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Assegno divorzile e tasse: la somma versata per l’Irpef dell’ex coniuge è deducibile?

Assegno divorzile e tasse: la somma versata per l’Irpef dell’ex coniuge è deducibile?

Quando si parla di assegno divorzile, l’attenzione si concentra quasi sempre sull’importo mensile. Molto meno, invece, sul trattamento fiscale. Eppure è proprio qui che spesso si misura davvero quanto costa un divorzio nel medio periodo.

Su questo terreno è emersa una questione pratica molto rilevante: se l’ex coniuge obbligato versa non solo l’assegno periodico, ma anche una somma destinata a compensare l’Irpef dovuta dal beneficiario su quell’assegno, anche questa voce può seguire lo stesso regime fiscale? La risposta, oggi, richiede prudenza: non esiste una nuova legge e la Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 18090 del 3 luglio 2025, ha rimesso il tema alla pubblica udienza senza offrire ancora una decisione definitiva nel merito.

La regola di base: assegno periodico, deduzione per chi paga e tassazione per chi riceve

L’assegno divorzile trova il suo fondamento nell’art. 5, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898. Sul piano tributario, la norma chiave è l’art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cioè il TUIR: sono deducibili dal reddito complessivo gli assegni periodici corrisposti al coniuge, con esclusione delle somme destinate al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio oppure cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Il meccanismo è speculare per il beneficiario: l’art. 50, comma 1, lett. i), del TUIR considera questi importi redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In pratica, chi paga può dedurre; chi riceve deve dichiarare. La logica fiscale di base, con differenze di titolo e funzione, aiuta anche a capire la differenza tra separazione e divorzio sotto il profilo tributario.

Il punto decisivo, però, è la periodicità. Resta fuori dall’agevolazione l’assegno corrisposto in unica soluzione, previsto dall’art. 5, comma 8, della legge n. 898/1970, così come restano fuori i trasferimenti patrimoniali che non hanno natura di assegno periodico.

La questione aperta: anche la somma per le imposte può seguire il regime dell’assegno?

L’argomento favorevole alla deducibilità è di tipo sostanziale. Se il titolo di divorzio stabilisce che il beneficiario debba ricevere un importo effettivo determinato e impone all’altro ex coniuge di integrarlo anche per neutralizzare il carico Irpef, quella somma aggiuntiva può essere letta come componente accessoria dell’assegno periodico. In questa prospettiva, non conta solo il nome della voce, ma la sua funzione concreta: garantire il valore economico dell’assegno pattuito o giudizialmente fissato.

L’obiezione, però, è tutt’altro che teorica. L’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR parla espressamente di assegni periodici e non di qualsiasi esborso collegato al divorzio. Se la somma per l’Irpef viene vista come un’autonoma pattuizione patrimoniale, separata dall’assegno, la deduzione può essere negata. Proprio per questo, oggi è più corretto parlare di tesi difendibile in presenza di presupposti rigorosi, non di automatica deducibilità.

Assegno divorzile e calcolo dell’integrazione Irpef

Quando la deducibilità è più sostenibile

La posizione del contribuente è molto più solida quando ricorrono alcuni elementi pratici e giuridici:

  • l’obbligo di versare anche la componente fiscale risulta dal provvedimento di divorzio o da un atto equiparato dalla legge, e non da un aiuto spontaneo successivo;
  • la clausola collega in modo espresso l’integrazione fiscale all’assegno periodico e chiarisce che serve a garantire un determinato importo netto;
  • il meccanismo ha carattere periodico oppure è ancorato a criteri oggettivi e verificabili per ciascun periodo d’imposta;
  • le somme riguardano esclusivamente l’ex coniuge beneficiario e non i figli;
  • pagamenti, conteggi e dichiarazioni dei redditi delle parti restano coerenti e documentabili.

Al contrario, se dopo la dichiarazione dei redditi un ex coniuge versa una somma una tantum come semplice aiuto per le tasse, senza una clausola precisa e senza un collegamento strutturale con l’assegno periodico, la deduzione diventa molto più esposta a contestazione.

Attenzione alla quota per i figli

Nei casi di divorzio con figli, il confine va tenuto fermissimo. La quota destinata al mantenimento dei figli non è deducibile per chi la versa, perché l’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR la esclude espressamente; allo stesso modo, per l’altro genitore non costituisce reddito imponibile ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. i), del TUIR.

Per questo, negli accordi conviene separare sempre in modo netto l’importo destinato all’ex coniuge da quello destinato ai figli. In sede dichiarativa, se il titolo non distingue le due componenti, si applica normalmente il criterio residuale del 50%: una soluzione utile per chiudere il conteggio, ma non certo una buona tecnica di scrittura dell’accordo.

Il nodo pratico: scrivere bene la clausola di divorzio

Dal punto di vista operativo, il vero tema è la qualità della clausola. Se le parti vogliono che il beneficiario riceva un importo effettivamente netto, occorre dirlo in modo tecnicamente chiaro. È opportuno specificare almeno:

  • se l’assegno indicato è espresso al lordo o al netto delle imposte;
  • come si calcola l’eventuale integrazione fiscale;
  • con quale periodicità si effettua il conguaglio;
  • quali documenti devono essere scambiati per il conteggio.

Questo è uno dei motivi per cui, anche in un divorzio consensuale, non conviene usare formule generiche. Una clausola vaga produce due rischi: contenzioso tra ex coniugi e contestazioni fiscali. Inoltre, se l’integrazione per le imposte è qualificata come parte dell’assegno periodico, anche essa può concorrere al reddito del beneficiario; per garantire davvero un certo netto finale, il calcolo va quindi impostato con attenzione fin dall’origine.

Tra i documenti per il divorzio, è utile conservare anche un prospetto dei pagamenti e dei criteri fiscali adottati. Non è formalismo: è il modo più semplice per ridurre l’incertezza negli anni successivi.

Accordo di divorzio con clausole fiscali sull’assegno periodico

Cosa fare in dichiarazione dei redditi

Chi versa l’assegno deve conservare il titolo da cui nasce l’obbligo, la prova dei pagamenti e, quando prevista, la documentazione che giustifica la componente aggiuntiva legata alle imposte. In dichiarazione potrà dedurre solo ciò che presenta davvero i requisiti di legge. Chi riceve, invece, dovrà dichiarare le somme percepite che hanno natura di assegno periodico, comprese quelle che il titolo qualifica come integrazione fiscale dell’assegno stesso.

Di regola, l’ex coniuge che paga non opera ritenute alla fonte: l’onere fiscale resta in capo al beneficiario in sede di dichiarazione. Proprio per questo è essenziale che i conteggi siano coerenti e verificabili. Un disallineamento tra ciò che uno deduce e ciò che l’altro dichiara è uno dei primi elementi che può emergere in caso di controllo.

Un esempio semplice

Immaginiamo un assegno divorzile di 1.000 euro al mese, quindi 12.000 euro l’anno, e una clausola che imponga all’obbligato di versare ulteriori 2.400 euro annui per compensare l’Irpef dovuta dal beneficiario. Se il titolo collega espressamente questa integrazione all’assegno periodico, l’impostazione più forte è trattare i 14.400 euro complessivi come un’unica prestazione periodica. Se invece i 2.400 euro vengono versati una sola volta, in modo estemporaneo e senza una clausola precisa, la deduzione diventa molto meno difendibile.

In conclusione

La copertura dell’Irpef dell’ex coniuge non è deducibile per definizione. Può diventare una tesi seriamente sostenibile solo quando è incorporata nel titolo di divorzio come componente dell’assegno periodico. Più la clausola è precisa e più i pagamenti sono coerenti, più la posizione fiscale è difendibile; se invece si tratta di un aiuto occasionale, il rischio di contestazione cresce sensibilmente. Ecco perché il profilo fiscale va affrontato prima della firma, non dopo la prima dichiarazione dei redditi.