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GLOSSARIO

Affidamento Esclusivo

L'affidamento esclusivo è la forma di affidamento dei figli in cui un solo genitore esercita la responsabilità genitoriale. Viene disposto dal giudice come eccezione rispetto all'affidamento condiviso, quando l'altro genitore risulta inidoneo o rappresenta un rischio per il minore.

Cosa Significa in Pratica

Significa che un solo genitore prende tutte le decisioni ordinarie e straordinarie riguardanti il figlio — scuola, salute, attività extrascolastiche, residenza — senza dover consultare l'altro. Il figlio vive stabilmente con il genitore affidatario, che organizza la quotidianità in autonomia. Il genitore non affidatario conserva il diritto di visita secondo un calendario stabilito dal giudice e il dovere di contribuire al mantenimento, ma non partecipa alle scelte educative e di vita quotidiana del minore.

Cosa NON Significa

Non significa che l'altro genitore scompare dalla vita del figlio: il diritto di visita resta garantito, salvo situazioni di reale pericolo. Non significa che basta un conflitto tra genitori per ottenerlo — la litigiosità, anche accesa, non è sufficiente se entrambi sono genitori idonei. Non significa che è una punizione per il genitore escluso: è una misura di protezione del minore, disposta solo quando l'affidamento condiviso sarebbe pregiudizievole. Non va confuso con il "collocamento prevalente", che riguarda dove vive il figlio ma mantiene la responsabilità condivisa.

Norma di Riferimento

Art. 337-quater Codice Civile — Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Legge 54/2006 — Ha introdotto l'affidamento condiviso come regola generale, rendendo l'affidamento esclusivo un'eccezione motivata. Il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva, fatte salve le decisioni di maggiore interesse per il figlio.

Art. 337-ter Codice Civile — Stabilisce il principio di bigenitorialità: il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche in caso di separazione.

Esempio Concreto

Giulia e Marco si separano dopo 8 anni di matrimonio. Hanno una figlia di 6 anni. Giulia chiede l'affidamento esclusivo perché Marco, negli ultimi due anni, ha sviluppato una grave dipendenza da alcol documentata da referti medici, ha mancato ripetutamente agli impegni con la figlia e i servizi sociali hanno segnalato un ambiente domestico inadeguato. Il giudice dispone una CTU (consulenza tecnica d'ufficio) che conferma l'inidoneità temporanea di Marco. L'affidamento esclusivo viene concesso a Giulia. Marco conserva il diritto di visita protetta — due pomeriggi a settimana in ambiente controllato — e versa €400/mese di mantenimento. Dopo 18 mesi, Marco completa un percorso di riabilitazione: potrà chiedere al giudice la revisione del provvedimento per tornare all'affidamento condiviso.

Domande Frequenti

Le domande più comuni sull'affidamento esclusivo.

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