Molti ex coniugi pensano che la casa ottenuta in sede di separazione resti automaticamente nella loro disponibilità anche dopo il divorzio. In realtà non bisogna dare nulla per scontato. Il divorzio apre una fase autonoma e richiede una regolazione espressa dei rapporti tra gli ex coniugi: se la casa familiare non viene confermata o ridisciplinata nel nuovo provvedimento, fare affidamento sulla sola separazione può essere molto rischioso.
La recente vicenda del Tribunale di Torino, riportata dalla stampa giuridica nell’aprile 2026, richiama proprio questo profilo pratico. La vicenda mostra bene la differenza tra separazione e divorzio: la separazione regola una fase transitoria, mentre il divorzio scioglie il vincolo o ne fa cessare gli effetti civili e impone di verificare nuovamente anche il destino della casa familiare.

Assegnazione della casa familiare: cosa significa davvero
Nel linguaggio comune si parla spesso di diritto di abitazione, ma sul piano tecnico la distinzione è importante. Il diritto reale di abitazione è disciplinato dall’art. 1022 c.c.; l’assegnazione della casa familiare, invece, è regolata dall’art. 337-sexies c.c. e risponde a una funzione diversa: tutelare in via prioritaria l’interesse dei figli a conservare il proprio ambiente di vita.
Lo stesso art. 337-sexies c.c. stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli e che dell’assegnazione il giudice deve tenere conto anche nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Per effetto dell’art. 337-bis c.c., questa disciplina si applica nei procedimenti relativi ai figli in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento o nullità del matrimonio, oltre che nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.
Ne consegue che l’assegnazione non è un premio, né una compensazione economica per il coniuge più debole. È una misura finalizzata soprattutto alla tutela dei figli, tema centrale in ogni divorzio con figli. Proprio per questo non è perpetua: la stessa norma prevede che il diritto al godimento venga meno se l’assegnatario smette di abitare stabilmente nella casa familiare, convive more uxorio o contrae nuovo matrimonio.
In linea generale, in assenza di figli minori o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi, l’assegnazione della casa familiare non può essere utilizzata come surrogato dell’assegno o come generica sistemazione patrimoniale. Se si vuole consentire comunque la permanenza nell’immobile, occorre allora individuare un titolo diverso e chiaro.
Perché il divorzio richiede una decisione espressa sulla casa
Il giudizio di divorzio non è una semplice appendice della separazione. Per questo, se si vuole conservare il godimento dell’immobile, la questione casa deve essere affrontata in modo esplicito nel ricorso, nell’accordo o nelle conclusioni finali. Il silenzio del provvedimento non va mai interpretato con leggerezza.
Un chiarimento importante arriva anche dalla Cassazione, che con l’ordinanza 11 aprile 2019, n. 10204 ha affermato che, quando l’assegnazione è collegata alla convivenza con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, la domanda va riproposta nel giudizio di divorzio: non basta confidare nella precedente statuizione resa in sede di separazione. In presenza di figli minori, invece, resta centrale il potere-dovere del giudice di provvedere nell’interesse della prole; anche per questo è essenziale che la disciplina della casa sia chiara e non lasciata all’implicito.
Con il divorzio breve, introdotto dalla l. 6 maggio 2015, n. 55, i tempi per arrivare alla domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio si sono accorciati, ma non si è ridotta l’attenzione necessaria alle clausole sulla casa familiare.
Se vi è accordo tra le parti, la regolazione della casa può essere inserita nel ricorso congiunto oppure nell’accordo di negoziazione assistita previsto dall’art. 6 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. Anche in un divorzio consensuale online, quindi, la clausola sulla casa non va mai lasciata all’implicito; se sono presenti figli, occorre inoltre il controllo del pubblico ministero nei casi previsti dalla legge.
Se invece si sceglie il divorzio in Comune, previsto dall’art. 12 del medesimo d.l. n. 132/2014, bisogna ricordare due limiti pratici decisivi: la procedura non è ammessa in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci, di figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e, inoltre, l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Quando la questione casa è delicata, questa procedura spesso non è sufficiente.
Rilascio dell’immobile e risarcimento: i rischi concreti
Se dopo il divorzio manca un titolo che giustifichi la permanenza nell’abitazione, la detenzione può trasformarsi in occupazione senza titolo. Quando l’immobile appartiene in proprietà esclusiva all’altro ex coniuge, il proprietario può agire per ottenere il rilascio del bene. Se invece la casa è in comproprietà, il quadro è più articolato e possono entrare in gioco anche le regole della comunione e le domande economiche connesse all’uso esclusivo dell’immobile.
Accanto al rilascio, può essere proposta anche una domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 c.c. Il danno, però, non va dato per automatico nella sua quantificazione: deve essere allegato e provato, anche per presunzioni, e nella pratica viene spesso parametrato al valore locativo dell’immobile o al mancato godimento del bene.
È questo il profilo più insidioso: chi resta nella casa confidando nella vecchia assegnazione della separazione può trovarsi a dover lasciare l’immobile e, in alcuni casi, a rispondere economicamente per il periodo successivo alla cessazione del titolo.

Come tutelarsi prima che il divorzio diventi definitivo
Per evitare errori, è utile muoversi con metodo già prima di depositare i documenti per il divorzio. In concreto, conviene verificare almeno questi punti:
- Accertare i presupposti attuali di legge. L’assegnazione ex art. 337-sexies c.c. richiede una valutazione aggiornata, soprattutto con riferimento alla convivenza con figli minori o con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
- Formulare una domanda espressa. Se si vuole mantenere il godimento dell’immobile, serve una clausola chiara nel ricorso o nell’accordo di divorzio. Nei casi legati a figli maggiorenni non autosufficienti, la richiesta non va data per implicita.
- Documentare convivenza e non autosufficienza dei figli maggiorenni. Nel divorzio questi elementi vanno provati in modo puntuale, perché incidono direttamente sulla possibilità di ottenere o conservare l’assegnazione.
- Coordinare la casa con le altre voci economiche. Le questioni di casa e mutuo nella separazione si riflettono spesso anche sul divorzio: spese ordinarie, rate, utenze, tempi di rilascio e uso dell’immobile devono essere regolati in modo coerente.
- Valutare soluzioni alternative quando mancano i presupposti. Se non ricorrono le condizioni dell’art. 337-sexies c.c., l’eventuale permanenza di un ex coniuge nella casa dovrebbe essere disciplinata con un titolo diverso, ad esempio un comodato o una locazione, evitando formule ambigue.
Se durante la separazione la situazione è già cambiata, può essere utile valutare per tempo anche una modifica delle condizioni di separazione, così da arrivare al divorzio con un assetto più coerente con la realtà familiare.
Se invece il divorzio è già stato pronunciato e la clausola sulla casa manca, non conviene attendere confidando nella prassi. È opportuno far verificare subito se ricorrono i giustificati motivi per chiedere la revisione delle condizioni ai sensi dell’art. 9 della l. 1 dicembre 1970, n. 898; nel frattempo, restare nell’immobile senza un titolo chiaro può esporre a un’azione di rilascio e a una richiesta di risarcimento.
In conclusione
La regola pratica è semplice: la casa assegnata in separazione non va considerata un diritto eterno né automaticamente trasferito nel divorzio. Occorre verificare se i presupposti di legge esistono ancora e pretendere che la casa sia disciplinata in modo espresso nel nuovo provvedimento o nell’accordo. In diritto di famiglia, soprattutto quando è in gioco l’abitazione, ciò che non viene scritto è spesso il primo problema da affrontare dopo la fine del matrimonio.