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Bigenitorialità dopo il divorzio: cosa prevede davvero la legge italiana

Bigenitorialità dopo il divorzio: cosa prevede davvero la legge italiana

Se ne parla di nuovo anche ad Agrigento, dove l’11 aprile 2026 la prima assemblea del Comitato per la difesa della bigenitorialità ha eletto il direttivo e annunciato il progetto “Sos Casa”, pensato per i genitori che, dopo la separazione, perdono l’abitazione. È uno spunto utile, perché la bigenitorialità in Italia continua a essere raccontata male: o come slogan, o come pretesa automatica di metà tempo per ciascun genitore. In diritto, non è così. (Teleacras)

La prima precisazione, infatti, è tecnica ma importante: queste regole non scattano solo “dopo il divorzio”. Gli articoli 337-bis e seguenti del codice civile si applicano già in caso di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, annullamento o nullità, e valgono anche nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio.

Da avvocata, io partirei da qui: la bigenitorialità è prima di tutto un diritto del figlio, non una bandiera dell’adulto. L’articolo 337-ter del codice civile dice che il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, a ricevere da entrambi cura, educazione, istruzione e assistenza morale, e a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Questo assetto si innesta sull’articolo 30 della Costituzione, che attribuisce ai genitori il dovere e il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli.

Padre e figlia camminano mano nella mano in un vicolo italiano

Il punto più frainteso è un altro: affido condiviso non vuol dire 50 e 50 automatico. Da vent’anni, a partire dalla legge n. 54 del 2006, il modello di riferimento del nostro ordinamento è quello condiviso; oggi l’articolo 337-ter impone al giudice di valutare prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi, ma è lo stesso articolo a chiarire che sarà il giudice a determinare tempi e modalità della presenza presso ciascun genitore. La legge, quindi, tutela due genitori presenti e responsabili, non una divisione matematica del calendario. (Gazzetta Ufficiale)

Quando invece l’affidamento condiviso sarebbe contrario all’interesse del minore, il giudice può disporre con provvedimento motivato l’affidamento a uno solo dei genitori. Ma anche qui va evitato un equivoco: l’affido esclusivo non cancella automaticamente l’altro genitore. L’articolo 337-quater prevede infatti, salvo diversa disposizione del giudice, che le decisioni di maggiore interesse restino adottate da entrambi, e che il genitore non affidatario conservi il diritto e il dovere di vigilare su istruzione ed educazione.

Le decisioni importanti — scuola, educazione, salute e residenza abituale del minore — devono essere prese di comune accordo. Solo sulle questioni di ordinaria amministrazione il giudice può autorizzare un esercizio separato della responsabilità genitoriale. Anche il mantenimento non sparisce solo perché l’affido è condiviso: ciascun genitore contribuisce in proporzione al proprio reddito e, se necessario, il giudice dispone un assegno periodico tenendo conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto prima della crisi, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche e del peso concreto dei compiti di cura.

Documenti legali di separazione con disegno di bambino e caffè sulla scrivania

Altro terreno di grande confusione è la casa familiare. La legge non la assegna per premiare un ex coniuge o per punire l’altro, e nemmeno la collega in modo automatico alla proprietà dell’immobile: l’articolo 337-sexies dice che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Lo stesso articolo aggiunge una regola molto pratica, spesso dimenticata: in presenza di figli minori, ciascun genitore deve comunicare all’altro il cambio di residenza o di domicilio entro trenta giorni.

Poi c’è la voce dei figli. L’articolo 315-bis del codice civile riconosce al minore che abbia compiuto dodici anni, e anche a quello più piccolo se capace di discernimento, il diritto di essere ascoltato nelle questioni e nelle procedure che lo riguardano. Il codice di procedura civile, all’articolo 473-bis.4, ribadisce l’ascolto da parte del giudice e precisa che le opinioni del minore vanno considerate in base all’età e al grado di maturità, salvo i casi in cui l’ascolto sia contrario al suo interesse o manifestamente superfluo. E se il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, l’articolo 473-bis.6 impone al giudice di intervenire senza ritardo per capire le cause del rifiuto.

Bambino seduto su gradini di un palazzo italiano, pensieroso

Infine, la legge non è affatto disarmata davanti ai comportamenti ostruzionistici. In caso di gravi inadempienze, anche economiche, o di condotte che pregiudichino il minore o ostacolino il corretto svolgimento dell’affidamento e della responsabilità genitoriale, l’articolo 473-bis.39 del codice di procedura civile consente al giudice di modificare i provvedimenti in vigore, ammonire il genitore inadempiente, fissare una somma dovuta per ogni violazione successiva o per ogni giorno di ritardo, applicare una sanzione amministrativa da 75 a 5.000 euro e condannare anche al risarcimento del danno in favore dell’altro genitore o del minore.

C’è poi un ultimo aspetto, molto concreto: i provvedimenti su affidamento, responsabilità genitoriale e contributo economico non sono immutabili. L’articolo 337-quinquies consente ai genitori di chiederne in ogni tempo la revisione. È il motivo per cui, nella pratica, contano moltissimo accordi scritti bene, dettagliati e realistici: scuola, ferie, salute, spese, comunicazioni, sport, cambi di residenza. Lo stesso articolo 337-ter dice che il giudice prende atto degli accordi tra i genitori se non sono contrari all’interesse dei figli, in particolare quando arrivano all’esito di un percorso di mediazione familiare.

Il cuore della questione, allora, è semplice. La legge italiana tutela la bigenitorialità, ma la tutela come diritto del figlio a non perdere uno dei due genitori, non come automatismo matematico tra adulti. E una bigenitorialità seria non si misura contando le notti sul calendario: si misura sulla continuità della relazione, sulla responsabilità condivisa e sulla capacità dei genitori di restare, entrambi, figure affidabili nella vita del figlio.