La Cassazione, con l’ordinanza n. 8992/2026, ha ribadito un principio che nella pratica viene ancora spesso sottovalutato: ciò che i coniugi inseriscono in un accordo di separazione consensuale non diventa, per questo solo, inattaccabile verso i terzi. Se un trasferimento immobiliare o un’altra attribuzione patrimoniale riducono in modo pregiudizievole la garanzia del debitore, il creditore può agire con l’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 c.c.
È un chiarimento importante anche per comprendere la differenza tra separazione e divorzio: l’accordo familiare regola i rapporti tra i coniugi, ma non cancella i diritti dei creditori, che restano tutelati dal principio generale dell’art. 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri.
La decisione della Cassazione: cosa afferma l’ordinanza n. 8992/2026
Nel caso esaminato, un creditore aveva chiesto di dichiarare inefficace il trasferimento di diciannove immobili dal marito alla moglie, disposto in esecuzione degli impegni assunti in sede di separazione consensuale. Sia il Tribunale sia la Corte d’appello avevano ritenuto integrati il pregiudizio per i creditori e la consapevolezza del danno. La moglie ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che il patrimonio residuo del debitore fosse comunque capiente e che gli accordi familiari omologati meritassero una tutela rafforzata.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Il punto centrale è netto: anche se l’atto dispositivo trae origine da un accordo di separazione, resta soggetto al controllo previsto dall’art. 2901 c.c. quando incide negativamente sulla garanzia patrimoniale dei creditori. Sul piano processuale, inoltre, la Cassazione ha ribadito che il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti già compiuta in modo coerente dai giudici di merito.
Perché l’omologazione non mette al riparo dalla revocatoria
Nella separazione consensuale, sul piano sostanziale, l’accordo non produce effetti senza l’omologazione del giudice, ai sensi dell’art. 158 c.c. Oggi, però, il relativo procedimento è disciplinato dall’art. 473-bis.51 c.p.c., che consente anche di regolare, in tutto o in parte, i rapporti patrimoniali tra le parti. Questo non significa che tali attribuzioni siano sottratte alla tutela dei terzi.
La giurisprudenza di legittimità riconosce da tempo la validità delle clausole patrimoniali tra coniugi come espressione di autonomia negoziale, ma distingue nettamente tra validità dell’accordo tra le parti e opponibilità ai creditori. In questa linea si collocano sia le Sezioni Unite n. 21761/2021, che hanno confermato la validità e la trascrivibilità dei trasferimenti immobiliari contenuti negli accordi di separazione, sia Cass. civ. n. 11914/2008 e Cass. civ. n. 28558/2024, che ne hanno ribadito la possibile assoggettabilità alla revocatoria ordinaria.
Va poi ricordato un aspetto decisivo: la revocatoria non annulla l’accordo tra i coniugi. L’effetto tipico dell’art. 2901 c.c. è l’inefficacia relativa dell’atto nei confronti del creditore che agisce. In concreto, quel bene può essere considerato ancora aggredibile in sede esecutiva da quel creditore, pur restando valido il rapporto interno tra i coniugi.
Lo stesso vale quando il trasferimento viene presentato come modalità di adempimento di obblighi economici, per esempio collegati all’assegno di mantenimento o al contributo per i figli. La finalità solutoria, da sola, non basta a sottrarre l’atto al controllo ex art. 2901 c.c.: ciò che conta è l’effetto concreto sulla garanzia dei terzi.

Cosa cambia davvero con la riforma Cartabia
La riforma Cartabia, attuata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, non ha modificato i presupposti sostanziali dell’azione revocatoria. La norma di riferimento resta l’art. 2901 c.c. Il cambiamento riguarda soprattutto il quadro processuale nel quale gli accordi vengono predisposti e presentati.
La riforma ha infatti spostato sul piano processuale la disciplina della domanda congiunta nell’art. 473-bis.51 c.p.c., lasciando all’art. 158 c.c. la regola sostanziale per cui la separazione consensuale non produce effetti senza omologazione. Nel rito unitario della famiglia, disciplinato dagli artt. 473-bis.1 e seguenti c.p.c., la completezza documentale è oggi ancora più importante: nelle domande che coinvolgono contributi economici o figli minori, l’art. 473-bis.12 c.p.c. richiede il deposito di dichiarazioni dei redditi, documentazione patrimoniale ed estratti conto degli ultimi tre anni; nelle domande congiunte, l’art. 473-bis.51 c.p.c. impone l’indicazione delle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti.
Per questo, la Cartabia non rende gli atti tra coniugi “più revocabili” di prima. Rende però molto più evidente, già nel fascicolo, la differenza tra un accordo coerente con la crisi familiare e un’operazione che rischia di apparire come un semplice spostamento di beni a danno dei creditori.
Le conseguenze pratiche per i coniugi
- Più trasparenza su beni e debiti: un accordo serio deve fotografare la situazione patrimoniale reale, non limitarsi a distribuire immobili o somme.
- Più attenzione alla funzione concreta dell’attribuzione: è diverso disciplinare la casa e mutuo nella separazione rispetto a trasferire la parte più consistente del patrimonio a un solo coniuge.
- Maggiore distinzione nei casi con figli: nelle ipotesi di separazione con figli, l’assetto economico deve coordinarsi con il mantenimento dei figli, che ha una funzione distinta dalle attribuzioni patrimoniali tra i coniugi.
- Nessuno scudo automatico dall’omologazione: il controllo del giudice della famiglia non sostituisce la tutela dei creditori in sede revocatoria.
In sostanza, la riforma Cartabia non ha cambiato la regola sostanziale; ha però alzato il livello di attenzione richiesto nella redazione degli accordi. Quanto più un’intesa è chiara, proporzionata e coerente con la situazione economica complessiva, tanto minore sarà il rischio di future contestazioni.

Come ridurre il rischio di contestazioni
Chi sta negoziando una separazione dovrebbe fare alcune verifiche prima della firma. La prima riguarda l’esistenza di debiti già sorti, contenziosi pendenti, fideiussioni, esposizioni fiscali o procedure esecutive anche solo imminenti. Tra gli errori da non fare prima di separarsi c’è proprio quello di concentrarsi soltanto sull’equilibrio interno alla coppia, dimenticando la posizione dei terzi.
La seconda verifica è quella della proporzionalità. Se un coniuge si spoglia di quasi tutti i suoi beni, lasciando un patrimonio residuo insufficiente o difficilmente aggredibile, il problema dell’eventus damni diventa molto concreto. La terza è la documentazione: valori di mercato, eventuali perizie, mutui residui, ragioni dell’assegnazione, tracciabilità dei pagamenti e cronologia degli accordi devono essere ricostruiti con precisione.
È utile anche distinguere con nettezza ciò che attiene alla regolazione della crisi coniugale da eventuali attribuzioni meramente liberali. Un conto è definire gli equilibri economici della coppia; un altro è utilizzare la separazione come veicolo per svuotare il patrimonio del debitore. Anche quando si parte da una separazione consensuale, ciò che viene scritto oggi può avere effetti domani sul successivo divorzio consensuale online o, nei casi di conflitto, in un più complesso giudizio contenzioso.
La regola da ricordare
La decisione della Cassazione conferma un orientamento stabile: gli atti dispositivi tra coniugi, anche se inseriti in accordi di separazione omologati, restano revocabili quando ricorrono i presupposti dell’art. 2901 c.c. La riforma Cartabia non ha cambiato questa regola, ma ha reso ancora più centrale la qualità dell’accordo, la chiarezza dei documenti e la coerenza dell’assetto patrimoniale. In materia di famiglia, l’autonomia privata è ampia e preziosa; tuttavia, non può comprimere i diritti dei creditori. Un buon accordo è quello che tutela la famiglia senza aprire nuove liti domani.