia può non bastare, da solo, a escludere la giurisdizione inglese.
Perché vivere oggi in Italia può non bastare
In un matrimonio con una lunga storia nel Regno Unito possono pesare la durata della permanenza all’estero, il luogo in cui la famiglia ha costruito la propria quotidianità, la presenza di beni o attività economiche, la cittadinanza e, sul versante inglese, l’eventuale permanenza di un domicile in senso tecnico. Anche il momento in cui uno dei coniugi avvia il procedimento può incidere, ma non è mai l’unico fattore.
Questo non significa che il giudice inglese sia sempre competente. Significa, però, che la formula «viviamo in Italia, quindi decide solo l’Italia» è giuridicamente fragile. Ed è un errore che può costare caro, soprattutto quando i beni sono intestati a uno solo dei coniugi o il reddito è concentrato in una sola persona.
Se poi arriva una decisione straniera, il problema non è solo ottenerla ma anche farla valere in Italia. In linea generale, la sentenza estera è riconosciuta senza bisogno di un procedimento speciale se ricorrono i requisiti dell’art. 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218; per l’attuazione e per le eventuali contestazioni entrano in gioco gli artt. 65-67 della stessa legge.

La posta in gioco economica: non solo titolarità formale dei beni
La notizia ha colpito soprattutto per un motivo: il possibile diverso impatto economico del processo. Nel nostro ordinamento, la separazione dei beni incide molto sulla titolarità del patrimonio. Se un immobile, un conto o una partecipazione societaria sono intestati a un solo coniuge, quel dato formale resta un punto di partenza importante.
Questo, però, non vuol dire che il diritto italiano ignori il contributo familiare del partner economicamente più debole. L’assegno divorzile, previsto dall’art. 5, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, impone al giudice di valutare anche le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato alla vita familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, il reddito di entrambi e la durata del matrimonio.
La differenza pratica, piuttosto, è che altri ordinamenti possono mettere a disposizione rimedi patrimoniali più ampi. Per questo, in un matrimonio con legami inglesi, la scelta del foro può incidere in modo sensibile sul risultato finale.
Il tema diventa ancora più delicato quando uno dei coniugi ha lasciato o rallentato il lavoro per seguire i figli, i trasferimenti internazionali o la carriera dell’altro. In questi casi non basta sapere se esiste un conto cointestato: bisogna capire come l’ordinamento concretamente applicabile valuterà il sacrificio familiare e professionale maturato negli anni.
Se ci sono figli, la complessità aumenta
Quando il procedimento riguarda anche i figli, non si discute solo del matrimonio. Entrano in gioco responsabilità genitoriale, tempi di permanenza, spese e mantenimento. Nel diritto italiano il riferimento resta l’interesse del minore, quale emerge dagli artt. 337-bis e 337-ter c.c. Chi affronta un divorzio con figli con elementi internazionali deve quindi verificare con attenzione dove i minori abbiano la loro residenza abituale, dove frequentino la scuola e quale autorità sia più adatta a decidere rapidamente.
Nei rapporti con il Regno Unito, per le questioni di responsabilità genitoriale può assumere rilievo, a seconda del caso concreto, anche la Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, che ruota soprattutto attorno alla residenza abituale del minore. In pratica, vanno ricostruiti con precisione il centro della vita quotidiana dei figli e la rete concreta delle loro relazioni.
È un aspetto decisivo perché divorzio, responsabilità genitoriale e mantenimento possono seguire regole diverse e non sempre restano concentrati davanti allo stesso giudice.

Si può scegliere liberamente il giudice più conveniente?
No. Parlare di forum shopping aiuta a capire la strategia, ma non significa libertà assoluta. Un tribunale può decidere soltanto se esiste un collegamento previsto dalla legge.
Nei rapporti fra Stati membri dell’Unione europea, l’art. 3 del regolamento (UE) 2019/1111 detta i criteri di giurisdizione in materia matrimoniale. Quanto alla legge applicabile, l’Italia partecipa al regolamento (UE) n. 1259/2010 (Roma III), che ha carattere universale ai sensi dell’art. 4, consente in certi casi la scelta della legge ai sensi dell’art. 5 e, in mancanza di scelta, fissa criteri oggettivi all’art. 8. Il Regno Unito non partecipa a questo regolamento, perciò un giudice italiano e un giudice inglese possono muoversi con logiche diverse anche sul piano della legge applicabile.
Con l’Inghilterra e il Galles, dopo la Brexit, il coordinamento è quindi meno lineare rispetto al passato. Perciò non basta inseguire il Paese apparentemente più favorevole: bisogna verificare se quel giudice abbia davvero giurisdizione, quali rimedi possa concedere e come la decisione potrà essere riconosciuta o fatta valere in Italia.
Cosa fare, in pratica, se il matrimonio ha legami con il Regno Unito
- Ricostruire con precisione la cronologia delle residenze abituali, dei trasferimenti, delle cittadinanze e, se rilevante, degli elementi utili a dimostrare un eventuale domicile in senso inglese.
- Raccogliere subito i documenti per il divorzio, compresi certificati, atti di matrimonio, eventuali accordi patrimoniali e prove sulla vita familiare svolta all’estero.
- Valutare separatamente quattro profili: giudice competente, legge applicabile, posizione dei figli ed effetti economici attesi.
- Capire se il caso può restare su un binario collaborativo, come un divorzio consensuale online fondato su accordo di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 6 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella l. 10 novembre 2014, n. 162, oppure se il conflitto sulla giurisdizione rende probabile un contenzioso.
- Non confondere gli strumenti semplificati interni, come il divorzio in Comune davanti all’ufficiale dello stato civile ex art. 12 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella l. 10 novembre 2014, n. 162, utilizzabile solo in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci, con handicap grave o economicamente non autosufficienti e senza patti di trasferimento patrimoniale, con i divorzi internazionali complessi.
Lo stesso vale per il divorzio senza avvocato: quando il matrimonio ha legami reali con il Regno Unito, una valutazione tecnica iniziale è quasi sempre indispensabile.
Una conclusione utile
La lezione pratica è netta: nei divorzi internazionali il passato pesa quanto il presente. Vivere oggi in Italia non basta, da solo, a escludere che un giudice inglese possa ritenersi competente.
Per questo, prima ancora di discutere di assegno o di patrimonio, è essenziale chiarire la differenza tra separazione e divorzio e, soprattutto, individuare subito giudice competente e legge applicabile. In Italia la legge 6 maggio 2015, n. 55 ha ridotto, in via generale, il tempo minimo tra separazione e domanda di divorzio a sei mesi nella consensuale e a dodici mesi nella giudiziale; nei casi internazionali, però, il nodo spesso viene prima. Muoversi presto, con i documenti giusti e con una strategia coerente, è spesso la vera tutela.