Divorzio On Line

Revoca dell’assegno divorzile per peggioramento reddituale: quando è possibile e quale prova serve

Revoca dell’assegno divorzile per peggioramento reddituale: quando è possibile e quale prova serve

La sentenza n. 659 del 26 marzo 2026 del Tribunale di Foggia ribadisce un principio decisivo per chi versa un assegno divorzile e, dopo il divorzio, subisce un peggioramento economico serio: la revoca o la riduzione non dipendono da una nuova lettura della vecchia sentenza, ma solo da fatti sopravvenuti, concreti e documentati. Il giudice, quindi, non rifà il processo di divorzio: verifica se, dopo il provvedimento che ha fissato l’assegno, l’equilibrio economico tra gli ex coniugi sia cambiato in modo rilevante.

La regola oggi: quando l’assegno può essere rivisto

L’assegno divorzile trova il suo fondamento nell’art. 5, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898. Per la revisione, però, il riferimento oggi è l’art. 473-bis.29 c.p.c.: se sopravvengono giustificati motivi, le parti possono chiedere in ogni tempo la modifica dei provvedimenti in materia di contributi economici. Molti provvedimenti e commenti richiamano ancora l’art. 9, comma 1, della legge sul divorzio, ma quella disposizione è stata abrogata con la riforma Cartabia.

Questo passaggio è utile anche per capire la differenza tra separazione e divorzio: nel divorzio l’assegno ha presupposti propri, diversi dall’assegno di mantenimento eventualmente riconosciuto in sede di separazione consensuale o separazione giudiziale.

La stessa logica vale anche dopo un divorzio breve: ciò che conta è che l’assegno sia già stato fissato con un provvedimento definitivo. Quel provvedimento resta efficace rebus sic stantibus, cioè finché il quadro di fatto non cambia davvero. Se emergono circostanze nuove e rilevanti, il giudice può intervenire; se invece i fatti esistevano già al momento della decisione originaria, non possono essere recuperati con il ricorso di revisione.

Documenti reddituali utili per chiedere la revisione dell'assegno divorzile

Cosa ha deciso il Tribunale di Foggia

Nel caso esaminato, l’ex marito chiedeva la revoca, o in subordine la riduzione, di un assegno di 250 euro mensili. A sostegno della domanda indicava tre circostanze: la nascita di una nuova figlia, il peggioramento dei propri redditi e il presunto miglioramento patrimoniale dell’ex moglie. Il Tribunale ha distinto in modo netto i fatti rilevanti da quelli irrilevanti, ribadendo che il procedimento di revisione non è una rilettura della decisione originaria, ma un giudizio autonomo fondato sui fatti sopravvenuti.

La nascita della figlia non è stata considerata un fatto nuovo, perché era avvenuta prima della sentenza di divorzio. Questo è il punto centrale: il procedimento di revisione non offre una seconda occasione per far valere circostanze preesistenti. Diversamente, è stato ritenuto decisivo il peggioramento reddituale dell’obbligato, documentato con dichiarazioni fiscali, perdite dell’attività commerciale e procedure esecutive. Da tale quadro il giudice ha ritenuto integrati i giustificati motivi per la revoca dell’assegno, con decorrenza dalla domanda.

Quando la revoca è davvero possibile

Serve un fatto sopravvenuto

La modifica delle condizioni economiche richiede fatti nuovi successivi al provvedimento da modificare. Possono assumere rilievo, per esempio, la perdita del lavoro, il crollo dei redditi d’impresa, una patologia grave che incida stabilmente sulla capacità lavorativa, l’avvio di procedure esecutive o, sul versante opposto, il miglioramento economico dell’ex coniuge beneficiario. Anche la formazione di un nuovo nucleo familiare può essere valutata, ma solo se è successiva al divorzio e se incide in modo concreto sulla capacità contributiva.

Nei casi di divorzio con figli, il giudice deve inoltre coordinare l’eventuale revisione dell’assegno in favore dell’ex coniuge con gli obblighi di mantenimento dei figli, che seguono criteri propri ai sensi dell’art. 337-ter c.c.

Il peggioramento deve essere serio e provato

Non basta affermare di guadagnare meno. Serve una prova puntuale, aggiornata e coerente nel tempo. La pronuncia di Foggia valorizza proprio il confronto tra i redditi considerati al momento del divorzio e quelli maturati negli anni successivi: è questo raffronto cronologico che consente di capire se il peggioramento sia reale, stabile e sopravvenuto.

In concreto, conviene allegare:

  • dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, CU e certificazioni INPS;
  • bilanci, registri IVA, fatture, estratti conto e altra documentazione contabile dell’attività;
  • atti di pignoramento, intimazioni di pagamento e altri documenti relativi a procedure esecutive;
  • certificazioni mediche e documentazione di spesa, se il calo reddituale dipende da problemi di salute;
  • documentazione bancaria e patrimoniale aggiornata.

Se manca la prova, la domanda rischia di essere respinta, anche quando l’altra parte resta contumace o non deposita documenti sulla propria situazione economica.

Documentazione economica per la revoca o riduzione dell'assegno divorzile

La revoca non è automatica

Tra riduzione e revoca c’è una differenza pratica importante. La riduzione è la soluzione più frequente quando l’obbligato conserva ancora una certa capacità contributiva, seppure diminuita. La revoca totale, invece, richiede un mutamento nuovo e profondo, tale da far venire meno, in concreto, i presupposti dell’obbligo. Il giudice valuta l’intero quadro: redditi attuali, patrimonio, oneri familiari, età, capacità lavorativa residua e durata del peggioramento. Se la contrazione è solo temporanea o deriva da scelte volontarie non giustificate, la revoca difficilmente sarà accolta.

Cosa non si può fare con il ricorso di revisione

Il limite pratico più importante è questo: non si possono introdurre fatti anteriori alla sentenza di divorzio, anche se allora non erano stati valorizzati a sufficienza. In termini tecnici, il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Perciò, se un figlio era già nato, se un bene era già stato ereditato o se una determinata situazione lavorativa esisteva già al momento della decisione originaria, quei fatti non possono essere presentati come motivi sopravvenuti. Il procedimento previsto dall’art. 473-bis.29 c.p.c. serve ad adeguare i rapporti economici a una realtà nuova, non a correggere omissioni difensive del passato.

Come si presenta la domanda

La revisione può essere chiesta in ogni tempo, ma è opportuno agire appena il peggioramento è stabile e documentabile. Chi intende chiedere la revoca o la riduzione deve depositare un ricorso davanti al tribunale competente, indicando con precisione i fatti sopravvenuti e allegando tutta la prova disponibile. In via prudenziale, è spesso utile formulare una domanda principale di revoca e, in subordine, di riduzione.

È altrettanto importante costruire una linea temporale chiara: data del provvedimento di divorzio, redditi allora esistenti, evento sopravvenuto ed effetti economici successivi. Nella pratica, proprio la completezza della documentazione fa la differenza tra una richiesta credibile e una domanda generica.

In conclusione

La decisione del Tribunale di Foggia conferma una regola stabile: l’assegno divorzile può essere modificato, ma solo se, dopo il provvedimento che lo ha fissato, intervengono fatti nuovi, seri e provati. Se il peggioramento reddituale dell’obbligato è documentato e incide in modo significativo sulla sua capacità di contribuire, la revoca è possibile; se invece si tratta di circostanze preesistenti o di semplici allegazioni, il ricorso non può sostituire il processo già concluso. Prima di agire, quindi, non basta chiedersi se il reddito è cambiato: bisogna verificare quando è cambiato, se il peggioramento è stabile e quali documenti lo dimostrano.