La Cassazione penale, con la sentenza n. 31757 depositata il 23 settembre 2025, ha chiarito un punto molto delicato per le famiglie che vivono tra due Paesi: se il genitore obbligato resta in Italia ma il coniuge separato e i figli dimorano stabilmente all’estero, la giurisdizione penale italiana non resta automaticamente radicata. Il principio interessa chi ha affrontato una separazione consensuale o una separazione giudiziale e, dopo la crisi, ha trasferito all’estero il proprio centro di vita familiare.
In concreto, la decisione riguarda l’omesso pagamento dell’assegno di mantenimento e del mantenimento dei figli in una situazione transfrontaliera. Non è un dettaglio tecnico: capire quale autorità abbia giurisdizione significa sapere dove può essere avviata l’azione penale, quali prove servono e come coordinare la tutela penale con il recupero civile delle somme dovute.
Che cosa ha deciso la Cassazione
Nel caso esaminato, una sentenza del Tribunale di Tivoli aveva imposto al marito il versamento di somme in favore della moglie e dei figli minori. In seguito, la madre e i figli si erano trasferiti stabilmente in Scozia, mentre l’obbligato era rimasto in Italia. A fronte dell’interruzione dei pagamenti, la tesi sostenuta in giudizio era che la giurisdizione dovesse comunque restare italiana, perché l’omissione si sarebbe consumata in Italia.
La Cassazione ha confermato invece il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Richiamando l’art. 6 c.p., ha ribadito che, nel reato di cui all’art. 570, secondo comma, n. 2, c.p., assume rilievo il luogo in cui si verifica l’evento: cioè il posto in cui i familiari subiscono concretamente la privazione dei mezzi di sussistenza. Se tale effetto si produce stabilmente all’estero, la regola, salvo elementi ulteriori, non è quella della giurisdizione italiana.

Perché non basta dire che il bonifico doveva partire dall’Italia
Il punto centrale della sentenza è la natura della fattispecie penale considerata. L’art. 570, secondo comma, n. 2, c.p. non punisce ogni semplice ritardo o inadempimento in sé, ma il fatto di far mancare ai familiari i mezzi di sussistenza. Sul piano penale, quindi, non conta soltanto l’omissione del pagamento: conta soprattutto l’effetto concreto che quell’omissione produce.
Per questo la Cassazione considera tale ipotesi un reato di evento. In termini semplici, il baricentro della vicenda si colloca dove si manifesta la privazione dei mezzi necessari a vivere. Se il coniuge beneficiario e i figli dimorano stabilmente all’estero, è lì che, in assenza di condotte ulteriori commesse in Italia, va verificata la giurisdizione penale.
La decisione si inserisce in un orientamento già consolidato della giurisprudenza di legittimità e conferma che, nelle vicende internazionali, non basta guardare al luogo in cui vive il debitore: occorre verificare dove si trovano stabilmente i beneficiari e dove si produce l’evento lesivo.
La sentenza non va estesa automaticamente a ogni mancato pagamento
Qui serve una distinzione importante. La pronuncia riguarda il reato previsto dall’art. 570, secondo comma, n. 2, c.p., cioè l’ipotesi in cui l’inadempimento si traduca nella mancanza dei mezzi di sussistenza. Non afferma, in modo indistinto, che ogni violazione degli obblighi economici fissati in sede di separazione o divorzio esca sempre dalla giurisdizione italiana.
In altri casi può venire in rilievo anche l’art. 570-bis c.p., che sanziona sia chi si sottrae agli assegni dovuti in caso di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, sia chi viola gli obblighi economici in materia di separazione e di affidamento condiviso dei figli. Per questo, prima di generalizzare la regola, occorre verificare quale fattispecie penale venga contestata e quali fatti concreti siano stati allegati.
Quando può restare la giurisdizione italiana
La Cassazione non esclude in assoluto ogni collegamento con l’Italia. La stessa decisione precisa che la giurisdizione italiana può ancora rilevare se nel nostro Paese siano state poste in essere condotte specifiche finalizzate a sottrarsi al pagamento o a precostituire ostacoli all’adempimento, come l’occultamento di beni o di strumenti di pagamento.
Serve però un’allegazione concreta. Non basta dire che l’obbligato vive in Italia o che da qui avrebbe dovuto partire il bonifico. Occorrono fatti precisi, documentabili e riferibili al territorio italiano, idonei a integrare il criterio di collegamento previsto dall’art. 6 c.p.

Cosa cambia davvero per le famiglie che vivono in Paesi diversi
Sul piano pratico, la sentenza impone di tenere distinti il profilo penale e quello civile. Sul versante penale, se i beneficiari dell’assegno dimorano stabilmente all’estero, la giurisdizione italiana può mancare e va quindi verificato se e come il fatto sia perseguibile nello Stato di stabile dimora dei familiari. Sul versante civile, invece, il provvedimento che impone il pagamento non viene meno: il debito resta e può richiedere strumenti di recupero, esecuzione o cooperazione internazionale.
Questo punto interessa molte coppie che hanno ottenuto un provvedimento in Italia e poi hanno organizzato la propria vita altrove. Può accadere dopo un divorzio in Italia, ma anche nella fase successiva alla separazione, soprattutto quando si discutono trasferimento dei minori, spese straordinarie e continuità dei versamenti. Per capire meglio la differenza tra separazione e divorzio, è utile ricordare che il titolo economico resta efficace, mentre può cambiare il giudice penale chiamato a valutare l’eventuale reato.
Va ricordato, inoltre, che gli obblighi verso i figli trovano fondamento nell’art. 337-ter c.c., mentre l’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato si collega all’art. 156 c.c. Dopo il divorzio, l’assegno in favore dell’ex coniuge trova invece il suo riferimento nell’art. 5 della l. n. 898/1970.
La decisione della Cassazione non mette dunque in discussione il dovere di contribuzione: chiarisce soltanto che, in una vicenda transfrontaliera, la giurisdizione penale va individuata guardando al luogo in cui si produce l’evento, salvo condotte rilevanti realizzate in Italia.
Come muoversi in pratica se l’altro genitore vive in Italia e voi siete all’estero
- Accertate la vostra stabile dimora all’estero: non conta un soggiorno occasionale, ma il fatto che il centro di vita familiare sia stato trasferito in modo effettivo e non temporaneo.
- Conservate il titolo che impone il pagamento: sentenza, decreto o accordo omologato sono il primo documento da tenere a disposizione.
- Raccogliete la prova dell’inadempimento: estratti conto, ricevute, solleciti e messaggi possono essere decisivi.
- Documentate le conseguenze concrete dell’omissione, soprattutto se si sostiene che siano venuti meno i mezzi di sussistenza.
- Verificate l’esistenza di condotte compiute in Italia per occultare beni o ostacolare i pagamenti: se provate, possono incidere sulla giurisdizione penale.
- Tenete distinti i rimedi: il recupero delle somme dovute e l’eventuale responsabilità penale seguono logiche diverse e richiedono valutazioni separate.
Infine, chi sta definendo oggi accordi economici in sede di divorzio con figli o di separazione dovrebbe prevedere clausole il più possibile chiare su IBAN, data del pagamento, valuta, riparto delle spese straordinarie e prova dell’avvenuto versamento. Nelle crisi familiari internazionali, la precisione documentale riduce il contenzioso e rende più semplice la tutela successiva.
La lezione della sentenza
La sentenza n. 31757/2025 non dice che il genitore rimasto in Italia possa sottrarsi ai propri obblighi. Dice, più precisamente, che quando il fatto contestato è quello di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza e l’evento si produce stabilmente all’estero, la giurisdizione penale italiana non si radica automaticamente. Prima di agire, quindi, è essenziale impostare bene la strategia, distinguendo tra recupero del credito, tutela civile e possibile iniziativa penale.