Nel 2026 non è cambiata la legge sul punto: la disciplina della quota di TFR spettante all’ex coniuge resta affidata all’art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898. A essere più chiaro, oggi, è soprattutto il quadro giurisprudenziale. Il punto pratico è questo: il solo fatto che il TFR si sia formato durante il matrimonio non basta, ma il pagamento avvenuto dopo la domanda di divorzio non esclude di per sé la quota dell’altro coniuge, se ricorrono tutti i presupposti di legge.
Per chi sta passando dalla separazione al divorzio, il tema va affrontato per tempo. Le contestazioni più frequenti riguardano infatti tre profili: quando il TFR è diventato esigibile, se l’ex coniuge ha davvero titolo per chiedere la quota e quali somme rientrano nel calcolo.
Cosa dice la legge sul TFR dell’ex coniuge
L’art. 2120 c.c. disciplina il trattamento di fine rapporto. Per il coniuge divorziato, però, la norma decisiva è l’art. 12-bis della legge n. 898/1970: il diritto alla quota spetta al coniuge che non sia passato a nuove nozze e sia titolare dell’assegno divorzile previsto dall’art. 5 della stessa legge.
In termini pratici, i presupposti da verificare sono questi:
- non basta essere separati: occorre il divorzio;
- la quota si collega all’effettivo riconoscimento dell’assegno divorzile;
- chi si è risposato non può chiedere la quota;
- la percentuale è pari al 40% della parte di TFR riferibile agli anni in cui rapporto di lavoro e matrimonio si sono sovrapposti.
Attenzione a un equivoco frequente: per “anni di matrimonio” non si guarda solo alla convivenza. Anche la separazione personale lascia infatti in vita il vincolo, quindi il periodo di sovrapposizione non si ferma automaticamente alla data della separazione.
Non ogni somma liquidata alla fine del rapporto rientra però in questa disciplina. Restano fuori, per esempio, gli importi corrisposti a titolo di incentivo all’esodo, che non coincidono con il TFR in senso proprio.
Quando i rapporti economici sono stati definiti con una corresponsione una tantum ai sensi dell’art. 5, comma 8, della legge n. 898/1970, la verifica richiede ancora più attenzione, perché l’art. 12-bis collega il diritto alla titolarità dell’assegno divorzile.

Cosa chiarisce la giurisprudenza più recente
La Cassazione ha ribadito che la data del bonifico non è l’unico elemento da guardare. Il punto decisivo è quando il TFR diventa esigibile per il lavoratore e quando viene percepito, in rapporto alla domanda di divorzio e al successivo riconoscimento dell’assegno divorzile.
In concreto:
- se il TFR diventa esigibile ed è percepito prima della domanda di divorzio, cioè durante il matrimonio o nella sola separazione, la quota ex art. 12-bis non spetta;
- se invece il TFR diventa esigibile dopo la domanda di divorzio, il diritto può essere riconosciuto, purché il coniuge richiedente ottenga poi il divorzio, sia titolare dell’assegno ex art. 5 e non si sia risposato;
- la sola funzione assistenziale dell’assegno divorzile non basta, da sola, a escludere la quota di TFR.
Non è inoltre necessario che il TFR sia già stato materialmente incassato il giorno in cui viene proposta la domanda: può bastare che venga percepito nel corso del giudizio, purché i presupposti richiesti dalla legge esistano al momento della decisione.
Esiste poi un limite pratico da non trascurare: se il TFR già maturato è stato legittimamente conferito a un fondo di previdenza complementare prima della domanda di divorzio, l’art. 12-bis non si applica a quelle somme. In casi del genere, le prestazioni del fondo possono rilevare soprattutto nella quantificazione o nella modifica dell’assegno divorzile.
Separazione e divorzio non sono la stessa cosa
Per chi oggi sta attraversando una separazione consensuale, il messaggio è semplice: il tema del TFR va messo a fuoco già prima del passaggio al divorzio. Questo vale ancora di più con il divorzio breve, perché tempi più rapidi non eliminano il problema. Ma finché c’è solo separazione, l’art. 12-bis non può essere invocato come se il divorzio fosse già pronunciato.
Come si calcola la quota in concreto
L’art. 12-bis prevede il 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. In via pratica, si individua prima la parte di TFR maturata nel periodo di sovrapposizione e poi si applica su quella base il 40%.
Un esempio semplificato può aiutare. Se il TFR netto percepito è di 60.000 euro, gli anni complessivi di lavoro utili sono 20 e gli anni coincidenti con il matrimonio sono 10, la quota riferibile al matrimonio è pari, in termini approssimativi, a 30.000 euro. Il 40% di tale importo è 12.000 euro.
Il calcolo reale, però, richiede date precise, verifica degli importi effettivamente percepiti e distinzione tra TFR e altre somme eventualmente corrisposte alla cessazione del rapporto. Proprio per questo, anche in un divorzio consensuale online, conviene affrontare il punto in modo espresso.
I documenti da controllare prima di firmare
Se il TFR può diventare oggetto di discussione, è utile raccogliere subito:
- la data del matrimonio, dell’eventuale separazione e del deposito della domanda di divorzio;
- la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- il prospetto di liquidazione del TFR, con indicazione degli importi netti e di eventuali anticipazioni già riscosse;
- la documentazione su eventuali conferimenti del TFR a fondi di previdenza complementare;
- il provvedimento o l’accordo che disciplina l’assegno divorzile;
- gli altri documenti per il divorzio utili a ricostruire correttamente tempi e posizioni economiche.
Preparare questi atti per tempo aiuta a evitare contestazioni sia sul diritto sia sul quantum. Sul TFR, infatti, gli errori più frequenti nascono da cronologie ricostruite male o da documenti incompleti.

Accordi, omissioni ed errori da evitare
Il TFR non va confuso con l’assegno divorzile: sono poste diverse. L’assegno periodico può costituire il presupposto della quota di TFR, ma non viene automaticamente sostituito dal TFR né si estingue per il solo fatto che il lavoratore riceva la liquidazione.
Un altro errore comune è considerare irrilevanti le anticipazioni o i versamenti in un fondo pensione. Anche questi passaggi vanno verificati, perché possono incidere molto sul risultato finale.
Se l’accordo tace sul TFR, il problema non sempre scompare. Può riemergere quando il pagamento è già avvenuto o quando una delle parti scopre l’effettiva consistenza dell’accantonamento. Per questo conviene indicare dati, date e criteri di calcolo, evitando formule generiche o rinunce scritte in modo impreciso.
Va ricordato, inoltre, che la pretesa alla quota di TFR si fa valere nei confronti dell’ex coniuge obbligato, non direttamente verso il datore di lavoro.
La regola pratica per chi divorzia nel 2026
Nel 2026 la disciplina non è cambiata, ma gli orientamenti più recenti della Cassazione rendono più chiari i punti davvero decisivi: non basta dire che il TFR “si è formato durante il matrimonio”, né basta guardare alla data del pagamento. Occorre verificare quando il trattamento è divenuto esigibile, se è stato percepito prima o dopo la domanda di divorzio, se esiste un assegno divorzile e quali somme rientrano davvero nell’art. 12-bis.
La regola prudenziale è semplice: affrontare il tema prima di firmare l’accordo, con documenti alla mano e un criterio di calcolo esplicito. Sul TFR, una verifica fatta in tempo vale quasi sempre più di una causa iniziata dopo.