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Assegno di mantenimento e lavoro in nero: quando i social diventano prova

Assegno di mantenimento e lavoro in nero: quando i social diventano prova

La Cassazione è tornata su un tema molto concreto: chi non versa l’assegno di mantenimento per i figli non può trincerarsi dietro una disoccupazione solo formale se, in realtà, svolge attività che mostrano una capacità reddituale diversa da quella dichiarata. Con la sentenza n. 15018, depositata il 27 aprile 2026, la Corte ha ribadito che, per escludere la responsabilità, non basta affermare di non lavorare: occorre provare un’impossibilità economica assoluta, oggettiva, persistente e incolpevole.

Nelle vicende di separazione con figli e di divorzio con figli, il mantenimento dei figli è spesso il punto più delicato. Oggi, però, la prova non passa solo da buste paga, ISEE o dichiarazioni fiscali: anche Instagram, Facebook e TikTok possono raccontare una capacità lavorativa diversa da quella rappresentata in giudizio.

Contenuti social usati come indizi di attività lavorativa non dichiarata

La sentenza: disoccupato sulla carta, ma attivo online

Nel caso esaminato dalla Cassazione, relativo a un genitore non coniugato, l’imputato sosteneva di non poter contribuire al sostentamento del figlio. Eppure, oltre a un lavoro stagionale regolarmente retribuito, erano emersi anche contenuti social che lo mostravano attivo come fotografo e istruttore in palestra. Per i giudici, quei contenuti, letti insieme alle dichiarazioni raccolte nel processo, non erano semplici apparenze, ma un elemento utile per escludere l’asserita impossibilità di adempiere.

Il messaggio pratico è netto: se una persona si presenta online come professionista, pubblicizza servizi, mostra lavori svolti, riceve commenti di clienti o mantiene continuità nella propria attività, quei dati possono concorrere a dimostrare l’esistenza di redditi o, quantomeno, di una concreta capacità lavorativa.

Le norme da conoscere

Il punto di partenza è l’art. 30 della Costituzione, che impone ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli. In via generale, l’art. 316-bis c.c. prevede che i genitori adempiano a questi obblighi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Nei procedimenti di crisi familiare, poi, l’art. 337-ter c.c. stabilisce che ciascun genitore provvede al mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice, per determinare l’eventuale assegno periodico, deve considerare le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. Se la situazione reddituale non è chiara, la stessa norma consente accertamenti della polizia tributaria anche su beni intestati a terzi.

Questo significa che, anche in regime di affidamento condiviso, il contributo economico può restare dovuto se i redditi dei genitori sono diversi o se il figlio vive prevalentemente con uno di loro. Sul piano penale, l’omesso versamento dell’assegno fissato dal giudice può integrare il reato di cui all’art. 570-bis c.p.; a seconda del fatto contestato, può venire in rilievo anche l’art. 570 c.p. La giurisprudenza consolidata, inoltre, ritiene applicabile l’art. 570-bis c.p. anche agli obblighi verso i figli nati fuori dal matrimonio.

In altre parole, il genitore obbligato non può scegliere di lavorare in nero e poi opporre ai figli l’assenza di redditi ufficiali. Il giudice guarda alla realtà sostanziale, non alla sola veste formale.

Perché i social possono diventare una prova

I contenuti pubblicati online non hanno un valore automatico, ma possono essere molto utili. Nel processo civile, screenshot, video, post promozionali, reel, inserzioni e storie salvate possono essere prodotti come riproduzioni informatiche ai sensi dell’art. 2712 c.c.; nel processo penale, i contenuti digitali possono essere acquisiti come documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p. Il loro peso dipende però da attendibilità, provenienza, datazione e collegamento con altri elementi di prova.

La logica è la stessa che ormai si vede spesso anche con le chat WhatsApp: non basta stampare una schermata qualsiasi, ma se il contenuto è attendibile, integro e raccolto correttamente può pesare molto. Per esempio, assumono rilievo i post che pubblicizzano servizi fotografici, lezioni individuali, disponibilità per eventi, recensioni dei clienti o immagini ripetute di prestazioni professionali.

Attenzione, però, al modo in cui la prova viene raccolta. Un conto è conservare contenuti pubblici o già ricevuti legittimamente; altro è forzare credenziali, accedere senza autorizzazione a un account o consultare un dispositivo protetto altrui: in questi casi possono emergere profili penali, anche ai sensi dell’art. 615-ter c.p.

Raccolta lecita di prove digitali nei procedimenti sul mantenimento dei figli

La disoccupazione formale non basta

La Cassazione ribadisce da tempo un criterio rigoroso: l’incapacità economica idonea a escludere la responsabilità deve essere assoluta, oggettiva, persistente e incolpevole. Non basta aver perso un lavoro, essere senza contratto o risultare iscritti al centro per l’impiego. Occorre dimostrare che, nonostante un’attivazione seria e concreta, non vi fosse alcuna possibilità reale di reperire risorse per contribuire, almeno in parte, al mantenimento.

Se invece il genitore svolge attività saltuarie, promuove prestazioni professionali, accetta incarichi o lavora irregolarmente, il giudice può ritenere che una capacità reddituale esista. E se esiste, non può essere ignorata quando si tratta dei figli. La tutela del minore prevale su strategie elusive e dichiarazioni di comodo.

Cosa può fare l’altro genitore in pratica

Se sospetti che l’ex coniuge o ex partner dichiari di non avere redditi ma lavori in nero, muoviti con metodo e senza improvvisazione:

  • conserva i contenuti pubblici in modo completo, includendo data, profilo, link e contesto del post;
  • evita selezioni parziali o manipolazioni, perché una prova incompleta è più facile da contestare;
  • affianca ai social altri elementi utili, come testimonianze, annunci, recensioni online ed eventuali frequentazioni abituali di luoghi di lavoro;
  • valuta con il tuo avvocato sia il recupero degli arretrati sia, se i redditi reali sono diversi da quelli dichiarati, una modifica delle condizioni;
  • ricorda che, se ne ricorrono i presupposti, può emergere anche un profilo penale per omesso mantenimento.

Sul versante civile, l’emersione di entrate occultate o sopravvenute può giustificare una revisione del contributo. Per i figli, il riferimento è l’art. 337-quinquies c.c.; nel divorzio, l’art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 consente la revisione delle disposizioni su affidamento e contributi quando sopravvengono giustificati motivi. In pratica, i social possono incidere non solo sulla responsabilità per il passato, ma anche sulla quantificazione futura dell’assegno.

Non basta un post isolato

È bene evitare un equivoco: una foto con una macchina fotografica o un selfie in palestra, presi da soli, non dimostrano automaticamente un reddito stabile. Il giudice valuta la continuità dell’attività, la credibilità delle spiegazioni offerte, il contesto complessivo dei contenuti pubblicati e la loro concordanza con altri dati. Proprio per questo è fondamentale costruire un quadro probatorio serio, non una raccolta di sospetti.

Ma il principio di fondo resta fermo: chi lavora, anche irregolarmente, non può trasferire sui figli il costo della propria opacità fiscale. Nei procedimenti sul mantenimento contano i bisogni concreti del minore e le risorse effettive del genitore, non soltanto quelle dichiarate al fisco.

In conclusione

La sentenza n. 15018/2026 fotografa bene una realtà attuale: la vita digitale lascia tracce, e quelle tracce possono avere un peso giuridico reale. Nei casi di omesso mantenimento, i social non sostituiscono la prova, ma possono rafforzarla in modo decisivo quando sono coerenti con il resto del quadro istruttorio. Per questo, se c’è il sospetto di lavoro in nero, conviene agire presto, raccogliere il materiale in modo lecito e farsi assistere per tutelare davvero l’interesse dei figli.