Una decisione utile per capire come si calcola il mantenimento
Nel 2026 continua a essere richiamata l’ordinanza n. 19811 del 17 luglio 2025 della Cassazione civile, Sezione I, perché ribadisce un principio molto concreto: quando si discute di assegno di mantenimento tra coniugi separati, il giudice può valutare non solo le dichiarazioni fiscali, ma anche il tenore di vita effettivamente goduto durante la convivenza matrimoniale e gli eventuali redditi non dichiarati, purché emergano da un quadro probatorio serio e coerente.
Un chiarimento preliminare è decisivo: la vicenda riguardava la separazione giudiziale, non il divorzio. La distinzione conta, perché nella separazione trova applicazione l’art. 156 c.c., mentre nel divorzio l’assegno segue i criteri dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970. Capire la differenza tra separazione e divorzio è il primo passo per leggere correttamente questa pronuncia.
Cosa è successo nel caso esaminato
La coppia era sposata dal 2012 e non aveva figli. In primo grado il Tribunale di Vicenza aveva riconosciuto alla moglie un assegno di 400 euro mensili. In appello, però, la Corte d’appello di Venezia ha ritenuto quella somma insufficiente e l’ha aumentata a 800 euro al mese.
Perché? Dai fatti accertati emergeva che la moglie lavorava part time come addetta alle pulizie, con un reddito netto medio di circa 800 euro mensili, e sosteneva un canone di locazione di 500 euro. Inoltre, durante la convivenza, i coniugi avevano mantenuto un tenore di vita sensibilmente più elevato, con vacanze estive a Ibiza, Minorca e Maiorca, viaggi in Brasile e soggiorni a Parigi e Amsterdam. La Corte d’appello ha quindi ritenuto che la moglie, da sola, non fosse in grado di conservare un livello di vita analogo a quello matrimoniale.
Quanto al marito, i giudici hanno considerato non solo il reddito da lavoro dipendente, pari a circa 2.000 euro mensili, ma anche ulteriori introiti in contanti derivanti da attività promozionali per locali, desunti da testimonianze e documentazione, inclusi profili social utilizzati a fini pubblicitari. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del marito, ritenendo che molte censure puntassero in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Sul piano processuale, l’ordinanza richiama inoltre il regime transitorio dell’art. 35 del d.lgs. n. 149/2022 e chiarisce che, nei procedimenti familiari già pendenti al 28 febbraio 2023, continuano ad applicarsi le regole previgenti anche in appello. Per questo, nel caso concreto, non trovavano applicazione le nuove norme del rito famiglia di cui agli artt. 473-bis.30 e seguenti c.p.c., compreso l’art. 473-bis.31 c.p.c.
Perché il tenore di vita conta ancora nella separazione
L’art. 156 c.c. riconosce il diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, quando non disponga di adeguati redditi propri. Nella separazione, a differenza del divorzio, il vincolo matrimoniale non si scioglie e resta il dovere di assistenza materiale, sia pure rimodulato dalla cessazione della convivenza. Per questo il tenore di vita goduto durante il matrimonio continua ad avere un ruolo centrale.
Questo non significa che l’assegno debba riprodurre automaticamente ogni spesa del passato. Il giudice deve compiere una valutazione concreta, tenendo conto soprattutto della sproporzione tra le condizioni economiche dei coniugi, dell’adeguatezza dei redditi propri di chi lo chiede e delle circostanze del caso. In questa vicenda ha inciso anche il fatto che la moglie si fosse attivata con diligenza per trovare e mantenere un lavoro, senza riuscire comunque a raggiungere un livello economico coerente con quello goduto durante la convivenza matrimoniale.

Quali prove possono incidere davvero
La decisione mostra bene quali elementi, nella pratica, possono fare la differenza:
- buste paga, dichiarazioni fiscali e contratti di locazione, per documentare redditi ufficiali e spese fisse;
- testimonianze su vacanze, abitudini di spesa e stile di vita della coppia;
- documenti e tracce digitali, come profili social utilizzati per attività lavorative o promozionali;
- prova dell’attivazione lavorativa di chi chiede il mantenimento;
- beni venduti o acquistati, che però non bastano da soli a escludere il diritto all’assegno se il ricavato è stato destinato a esigenze ordinarie di vita.
Redditi non dichiarati: il giudice può considerarli?
In linea di principio sì. Nel processo civile il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, ai sensi dell’art. 116 c.p.c. Ciò significa che il reddito effettivo di un coniuge può essere ricostruito anche oltre quanto risulta dalle sole dichiarazioni fiscali, se gli elementi raccolti sono seri, convergenti e coerenti nel loro insieme.
È un passaggio molto importante per chi affronta oggi una crisi familiare. La capacità economica reale, infatti, può non coincidere con quella formalmente dichiarata: compensi in contanti, collaborazioni saltuarie, benefit o altre utilità indirette. L’ordinanza non dice che basta un sospetto, né che i social network sostituiscono la prova. Dice però una cosa chiara: se testimonianze, documenti e circostanze convergono, il giudice può ritenere esistenti anche introiti non dichiarati e considerarli nella quantificazione del mantenimento.
Questa impostazione è utile anche nelle trattative di una separazione consensuale, perché spinge le parti a costruire accordi realistici, aderenti alla situazione economica effettiva e non soltanto a quella formale.
Separazione e divorzio: perché non vanno confusi
Un altro insegnamento della pronuncia è che i criteri dell’assegno divorzile non possono essere trasferiti automaticamente nell’assegno di mantenimento in separazione. Nel divorzio, infatti, il parametro non coincide con la mera conservazione del tenore di vita matrimoniale: la valutazione segue la disciplina dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970 e la funzione assistenziale, compensativa e perequativa dell’assegno. Nella separazione, invece, l’art. 156 c.c. mantiene centrale il raffronto con le condizioni di vita godute durante il matrimonio.
Per chi oggi sta programmando il percorso verso il divorzio breve o, più in generale, un divorzio in Italia, la conseguenza pratica è semplice: la fase della separazione non va sottovalutata, perché è spesso lì che si formano gli elementi di prova più rilevanti sul tenore di vita, sui redditi e sulla reale autonomia economica delle parti.
Se ci sono figli, inoltre, il mantenimento dei figli segue regole autonome fondate sull’art. 337-ter c.c. e non va confuso con il contributo dovuto all’altro coniuge.

Cosa significa, in pratica, per chi si separa nel 2026
La lezione di questa decisione è molto concreta. Chi chiede il mantenimento deve documentare non solo i propri redditi e le spese essenziali, ma anche il tenore di vita familiare e la non adeguatezza dei propri mezzi rispetto a quel contesto. Chi lo contesta, invece, non può limitarsi a produrre la busta paga o a negare genericamente entrate ulteriori.
In termini operativi conviene:
- raccogliere prove del tenore di vita matrimoniale, comprese spese abituali, viaggi e abitudini di consumo;
- conservare elementi utili a dimostrare la reale capacità economica dell’altro coniuge;
- documentare con precisione la propria attività lavorativa o la ricerca di lavoro;
- tenere distinta la questione dell’assegno tra coniugi da quella relativa ai figli;
- impostare sin dall’inizio accordi sostenibili, soprattutto se si punta, dopo la separazione, a un divorzio consensuale online.
In sintesi, l’ordinanza n. 19811/2025 non introduce una rivoluzione, ma conferma un orientamento molto importante: nella separazione il giudice guarda alla vita reale della coppia. E la vita reale, spesso, racconta più della sola dichiarazione dei redditi.