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Trust dopo il divorzio: quando si paga l’imposta e cosa chiarisce la Cassazione

Trust dopo il divorzio: quando si paga l’imposta e cosa chiarisce la Cassazione

Trasferire immobili, denaro o partecipazioni societarie in un trust dopo il divorzio comporta subito il pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni? Di regola no: l’imposta è collegata all’effettivo arricchimento gratuito dei beneficiari, non al semplice conferimento dei beni al trustee. Occorre però distinguere questa regola dall’esenzione prevista per gli atti del divorzio e dall’opzione per la tassazione anticipata.

La Cassazione: esenzione e momento della tassazione sono questioni diverse

L’ordinanza della Cassazione n. 26643, depositata il 12 ottobre 2026, riguarda un trust costituito nell’ambito degli accordi di divorzio, con apporti dell’ex marito e dei due figli. L’ex moglie era beneficiaria dei beni conferiti dall’ex marito; gli apporti dei figli erano invece destinati ai rispettivi discendenti. I contribuenti sostenevano che l’esenzione collegata al divorzio dovesse coprire l’intera operazione.

La Cassazione ha distinto due aspetti. Da un lato, non ha esteso l’esenzione agli apporti dei figli destinati ai loro discendenti. Dall’altro, ha censurato l’applicazione immediata dell’imposta sulle donazioni alla dotazione del trust. La controversia riguardava atti soggetti alla disciplina anteriore alla riforma applicabile dal 2025.

Il punto è questo: un’operazione può non beneficiare dell’esenzione per il divorzio, ma non essere ancora giunta al momento in cui l’imposta diventa dovuta. L’ordinanza non rende quindi esente qualsiasi trust familiare: conferma la necessità di individuare un effettivo trasferimento di ricchezza al beneficiario.

Perché il conferimento al trustee non equivale alla donazione finale

Il riconoscimento del trust in Italia si fonda sulla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata e resa esecutiva con la legge 16 ottobre 1989, n. 364. Nella struttura tipica del trust familiare intervengono:

  • il disponente, che destina determinati beni al trust;
  • il trustee, che ne assume la titolarità e li amministra secondo l’atto istitutivo e la legge applicabile;
  • i beneficiari, nel cui interesse i beni vengono gestiti e ai quali possono essere attribuiti.

Il trustee non riceve i beni per utilizzarli liberamente nel proprio interesse: il patrimonio del trust è separato dal suo patrimonio personale ed è soggetto agli obblighi dell’incarico. Esiste dunque una titolarità vincolata, non un patrimonio privo di titolare.

Il semplice conferimento strumentale alla gestione non produce, da solo, l’arricchimento definitivo che giustifica l’imposta. Questa lettura è coerente con il principio di capacità contributiva dell’articolo 53 della Costituzione. Se, invece, l’atto realizza già un’attribuzione definitiva al beneficiario, la sua rilevanza fiscale va valutata subito: conta il contenuto concreto dell’operazione, non soltanto il nome utilizzato.

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La regola dal 2025: tassazione al trasferimento ai beneficiari

L’articolo 4-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, disciplina espressamente i trust ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. La regola applicabile dal 1° gennaio 2025 collega l’imposta al trasferimento di beni e diritti ai beneficiari, quando determina un arricchimento gratuito.

Si parla comunemente di tassazione all’uscita. Questo non significa che si debba attendere la chiusura del trust: anche un’attribuzione effettuata durante la sua durata può essere fiscalmente rilevante. La disciplina riguarda anche i trust già istituiti, fermo restando che gli atti e i pagamenti pregressi richiedono una verifica separata.

L’opzione per pagare prima e la novità del 2026

Il comma 3 dell’articolo 4-bis consente al disponente di scegliere la tassazione anticipata in occasione di ciascun conferimento. Nel trust testamentario l’opzione spetta al trustee, in occasione dell’apertura della successione. Per l’imposta sulle successioni e donazioni, valori, aliquote e franchigie vengono determinati con riferimento a quel momento.

La scelta richiede attenzione soprattutto a due condizioni:

  • se non è possibile determinare la categoria dei beneficiari, si applica l’aliquota più elevata, attualmente l’8%, senza franchigie;
  • i successivi trasferimenti a beneficiari appartenenti alla stessa categoria per la quale è stata applicata la tassazione anticipata non sono nuovamente assoggettati alle imposte coperte dall’opzione.

Dal 12 agosto 2026 l’opzione comprende espressamente anche le imposte ipotecaria e catastale: lo prevede l’articolo 13 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, che ha modificato l’articolo 4-bis. La legge esclude il rimborso delle imposte assolte in base all’opzione: anticipare il pagamento non è quindi una scelta automaticamente conveniente.

L’esenzione per il divorzio non copre automaticamente tutto il trust

L’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 prevede un’ampia esenzione fiscale per gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di divorzio. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 154/1999, ne ha esteso l’applicazione anche alla separazione personale dei coniugi.

Non basta però istituire un trust dopo il divorzio o richiamare genericamente gli accordi nell’atto. Occorre verificare il collegamento effettivo di ciascuna attribuzione con la sistemazione dei rapporti patrimoniali conseguente alla crisi matrimoniale: chi trasferisce i beni, a chi sono destinati e quale funzione svolge l’operazione.

Questo non significa che ogni trasferimento a favore dei figli sia escluso dall’esenzione. Nella vicenda esaminata erano i figli a conferire beni propri per i loro discendenti. Diversa è l’ipotesi di attribuzioni ai figli funzionali alla risoluzione della crisi coniugale, per le quali il beneficio può spettare alle condizioni richieste. Anche l’eventuale esenzione dell’attribuzione finale del trust deve essere verificata rispetto alla concreta struttura dell’accordo.

Aliquote e franchigie: conta il rapporto con il disponente

Per individuare aliquote e franchigie conta il rapporto tra disponente e beneficiario, non quello tra trustee e beneficiario. Se vi sono più disponenti, gli apporti e le relative destinazioni devono quindi essere distinti.

Le principali regole ordinarie sono:

  • coniuge e parenti in linea retta: aliquota del 4% sulla parte eccedente un milione di euro per beneficiario;
  • fratelli e sorelle: aliquota del 6% sulla parte eccedente 100.000 euro per beneficiario;
  • altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado: aliquota del 6%, senza franchigia ordinaria;
  • altri soggetti: aliquota dell’8%, senza franchigia ordinaria.

Restano ferme le agevolazioni specifiche previste dalla legge. Per determinare la franchigia effettivamente disponibile occorre inoltre considerare le donazioni precedenti rilevanti.

Dopo il divorzio l’ex coniuge non rientra più nella categoria del coniuge ai fini di queste aliquote. In assenza dell’esenzione collegata al divorzio o di altre disposizioni applicabili, il trasferimento gratuito all’ex coniuge è quindi normalmente soggetto all’8%, senza la franchigia ordinaria di un milione di euro.

Donna che esamina documenti e utilizza una calcolatrice alla scrivania

Nessuna imposta immediata significa nessun costo?

No. In assenza di specifiche esenzioni, gli atti di istituzione e di semplice dotazione del trust possono scontare l’imposta di registro in misura fissa; per gli immobili vanno considerate anche le imposte ipotecaria e catastale. Il loro trattamento va coordinato con l’eventuale opzione anticipata. Anche i redditi prodotti dai beni del trust seguono una disciplina fiscale distinta.

A questi aspetti si aggiungono gli adempimenti e i costi professionali di costituzione e gestione. La formula trust senza tasse è quindi fuorviante: rinvio della tassazione, esenzione e costi dell’operazione sono questioni differenti.

Cosa verificare prima di istituire il trust o chiedere un rimborso

Chi ha già pagato l’imposta al conferimento non ottiene automaticamente un rimborso. Vanno verificati il titolo del pagamento, le regole applicabili all’epoca, gli eventuali rapporti ormai definitivi e i termini per presentare la domanda. Il pagamento effettuato in passato va inoltre distinto da quello derivante dall’opzione anticipata dell’articolo 4-bis, per la quale la legge esclude il rimborso.

Prima di procedere, è utile far esaminare a un professionista:

  • provenienza, natura e valore dei beni;
  • identità dei disponenti e categoria dei beneficiari;
  • collegamento di ciascun apporto con gli accordi di divorzio;
  • diritti già attribuiti ai beneficiari e tempi delle successive assegnazioni;
  • donazioni pregresse, imposte già pagate e convenienza dell’opzione anticipata;
  • costi e obblighi di gestione del trust.

È inoltre necessario coordinare il trust con l’eventuale assegno divorzile, senza presumere che il conferimento dei beni sostituisca automaticamente gli obblighi stabiliti. Anche quando la pratica viene gestita attraverso un servizio di divorzio online, è opportuno sottoporre la struttura patrimoniale a un esame autonomo, coinvolgendo il notaio quando necessario.

La distinzione decisiva resta questa: verificare se l’attribuzione è imponibile o esente, individuare quando si realizza l’arricchimento del beneficiario e valutare separatamente l’eventuale pagamento anticipato.