Separarsi o divorziare non costituisce, di per sé, una frode ai danni degli enti previdenziali. Il problema nasce quando si dichiarano residenze, redditi o composizioni familiari non corrispondenti alla realtà per ottenere un beneficio non dovuto o superiore a quello spettante. L’espressione “finti divorzi” rischia quindi di confondere situazioni diverse.
Per orientarsi occorre distinguere le regole del vecchio reddito di cittadinanza da quelle delle misure successive, senza confondere una separazione autentica con dichiarazioni dirette a creare artificialmente i requisiti per un sussidio.
Reddito di cittadinanza: una misura abolita dal 2024
Il reddito di cittadinanza è stato abolito dal 1° gennaio 2024, in applicazione dell’articolo 1, comma 318, della legge n. 197/2022. Non è quindi possibile presentare nuove domande per questa prestazione. Il decreto-legge n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2023, ha introdotto l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro: strumenti distinti, con requisiti propri, ai quali non si possono applicare automaticamente le vecchie soglie.
La cessazione della misura non ha però eliminato i controlli e le possibili conseguenze delle condotte pregresse: una contestazione relativa al reddito di cittadinanza può ancora riguardare dichiarazioni e somme percepite quando il beneficio era previsto.
Separazione, divorzio e nucleo familiare: cosa cambia davvero
Stato civile, residenza anagrafica e nucleo familiare ai fini ISEE sono concetti collegati, ma non equivalenti. L’articolo 3, commi 2 e 3, del D.P.C.M. n. 159/2013 stabilisce che, di regola, i coniugi con residenze anagrafiche diverse appartengono allo stesso nucleo ISEE, salvo specifiche eccezioni, tra cui le ipotesi di separazione legalmente riconosciuta previste dalla norma.
Una semplice separazione di fatto, anche accompagnata da un trasferimento effettivo, non crea dunque automaticamente due nuclei distinti. Occorre verificare la situazione giuridica dei coniugi e le regole della prestazione richiesta.
Per il vecchio reddito di cittadinanza, l’articolo 2, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019, prevedeva che chi si separava o divorziava rimanesse nello stesso nucleo se continuava ad abitare nella medesima casa. Per separazioni o divorzi successivi al 1° settembre 2018, la stessa disposizione richiedeva inoltre che il cambio di residenza fosse certificato da un apposito verbale della polizia locale. La permanenza nello stesso nucleo non comportava, da sola, l’esclusione dal beneficio: imponeva di valutare correttamente i requisiti dell’intero nucleo.
Tra i requisiti economici era previsto un ISEE inferiore a 9.360 euro, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto-legge n. 4/2019. Non si trattava di un semplice limite alla somma degli stipendi: erano previsti anche distinti requisiti relativi al reddito familiare e al patrimonio.
Quando il cambio di residenza diventa una falsa dichiarazione
L’articolo 43, secondo comma, del codice civile individua la residenza nel luogo della dimora abituale. Dichiarare un nuovo indirizzo deve quindi corrispondere a una situazione abitativa reale, non a un trasferimento soltanto sulla carta.
Trasferirsi effettivamente dopo la separazione è diverso dal dichiarare di abitare altrove continuando stabilmente a vivere nella precedente casa. Se la dichiarazione falsa è diretta a ottenere indebitamente la prestazione, possono emergere conseguenze amministrative e penali, da accertare sulla base dei fatti concreti.
La dimora abituale va però valutata considerando complessivamente le abitudini di vita. In questa prospettiva, non bisogna trasformare singoli elementi in prove automatiche di una frode:
- l’assenza durante un solo controllo non dimostra necessariamente una residenza fittizia;
- frequentare la casa dell’altro genitore per occuparsi dei figli non equivale, da solo, ad abitarvi stabilmente;
- mantenere rapporti cordiali dopo la separazione non dimostra, da solo, una convivenza abituale.
Queste situazioni richiedono una valutazione concreta, coerente con il criterio della dimora abituale, e non conclusioni fondate su un unico episodio.

Quali sanzioni erano previste e cosa si rischia ancora
L’abolizione del sussidio non ha cancellato i reati relativi alle condotte pregresse. L’articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023 mantiene applicabili, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell’articolo 7 del decreto-legge n. 4/2019 vigenti alla data di concessione del beneficio.
Il quadro sanzionatorio distingueva due ipotesi:
- Dichiarazioni o documenti falsi e omissioni finalizzate all’ottenimento indebito: l’articolo 7, comma 1, prevedeva la reclusione da due a sei anni, salvo che il fatto integrasse un reato più grave.
- Mancata comunicazione delle variazioni rilevanti: il comma 2 prevedeva la reclusione da uno a tre anni per l’omessa comunicazione, nei termini prescritti, di cambiamenti del reddito, del patrimonio o di altre informazioni dovute e rilevanti per la revoca o la riduzione del beneficio.
Sul piano economico, l’articolo 7 prevedeva inoltre la revoca e la restituzione delle somme indebitamente percepite nei casi stabiliti dalla legge.
Non ogni errore costituisce automaticamente reato
Occorre verificare la condotta concreta, l’elemento soggettivo richiesto e l’incidenza delle informazioni sul beneficio. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 49686/2023, hanno chiarito che le falsità o omissioni nell’autodichiarazione finalizzata a ottenere il reddito di cittadinanza integrano il reato soltanto se funzionali a conseguire una prestazione non spettante oppure superiore a quella dovuta. Non basta quindi rilevare una qualsiasi inesattezza per affermare automaticamente la responsabilità penale.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 35/2026, ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sulla proporzionalità della pena prevista dal comma 1. La cornice sanzionatoria di legge non equivale comunque a una condanna automatica: restano necessari l’accertamento della responsabilità e la valutazione del caso concreto.
La responsabilità penale è personale: il legame matrimoniale, da solo, non rende un coniuge responsabile delle dichiarazioni dell’altro. L’eventuale coinvolgimento deve essere accertato individualmente.
Per l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro, il riferimento sanzionatorio è invece l’articolo 8 del decreto-legge n. 48/2023. Non bisogna confondere questa disciplina con quella applicabile ai fatti relativi al vecchio reddito di cittadinanza.

Come affrontare una contestazione
La difesa richiede di ricostruire fatti, documenti e date, non di trovare una spiegazione generica al cambio di indirizzo. Se arriva una richiesta di restituzione o una contestazione penale, è opportuno:
- Leggere attentamente l’atto ricevuto: individuare l’autorità che lo ha emesso, la motivazione, il periodo contestato, le somme richieste e i termini per rispondere o impugnare.
- Recuperare domanda e dichiarazioni: raccogliere le copie della dichiarazione sostitutiva unica, o DSU, utilizzata per l’ISEE, delle comunicazioni inviate e delle relative ricevute, anche richiedendole al CAF.
- Documentare la situazione familiare e abitativa: riunire i documenti della separazione o del divorzio, i certificati anagrafici storici, gli eventuali verbali di accertamento e la documentazione relativa alle abitazioni.
- Ricostruire come sono stati compilati i moduli: chiarire quali informazioni siano state fornite, da chi e con quale assistenza, conservando anche le comunicazioni con gli intermediari.
- Farsi assistere tempestivamente: in presenza di una contestazione penale, rivolgersi a un avvocato penalista, eventualmente coordinato con il professionista che segue la separazione.
Se emerge un errore, valuta con il professionista come intervenire attraverso i canali corretti e prima di inviare nuove dichiarazioni. Non considerare una rettifica o un rimborso come una garanzia di chiusura della vicenda penale. Non retrodatare documenti, alterare prove o concordare versioni non veritiere.
Separarsi senza errori nelle dichiarazioni
Prima di richiedere una prestazione, è prudente verificare insieme situazione familiare, residenza effettiva e dati economici. Non firmare dichiarazioni inesatte o poco chiare soltanto perché rassicurato dall’altro coniuge o da un intermediario.
Che il percorso sia seguito in studio o tramite un servizio di divorzio online, mantieni coerenti i documenti della vicenda familiare e le informazioni comunicate agli enti pubblici. In caso di dubbio, chiedi una verifica prima dell’invio: una separazione autentica merita di essere documentata correttamente, senza scorciatoie nelle dichiarazioni.