In 60 secondi. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6078 depositata il 17 marzo 2026 (a due giorni dalla festa del papà), ha stabilito un principio destinato a cambiare il modo in cui i tribunali italiani decidono sul collocamento dei figli dopo una separazione o un divorzio: non esiste alcun automatismo a favore della madre, neppure quando i bambini sono in tenera età. Il giudice deve valutare, caso per caso, le reali capacità di ciascun genitore di crescere, educare e organizzare la vita quotidiana dei figli. Lo stesso vale per l’assegnazione della casa familiare.
Il caso: due gemelli, Parma, Bologna e il ricorso del padre

La vicenda parte dall’Emilia. Una coppia sposata nel 2015 avvia nel 2024 separazione e divorzio in modalità consensuale, ma il consenso si rompe sui due punti che, come ben sa chi ha attraversato questa esperienza, fanno più male: con chi vivranno i figli e chi resterà nella casa di famiglia.
Il Tribunale di Parma, in primo grado, sceglie la strada del collocamento paritario: i due gemelli avrebbero trascorso tempi sostanzialmente equivalenti con entrambi i genitori. È la soluzione che la giurisprudenza più recente considera la più coerente con il principio di bigenitorialità.
La Corte d’appello di Bologna, però, ribalta in parte questa scelta: con un’ordinanza del 2024 colloca i bambini in via prevalente presso la madre, comprime in modo significativo i tempi con il padre e assegna alla madre anche la casa coniugale, pur essendo questa di proprietà esclusiva del padre. La motivazione principale? L’età dei bambini: secondo i giudici bolognesi, «quando si verte in ipotesi di figlio minore in età prescolare o consimile, si deve considerare la rilevanza della posizione materna, in quanto maggiormente rispondente agli interessi della prole».
Un passaggio che, già sulla carta, presenta una crepa evidente: i gemelli all’epoca della decisione d’appello avevano otto anni, dunque non erano affatto in età prescolare. Bologna ha applicato in modo astratto un principio pensato per i bambini molto piccoli a un caso che non rientrava nemmeno in quella fascia.
Il padre ricorre in Cassazione. E vince su tutta la linea.
La decisione della Cassazione: bocciata la logica dell’automatismo
La Prima Sezione Civile della Cassazione ha accolto il ricorso e cassato entrambe le decisioni bolognesi — quella sul collocamento e quella sulla casa coniugale — rinviando la causa alla stessa Corte d’appello in diversa composizione per una nuova valutazione.
Il cuore della motivazione è netto: il «solo criterio guida» nelle decisioni sui figli deve essere l’interesse morale e materiale della prole, un interesse che «richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l’apprezzamento della personalità del genitore».
Tradotto: niente più scorciatoie fondate sul sesso del genitore o sull’età dei figli. Il giudice deve guardare a ciò che ciascun genitore ha concretamente fatto e a ciò che, realisticamente, potrà fare.
Perché è una pronuncia (quasi) storica: il tramonto della “preferenza materna”
Per decenni i tribunali italiani, pur in assenza di una norma esplicita, hanno applicato una sorta di regola non scritta: con i bambini piccoli, in caso di separazione, il collocamento prevalente era quasi sempre presso la madre. Una prassi che affondava le radici nella cosiddetta tender years doctrine, dottrina di origine anglosassone secondo cui i primissimi anni di vita imporrebbero la vicinanza costante con la figura materna.
La riforma del 2006 sull’affidamento condiviso (legge 8 febbraio 2006, n. 54) e, ancora di più, le pronunce successive della Cassazione hanno progressivamente eroso quella prassi. L’ordinanza 6078/2026 la cancella esplicitamente anche come criterio residuale: non è più un elemento di cui il giudice possa tenere conto «in automatico», nemmeno quando i figli sono in tenera età.
È una svolta che si inserisce nel percorso più ampio che ha trasformato l’affidamento da questione “materna” a questione di bigenitorialità, cioè del diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Il principio della bigenitorialità e il collocamento paritario

La Cassazione ricorda che il collocamento paritario rappresenta la massima espressione del principio di bigenitorialità. Non è una formula retorica: è la traduzione concreta dell’art. 337-ter del codice civile, secondo cui «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».
Affidamento condiviso e collocamento: non sono la stessa cosa
Una distinzione che genera spesso confusione. L’affidamento condiviso riguarda chi prende le decisioni importanti sulla vita del minore (scuola, salute, residenza, scelte educative) ed è oggi la regola. Il collocamento, invece, indica presso quale genitore il figlio vive prevalentemente. Si può avere affidamento condiviso con collocamento prevalente presso un genitore, oppure — ed è proprio l’ipotesi valorizzata dalla Cassazione — con collocamento paritario, in cui i figli trascorrono tempi sostanzialmente equivalenti con entrambi.
I criteri che il giudice deve valutare (caso per caso)
Dall’ordinanza emerge con chiarezza il metodo che ogni tribunale dovrebbe seguire quando deve decidere sul collocamento:
- Come ciascun genitore ha concretamente svolto il proprio ruolo in passato (chi accompagnava a scuola, chi gestiva visite mediche, compiti, routine quotidiane);
- Capacità di relazione affettiva con i figli;
- Personalità del genitore e idoneità a garantire uno sviluppo sano del minore;
- Organizzazione concreta della vita quotidiana, inclusi orari di lavoro, rete familiare di supporto, disponibilità di tempo;
- Minimizzazione del danno derivante dalla disgregazione del nucleo familiare.
Nel caso bolognese, ad esempio, la Cassazione sottolinea che i giudici di merito avevano «trascurato di considerare che i minori vengono accuditi prevalentemente dal padre che può contare su un orario di lavoro che termina intorno alle 14,30 e beneficia anche del supporto della propria madre». Un elemento concreto — la disponibilità reale di tempo — che pesava molto di più di qualsiasi presunzione astratta.
L’assegnazione della casa familiare: anche qui salta l’automatismo

L’altro punto rilevante dell’ordinanza riguarda la casa coniugale. La Corte d’appello di Bologna l’aveva assegnata alla madre “in quanto collocataria prevalente dei minori”, senza altre valutazioni. La Cassazione boccia anche questa decisione.
Il ragionamento è questo: l’art. 337-sexies del codice civile stabilisce che «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli», ma questo non basta ad applicarla “in automatico”. La stessa norma chiede al giudice di tenere conto, nell’assegnazione, dei rapporti economici tra i genitori e dell’eventuale titolo di proprietà. In concreto, devono essere valutati:
- Chi è il proprietario dell’immobile;
- L’effettivo interesse prevalente dei figli a restare in quella specifica casa;
- La situazione economica dei coniugi e l’eventuale parità di condizioni tra loro.
Nel caso esaminato, la casa era di proprietà esclusiva del padre e tra i coniugi c’era parità economica. In queste condizioni, assegnare l’abitazione alla madre solo perché “collocataria” significa, di fatto, trasformare l’assegnazione in una misura patrimoniale mascherata — cosa che la legge non consente. La Cassazione critica infatti i giudici bolognesi per avere deciso «senza valutare quale fosse l’interesse prevalente dei figli, senza considerare di chi fosse la proprietà della casa e senza tenere conto della circostanza di parità economica tra i coniugi». Su questo tema abbiamo approfondito le dinamiche patrimoniali nell’articolo dedicato a casa e mutuo in caso di separazione.
Cosa cambia in pratica: tre scenari tipici

1. Separazioni con figli piccoli
Fino a ieri, il padre di un bambino di 2, 3 o 5 anni partiva con una sorta di svantaggio implicito. L’ordinanza 6078/2026 rimuove quel pregiudizio: l’età del minore, da sola, non è più un argomento. Conta la relazione affettiva concreta, il tempo disponibile, la continuità educativa che ciascun genitore può garantire.
2. Modifica delle condizioni di separazione o divorzio
Per chi ha già una sentenza che colloca i figli presso l’altro genitore, l’ordinanza apre un varco importante: se le circostanze concrete sono cambiate (orari di lavoro, disponibilità, qualità della relazione con i figli), è possibile chiedere una modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Il giudice dovrà valutare la richiesta con il nuovo metro indicato dalla Cassazione, senza presunzioni di partenza.
3. Accordi consensuali
Chi sceglie una separazione consensuale o un divorzio consensuale online ha un motivo in più per negoziare senza fare leva su “automatismi” che non esistono più. Il terreno comune è il reale interesse dei figli: una cornice che, se presa sul serio, può portare più facilmente a soluzioni di collocamento paritario o comunque equilibrate.
Il nodo culturale: non è un “regalo ai papà”, è un riallineamento

Alcuni commenti hanno letto l’ordinanza come un “regalo” ai padri, alla vigilia del 19 marzo. Giornalisticamente è una buona sintesi, ma tecnicamente non è corretta. La Cassazione non favorisce i papà: elimina un pregiudizio che sfavoriva i papà, e lo fa in nome dell’interesse del minore. È il superamento di una visione gendered dei ruoli genitoriali in un Paese in cui, oggi, è sempre più frequente che i padri siano coinvolti nella cura quotidiana e che le madri abbiano carriere lavorative paragonabili a quelle dei partner.
Lo sottolinea, non senza ironia, anche la composizione del collegio: secondo quanto riportato dalla stampa, la Prima Sezione Civile che ha deciso era presieduta da un magistrato uomo (Alberto Giusti) ma composta in maggioranza da consigliere donne.
Quando conviene farsi affiancare

Le decisioni sul collocamento dei figli sono tra le più delicate e tecnicamente complesse di tutto il diritto di famiglia. La Cassazione chiede ai giudici un «giudizio prognostico» basato su elementi concreti, il che significa che chi si presenta davanti al tribunale deve saper documentare la propria capacità genitoriale: orari di lavoro, coinvolgimento scolastico, gestione delle visite mediche, rete di supporto familiare, continuità affettiva.
Quando la separazione riguarda figli minori, vale la pena valutare fin dall’inizio un percorso di mediazione familiare, che spesso permette di costruire accordi più stabili e meno traumatici rispetto al contenzioso puro. Se desideri un inquadramento completo sulle regole che governano queste scelte, ti consigliamo la nostra guida alla separazione con figli e al divorzio con figli.
FAQ
Questa ordinanza significa che d’ora in poi i figli andranno ai padri?
No. Significa che non esiste più alcun automatismo, né a favore della madre né a favore del padre. Il giudice deve decidere caso per caso, valutando le capacità genitoriali effettive e l’interesse del minore.
Vale anche per i figli molto piccoli (0-3 anni)?
Sì. La Cassazione ha espressamente escluso che la «tenera età» possa essere usata come criterio unico o prevalente.
Se ho già una sentenza che colloca i figli presso l’altro genitore, posso chiedere di cambiarla?
Se sono cambiate le circostanze di fatto o se emergono elementi nuovi sulla capacità genitoriale, sì. Si presenta un ricorso per modifica delle condizioni. Il giudice applicherà i criteri fissati dalla Cassazione.
Cosa c’entra l’assegnazione della casa familiare con tutto questo?
La casa coniugale non è un “premio” per il genitore collocatario: viene assegnata solo se è realmente nell’interesse dei figli restarci. Il giudice deve considerare proprietà, situazione economica dei coniugi e bisogni concreti dei minori.
Cambia qualcosa sull’assegno di mantenimento?
L’ordinanza riguarda il collocamento e la casa, non direttamente l’assegno di mantenimento, che resta ancorato alla proporzione tra redditi e tempi di permanenza dei figli. Ma attenzione: se cambia il collocamento, cambia quasi sempre anche il calcolo dell’assegno.
Fonti: Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 6078 depositata il 17 marzo 2026. Sintesi giornalistica pubblicata da Open il 19 marzo 2026; analisi giuridica su Osservatorio Family Law e Consulenza Legale Italia.