Separazione e interesse dei figli: il punto di partenza
Quando la coppia si separa, i figli conservano il diritto a una presenza responsabile di entrambi i genitori. L’art. 337-ter c.c. tutela infatti il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro, mentre l’art. 18, par. 1, della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo richiama il principio delle responsabilità comuni di madre e padre nell’allevamento e nello sviluppo del bambino. Questo criterio guida anche le scelte economiche che emergono in separazione consensuale, separazione giudiziale e divorzio con figli.
Tra i temi più discussi c’è l’assegno unico e universale per i figli a carico: chi lo percepisce dopo la separazione? Può incidere sull’assegno di mantenimento? E quando si può parlare davvero di revoca, modifica o restituzione delle somme? Facciamo chiarezza.
Assegno unico e mantenimento dei figli: due strumenti diversi
L’assegno unico e universale è disciplinato dal d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 ed è una prestazione economica erogata dall’INPS per i figli a carico. Spetta per i figli minorenni e, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, anche per i figli maggiorenni fino a 21 anni; per i figli con disabilità operano regole specifiche più ampie.
Non va confuso con il contributo al mantenimento dei figli, che trova fondamento negli artt. 316-bis e 337-ter c.c. Il primo è un sostegno pubblico; il secondo è l’obbligo, che grava su entrambi i genitori, di contribuire in proporzione alle proprie risorse ai bisogni del figlio.
Sul piano amministrativo, l’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 230/2021 prevede che l’assegno sia corrisposto al richiedente oppure, su richiesta anche successiva, in pari misura tra i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale. In presenza di accordo, esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo o specifico provvedimento giudiziale, nella pratica applicativa l’importo può però essere corrisposto interamente a uno solo. Da qui il primo equivoco da evitare: il fatto che uno dei genitori incassi l’assegno unico non libera automaticamente l’altro dall’obbligo di mantenimento fissato dal giudice o da accordi formalizzati correttamente.

Quando l’assegno unico può incidere sull’importo del mantenimento
L’assegno unico non sostituisce di per sé il contributo al mantenimento, ma può entrare nella valutazione economica complessiva. L’art. 337-ter c.c. impone infatti di considerare le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura.
In pratica, il giudice può tener conto anche dell’assegno unico tra le risorse destinate al figlio. L’effetto, però, non è automatico e varia da caso a caso. Se il minore vive prevalentemente con un genitore e l’altro versa un contributo periodico, l’assegno unico può incidere sul quadro complessivo ma difficilmente, da solo, giustifica l’azzeramento del contributo. Se invece i tempi di permanenza sono realmente equilibrati, i redditi sono simili e molte spese ordinarie vengono sostenute direttamente da entrambi, la riduzione può risultare più plausibile e, nei casi appropriati, può essere valutato anche il mantenimento diretto.
Diverso è il tema dell’assegno in favore dell’ex coniuge, che risponde a presupposti differenti. Per evitare sovrapposizioni, è utile tenere distinta la disciplina dei figli da quella dei rapporti economici tra ex partner, anche alla luce della differenza tra separazione e divorzio.
Quando si può chiedere la modifica o la revoca
La revoca o la riduzione del contributo per i figli non si ottiene solo perché l’assegno unico è entrato in pagamento. Servono fatti sopravvenuti, concreti e rilevanti. Le ipotesi più frequenti sono:
- una variazione significativa del reddito di uno o di entrambi i genitori;
- un diverso assetto dei tempi di permanenza del figlio, con maggiore incidenza del mantenimento diretto;
- una diversa ripartizione stabile delle spese ordinarie, ormai sostenute in modo diretto e paritario da entrambi;
- per i figli maggiorenni, il raggiungimento dell’autosufficienza economica, ai sensi dell’art. 337-septies c.c.
La strada corretta è la domanda di revisione. Oggi, sul piano processuale, il riferimento è l’art. 473-bis.29 c.p.c., mentre per i provvedimenti riguardo ai figli resta centrale l’art. 337-quinquies c.c. In sostanza, chi ritiene non più attuale l’importo deve chiedere al giudice la modifica delle condizioni di separazione o del divorzio: non può sospendere o ridurre i pagamenti di propria iniziativa.
Non è quindi corretto decurtare unilateralmente il bonifico mensile sostenendo che l’altro genitore percepisce già l’assegno unico: fino a quando non interviene un nuovo provvedimento o un accordo validamente recepito, quel comportamento può integrare un inadempimento.
Questo vale anche quando si scelgono percorsi semplificati, come il divorzio consensuale online: la snellezza della procedura non elimina la necessità di formalizzare correttamente ogni nuovo accordo economico relativo ai figli.

Restituzione delle somme: quando è davvero possibile
Il tema della restituzione richiede una distinzione netta. Se si parla di assegno unico erogato dall’INPS senza che ne ricorressero i presupposti, l’Istituto può attivare il recupero dell’indebito; sul piano generale, il riferimento civilistico resta l’art. 2033 c.c., ferma la disciplina speciale della prestazione. Se la contestazione riguarda soltanto la ripartizione tra i genitori, va inoltre distinto il rapporto con l’INPS da quello, eventuale, tra le parti.
Più delicato è il caso delle somme versate da un genitore all’altro a titolo di mantenimento. Qui la restituzione non è automatica, perché si tratta di importi normalmente destinati ai bisogni quotidiani del figlio e spesso già impiegati per finalità assistenziali. Per questo, nella pratica, la ripetizione integrale di quanto pagato è tutt’altro che scontata: più spesso si discute della nuova misura del contributo e della sua decorrenza.
È quindi rischioso dare per scontato che una successiva riduzione dell’assegno comporti sempre il diritto a riavere tutto quanto versato in precedenza. Molto dipende dal contenuto del provvedimento, dal momento in cui è stata proposta la domanda di revisione e dalla prova concreta dei pagamenti eseguiti o ricevuti.
Cosa conviene fare in pratica
Quando cambia l’organizzazione familiare, conviene muoversi su più fronti:
- aggiornare tempestivamente domanda AUU, ISEE e modalità di accredito presso l’INPS;
- evitare compensazioni fai-da-te tra assegno unico e mantenimento;
- conservare bonifici, ricevute e prova delle spese scolastiche, sanitarie e sportive;
- valutare, se redditi, tempi di permanenza o spese sono cambiati in modo stabile, una revisione formale delle condizioni.
Questo vale sia dopo una separazione consensuale sia dopo una separazione giudiziale. In sintesi, l’assegno unico è un aiuto importante, ma non cancella da solo gli obblighi di mantenimento: per ottenere una riduzione, una revoca o, nei casi davvero fondati, una restituzione, serve sempre una valutazione giuridica concreta e documentata, costruita nell’interesse del figlio.