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Divorzio e figli all’estero: ascolto dei minori e indicazioni della Cassazione

Divorzio e figli all’estero: ascolto dei minori e indicazioni della Cassazione

Quanto conta la volontà di un figlio che non vuole tornare nel Paese in cui viveva? La sua opposizione non decide automaticamente l’esito del procedimento, ma può giustificare il rifiuto del ritorno, quando il minore ha raggiunto un’età e una maturità tali da rendere opportuno tener conto della sua opinione.

Ritorno internazionale e affidamento non sono la stessa cosa

Nel divorzio con figli si affrontano affidamento, mantenimento e organizzazione della vita familiare. Il procedimento disciplinato dalla Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ha invece una funzione specifica: assicurare, salvo le eccezioni previste, il rapido ritorno dei minori trasferiti o trattenuti illecitamente fuori dallo Stato della loro residenza abituale.

L’articolo 19 della Convenzione chiarisce che la decisione sul ritorno non risolve il merito dell’affidamento. Ordinare il rientro in un altro Paese, quindi, non significa assegnare automaticamente il figlio al genitore che lo ha richiesto. Inoltre, secondo l’articolo 4, la Convenzione cessa di applicarsi quando il minore compie sedici anni.

Quando una vacanza può diventare un trattenimento illecito

Anche un soggiorno inizialmente concordato può trasformarsi in un trattenimento illecito. In base all’articolo 3 della Convenzione, occorre che il mancato ritorno violi un diritto di affidamento attribuito secondo la legge dello Stato in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trattenimento. Quel diritto deve essere stato effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, oppure avrebbe dovuto esserlo se il trattenimento non fosse avvenuto. Il consenso a una vacanza, dunque, non equivale necessariamente al consenso a un trasferimento stabile.

Quando l’opposizione del minore può impedire il ritorno

Il riferimento centrale è l’articolo 13, secondo comma, della Convenzione dell’Aja: l’autorità giudiziaria può rifiutare il ritorno se accerta che il minore vi si oppone e possiede un’età e un grado di maturità adeguati perché la sua opinione sia presa in considerazione. La norma attribuisce al giudice una possibilità di rifiuto, non impone un esito automatico.

La verifica non può fermarsi alla dichiarazione di voler restare in un determinato luogo. Occorre comprendere il contenuto dell’opposizione, le ragioni espresse e le circostanze concrete che le sostengono. L’ascolto deve quindi essere seguito da una valutazione effettiva, non ridursi a un passaggio formale.

Questa eccezione va distinta da quella prevista dall’articolo 13, primo comma, lettera b), relativa al grave rischio che il ritorno esponga il minore a un danno fisico o psichico oppure a una situazione intollerabile. Opposizione del minore e grave rischio sono presupposti diversi: non devono essere confusi né considerati necessariamente cumulativi.

Ascoltare non significa lasciare ai figli la responsabilità della scelta

Nel diritto italiano, l’articolo 315-bis, terzo comma, del codice civile riconosce al figlio che abbia compiuto dodici anni, e anche a quello più giovane capace di discernimento, il diritto di essere ascoltato nelle questioni e nelle procedure che lo riguardano.

Per valutare l’opposizione al ritorno, la Convenzione non stabilisce una soglia minima rigida: contano età e maturità concretamente accertate. Non è quindi corretto escludere la rilevanza dell’opinione di un bambino soltanto perché non ha ancora dodici anni.

Ascoltare non dovrebbe mai diventare una richiesta di scegliere tra madre e padre. L’obiettivo è comprendere esperienze, bisogni e motivazioni, senza trasferire sui figli il peso del conflitto. Per questo è importante evitare suggerimenti, risposte preparate o pressioni perché sostengano la posizione di un adulto.

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Le indicazioni della Cassazione: valutare le parole e verificare i fatti

Un precedente sul tema è l’ordinanza della Cassazione civile, Prima sezione, n. 21055/2022. La Corte ha sottolineato la necessità di esaminare in modo dettagliato le dichiarazioni del minore capace di discernimento e di verificare le circostanze che sostengono la sua opposizione al rientro.

In quel caso, la Cassazione ha annullato con rinvio il decreto che disponeva il ritorno, perché non erano stati svolti gli approfondimenti sulle difficoltà di inserimento scolastico e sociale riferite dai minori, nonostante la loro opposizione. Il punto non era attribuire ai figli il potere di decidere, ma impedire che le loro dichiarazioni fossero superate senza gli accertamenti necessari.

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Cosa devono considerare le famiglie che vivono tra più Paesi

Quando si applica la disciplina italiana, nel quadro dell’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, l’articolo 337-ter, terzo comma, del codice civile include la scelta della residenza abituale del minore tra le decisioni di maggiore interesse da assumere di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo, la decisione spetta al giudice.

Per prevenire equivoci e affrontare tempestivamente un contrasto, è opportuno:

  • distinguere chiaramente il consenso a un soggiorno temporaneo da quello a un trasferimento stabile;
  • precisare negli accordi destinazione, durata del soggiorno e rientro previsto;
  • conservare gli accordi e le comunicazioni pertinenti;
  • chiedere assistenza a un avvocato esperto di controversie familiari internazionali prima di modificare unilateralmente la permanenza dei figli all’estero;
  • non coinvolgere i minori nella preparazione della strategia processuale.

Anche quando si valuta un divorzio online, un contrasto sul ritorno internazionale dei figli va affrontato separatamente: la gestione digitale della pratica non sostituisce l’esame dei presupposti del ritorno, delle eventuali eccezioni e delle tutele applicabili.

Gli approfondimenti devono inoltre rispettare l’urgenza del procedimento: l’articolo 11 della Convenzione impone alle autorità di procedere rapidamente. Accuratezza e tempestività devono quindi accompagnarsi.

Il principio da tenere fermo è questo: i minori devono essere ascoltati seriamente, ma non lasciati soli a decidere. Proteggerli significa dare spazio alla loro voce senza farne gli arbitri del conflitto tra i genitori.