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GLOSSARIO

Affidamento Condiviso

L'affidamento condiviso è il regime standard di affidamento dei figli dopo la separazione o il divorzio. Entrambi i genitori mantengono la piena responsabilità genitoriale e prendono insieme le decisioni di maggiore interesse per i figli. È la regola dal 2006; l'affidamento esclusivo è l'eccezione.

Cosa Significa in Pratica

Significa che dopo la separazione entrambi i genitori continuano a essere genitori a tutti gli effetti. Le decisioni che contano — quale scuola frequenterà il figlio, se fare un intervento medico, quale sport praticare — si prendono insieme, di comune accordo. Nessuno dei due può decidere da solo su queste questioni. I figli vivono prevalentemente con un genitore (il collocatario) ma l'altro genitore li vede regolarmente secondo un calendario stabilito e resta pienamente coinvolto nella loro crescita. La gestione quotidiana (pasti, compiti, orari) spetta al genitore che in quel momento è con il figlio.

Cosa NON Significa

Non significa che i figli trascorrono metà del tempo con un genitore e metà con l'altro: nella maggior parte dei casi c'è un collocamento prevalente, e i tempi non sono uguali. Non significa che i genitori devono andare d'accordo su tutto — basta che riescano a collaborare sulle decisioni importanti; i disaccordi sulla quotidianità sono normali. Non significa che il genitore non collocatario ha un ruolo marginale: ha gli stessi diritti e doveri dell'altro nella responsabilità genitoriale. Non va confuso con il collocamento paritario, che è una modalità di organizzazione dei tempi, non un tipo di affidamento.

Norma di Riferimento

Art. 337-ter Codice Civile — Provvedimenti riguardo ai figli. Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori e determina tempi e modalità della loro presenza presso ciascuno.

Legge 54/2006 — Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli. Ha introdotto l'affidamento condiviso come regola generale, ribaltando il sistema precedente in cui l'affidamento esclusivo a un solo genitore (di solito la madre) era la prassi.

Art. 337-quater Codice Civile — Affidamento a un solo genitore. Il giudice può disporre l'affidamento esclusivo solo quando ritiene, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore. Conferma che l'esclusivo è l'eccezione, non la regola.

Esempio Concreto

Lucia e Matteo si separano consensualmente. Hanno un figlio di 9 anni. Il giudice dispone l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso Lucia. Matteo vede il figlio a fine settimana alternati e il giovedì pomeriggio. Quando arriva il momento di iscrivere il figlio a un corso di nuoto agonistico (impegno significativo di tempo e denaro), Matteo non è d'accordo: preferisce il calcio. Trattandosi di una decisione di maggiore interesse, nessuno dei due può decidere da solo. Dopo un confronto, scelgono il nuoto con un periodo di prova. Se non fossero riusciti ad accordarsi, avrebbero potuto rivolgersi al giudice. Invece, quando Lucia decide di far cenare il figlio alle 19 anziché alle 20, non deve chiedere il parere di Matteo: è una decisione di ordinaria amministrazione che spetta al genitore presente.

Domande Frequenti

Le domande più comuni sull'affidamento condiviso.

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