La vicenda di Agnese, che ha raccontato di aver atteso 13 anni per chiudere il proprio matrimonio a causa dell’irreperibilità dell’ex marito, colpisce perché mostra un problema reale: non sempre i tempi del divorzio dipendono dalla “legge sul divorzio”, ma spesso dalla difficoltà di notificare gli atti a chi si è reso introvabile. Nel divorzio in Italia, infatti, il procedimento può proseguire anche senza la collaborazione dell’altro coniuge, ma solo se la ricerca del destinatario e la notifica sono state eseguite correttamente.
È utile ricordare la differenza tra separazione e divorzio: la separazione disciplina la crisi della coppia, mentre il divorzio scioglie il matrimonio civile o fa cessare gli effetti civili di quello concordatario. Finché il divorzio non interviene, sul piano civile il vincolo resta.
Perché l’irreperibilità rallenta il divorzio
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55 sul divorzio breve e dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, la domanda di divorzio è proponibile dopo dodici mesi dalla data dell’udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale, ridotti a sei mesi in caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Se la separazione è stata raggiunta con negoziazione assistita o davanti all’ufficiale dello stato civile, il termine decorre invece dalla data certificata nell’accordo o dalla data dell’atto che lo contiene.
Oggi, quindi, i tempi legali sono molto più contenuti rispetto al passato. Il problema nasce quando l’altro coniuge è irreperibile. Se vi è accordo, si può valutare un divorzio consensuale online o, nei casi consentiti, il divorzio in Comune. Le procedure semplificate, come la convenzione di negoziazione assistita prevista dall’art. 6 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, o l’accordo davanti all’ufficiale di stato civile di cui all’art. 12 dello stesso decreto, presuppongono però il consenso e la partecipazione di entrambi. Se l’altro coniuge è divenuto irreperibile, queste strade non sono praticabili.
In questi casi la via ordinaria resta il procedimento contenzioso: ai sensi degli artt. 473-bis.12 e 473-bis.14 c.p.c., il giudizio si introduce con ricorso e il punto decisivo diventa la corretta notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
Va inoltre ricordato che l’art. 473-bis.49 c.p.c. consente di cumulare, negli atti introduttivi della separazione personale, anche la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tuttavia questa domanda diventa procedibile solo dopo il decorso dei termini di legge e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Anche in questa ipotesi, una notifica sbagliata rischia di far perdere mesi.
Cosa significa davvero “coniuge irreperibile”
Nel linguaggio comune si dice “non so dove sia”, ma sul piano processuale occorre distinguere tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta. Gli artt. 137 e seguenti c.p.c. disciplinano le notificazioni. L’art. 139 c.p.c. riguarda la consegna presso residenza, dimora o domicilio del destinatario. L’art. 140 c.p.c. si applica quando residenza, dimora o domicilio sono conosciuti, ma la consegna non può essere eseguita con le forme ordinarie. L’art. 143 c.p.c., invece, riguarda il caso più delicato: residenza, dimora e domicilio sconosciuti.
La differenza è decisiva, perché usare la procedura sbagliata può rendere nulla la notifica. Quando accade, il giudice ne dispone la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., con inevitabile perdita di tempo.
Per questo non basta dichiarare che l’altro coniuge è introvabile. Occorre dimostrare di avere svolto ricerche serie e documentabili: certificati anagrafici, verifiche sulla residenza storica, eventuale controllo AIRE se vi sono indizi di trasferimento all’estero, informazioni sull’ultimo domicilio conosciuto e sugli indirizzi effettivamente utilizzati nel tempo. Se emerge un recapito estero attendibile, non si è davanti a una vera irreperibilità assoluta e non si può ricorrere automaticamente all’art. 143 c.p.c.; la notifica dovrà seguire le regole applicabili al caso concreto, anche in ambito internazionale.

Quali passi compiere subito per non perdere altro tempo
Chi si trova in una situazione simile dovrebbe muoversi con metodo. In concreto è utile:
- recuperare tutti i dati anagrafici dell’altro coniuge, compreso l’ultimo indirizzo certo;
- verificare se esiste già una separazione consensuale o una separazione giudiziale, così da calcolare correttamente quando il divorzio è proponibile, oppure se il caso consente il cumulo delle domande nei limiti dell’art. 473-bis.49 c.p.c.;
- predisporre fin dall’inizio i documenti per il divorzio e, se vi sono domande economiche o figli minori, anche la documentazione reddituale e patrimoniale necessaria;
- conservare prove su redditi, spese, patrimonio e bisogni della famiglia, perché l’assenza dell’altro coniuge non elimina la necessità di provare le proprie domande;
- far valutare subito all’avvocato quale modalità di notifica sia davvero corretta tra art. 140 e art. 143 c.p.c., oppure se occorra procedere con notifica all’estero.
È altrettanto importante non cadere in un equivoco molto diffuso: non esiste un divorzio automatico dopo separazione. Anche quando i termini sono maturati, serve comunque una domanda formale e occorre che il procedimento sia instaurato validamente.
Il giudizio può proseguire anche se l’altro coniuge non compare?
Sì, purché il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza siano stati notificati regolarmente. Se l’altro coniuge non si costituisce, il giudice verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio ai sensi dell’art. 473-bis.21 c.p.c. e il procedimento può proseguire anche in sua assenza.
Nei casi di notifica ex art. 143 c.p.c., la legge prevede una forma speciale proprio per evitare che chi si rende introvabile possa paralizzare indefinitamente il processo. In questa ipotesi la notificazione si considera eseguita nel ventesimo giorno successivo al compimento delle formalità richieste dalla norma.
Se vi sono figli minorenni, il giudice deve comunque adottare i provvedimenti nel loro interesse ai sensi dell’art. 337-ter c.c., valutando tempi di permanenza, contributo al mantenimento dei figli e responsabilità genitoriale. In pratica, anche nel divorzio con figli l’assenza dell’altro genitore non cancella i doveri economici e genitoriali.
Quanto ai rapporti economici tra i coniugi, resta applicabile l’art. 5 della legge n. 898/1970 in materia di assegno divorzile, sempre che ne ricorrano i presupposti e siano state fornite prove adeguate.

Quanto possono allungarsi i tempi, in concreto
I casi estremi fanno notizia, ma non rappresentano la regola. Tuttavia è vero che l’irreperibilità può allungare sensibilmente i tempi quando:
- si parte da un indirizzo errato o incompleto;
- si tenta una notifica non adatta al caso concreto;
- mancano documenti anagrafici aggiornati;
- il fascicolo richiede ripetute ricerche o rinnovazioni della notifica;
- vi sono ulteriori questioni su figli, casa o patrimonio.
In altre parole, il ritardo non dipende di solito dal diritto al divorzio in sé, ma dagli adempimenti necessari a instaurare correttamente il contraddittorio. È qui che una gestione accurata, fin dal primo atto, fa davvero la differenza.
Un consiglio pratico finale
Quando l’altro coniuge è irreperibile, aspettare nella speranza che “prima o poi si faccia vivo” quasi sempre peggiora la situazione. Conviene invece ricostruire subito l’ultimo domicilio certo, raccogliere i documenti, verificare se i termini per il divorzio sono maturati e impostare correttamente la notifica fin dal primo atto.
La storia di Agnese insegna proprio questo: i tempi possono diventare molto lunghi, ma non perché la legge lasci senza tutela chi vuole chiudere un matrimonio ormai finito. Più spesso il problema è tecnico e processuale. Affrontarlo bene dall’inizio è il modo migliore per evitare rinvii inutili e arrivare allo scioglimento del vincolo con una decisione valida ed efficace.