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Assegnazione della casa familiare: il diritto spetta al genitore convivente, non al figlio maggiorenne con disabilità

Assegnazione della casa familiare: il diritto spetta al genitore convivente, non al figlio maggiorenne con disabilità

Che cosa ha chiarito la Cassazione

Con l’ordinanza 2 agosto 2026, n. 24382, la Cassazione ha ribadito un principio molto importante nelle crisi familiari: l’assegnazione della casa familiare non attribuisce al figlio un autonomo titolo di godimento dell’immobile. La domanda spetta al genitore convivente che assicura in concreto la cura quotidiana del figlio. Si tratta di una precisazione utile nelle vicende di divorzio con figli, perché evita di confondere l’interesse protetto con il soggetto che può farlo valere in giudizio.

C’è però una precisazione decisiva per leggere correttamente la pronuncia. Nel caso concreto non risultava accertata la condizione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992; la Corte ha comunque chiarito che, anche quando trova applicazione l’art. 337-septies, comma 2, c.c., la legittimazione a chiedere l’assegnazione resta del genitore convivente e non del figlio maggiorenne in proprio.

In altre parole, la casa familiare può essere assegnata nell’interesse del figlio, ma il diritto al godimento dell’immobile viene riconosciuto al genitore. Non è un dettaglio tecnico: incide su chi deve presentare la domanda, su come vanno formulati gli accordi e su quando l’assegnazione può essere successivamente rivista.

Che cos’è davvero l’assegnazione della casa familiare

L’art. 337-sexies c.c. dispone che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. La funzione della norma è chiara: preservare, per quanto possibile, la continuità dell’ambiente domestico in cui i figli vivono, con le loro abitudini, i riferimenti quotidiani e, nei casi più delicati, anche con i bisogni di assistenza legati alla salute o alla disabilità.

Per questo l’assegnazione va distinta sia dalla proprietà dell’immobile sia dai rapporti economici tra i genitori. Il proprietario resta tale anche se il godimento viene attribuito all’altro genitore; allo stesso modo, se sull’immobile grava un finanziamento, restano rilevanti le regole su casa e mutuo nella separazione. L’assegnazione, inoltre, non è un premio per il genitore economicamente più debole e non coincide automaticamente con il mantenimento o con la titolarità della casa. Anche dopo il divorzio, infatti, la permanenza nell’immobile richiede sempre una verifica specifica, come accade nei casi di casa familiare e divorzio.

Genitore convivente con figlio maggiorenne con disabilità nella casa familiare

Perché il figlio maggiorenne con disabilità non può chiedere la casa in proprio

Il dubbio nasce dall’art. 337-septies, comma 2, c.c., secondo cui ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. Per stabilire quando ricorre questa condizione, l’art. 37-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile rinvia all’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Letta isolatamente, la norma può far pensare che il figlio maggiorenne con disabilità grave diventi anche titolare diretto della domanda di assegnazione della casa.

La Cassazione ha escluso questa lettura. L’estensione prevista dall’art. 337-septies, comma 2, c.c. rafforza la tutela sostanziale del figlio con disabilità grave, ma non trasferisce sul figlio la legittimazione processuale a chiedere l’assegnazione dell’immobile. La casa familiare resta infatti una misura che organizza i rapporti tra i genitori nel contesto della separazione, del divorzio o dei procedimenti relativi ai figli.

Il punto pratico è questo: il giudice può assegnare l’immobile alla madre o al padre presso cui il figlio vive stabilmente e dal quale riceve assistenza quotidiana, ma non al figlio come titolare autonomo del diritto di godimento. È questo il senso del principio affermato dalla Corte.

Cosa non significa questa decisione

La pronuncia non riduce affatto la tutela del figlio con disabilità. Dice, al contrario, che la sua protezione resta prioritaria, ma viene realizzata attraverso il genitore che garantisce convivenza e assistenza quotidiana. In questo modo la casa conserva la sua funzione di luogo di vita familiare e non si trasforma in un bene attribuito direttamente a un soggetto diverso dai genitori che stanno regolando la loro crisi.

  • Non viene trasferita la proprietà dell’immobile al figlio.
  • Non nasce un autonomo diritto di abitazione in capo al figlio.
  • L’assegnazione resta collegata alla convivenza e alla cura assicurata dal genitore assegnatario.

La differenza rispetto al mantenimento

È utile confrontare questo principio con l’art. 337-septies, comma 1, c.c., che per i figli maggiorenni non economicamente indipendenti consente al giudice di disporre un assegno periodico versato direttamente all’avente diritto, salvo diversa decisione. Sul piano del mantenimento dei figli, quindi, il figlio può anche essere destinatario diretto della prestazione economica. Sulla casa familiare il meccanismo è diverso: non si riconosce al figlio un autonomo titolo di godimento, ma si tutela la convivenza con il genitore che lo assiste.

Accordo di separazione con disciplina della casa familiare

Cosa cambia nella pratica per i genitori

Facciamo un esempio semplice. Un figlio maggiorenne con disabilità grave vive stabilmente con la madre, che lo assiste ogni giorno. Se i genitori si separano o divorziano, sarà la madre a poter chiedere l’assegnazione della casa familiare, anche se l’immobile è intestato esclusivamente al padre. Il figlio non presenta la domanda in proprio, ma il suo interesse resta il criterio prioritario che orienta la decisione del giudice.

Questo aspetto va scritto con chiarezza nell’accordo di separazione o di divorzio. In una separazione con figli o in un divorzio consensuale online, è opportuno indicare chi continuerà ad abitare la casa, per quale ragione, come saranno ripartite le spese ordinarie e straordinarie e che cosa accadrà se muterà la convivenza. Capire prima come funziona il divorzio online aiuta a evitare clausole generiche o formulate nel soggetto sbagliato.

Va ricordato anche un profilo procedurale importante. Quando vi sono figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, non è possibile utilizzare il divorzio in Comune, perché l’art. 12 del d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014, esclude questa via. Resta invece possibile la negoziazione assistita prevista dall’art. 6 dello stesso decreto, ma l’accordo deve essere trasmesso al procuratore della Repubblica per l’autorizzazione quando sono presenti figli rientranti in questa categoria.

Quando l’assegnazione può essere rivista

L’assegnazione della casa familiare non è immutabile. L’art. 337-sexies c.c. prevede che il diritto venga meno se l’assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa familiare, convive more uxorio o contrae nuovo matrimonio. Inoltre, se cambia la convivenza con il figlio, se il suo centro di vita si trasferisce altrove o se il genitore assegnatario non presta più assistenza quotidiana, si può chiedere la modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Anche in questa fase il parametro decisivo resta l’interesse concreto della persona da proteggere. Quando viene meno il nesso tra casa, convivenza e cura, viene meno anche la giustificazione dell’assegnazione. Ecco perché è fondamentale costruire fin dall’inizio accordi precisi, realistici e aggiornabili.

Il principio da ricordare

Il messaggio da ricordare è netto: il figlio maggiorenne con disabilità grave beneficia di una tutela rafforzata dall’art. 337-septies, comma 2, c.c., ma non diventa il titolare autonomo del diritto all’assegnazione della casa familiare. Quel diritto spetta al genitore convivente che ne cura stabilmente l’assistenza, in applicazione dell’art. 337-sexies c.c.

Per chi deve chiudere una separazione o un divorzio, la conseguenza pratica è chiara: la domanda va intestata correttamente, motivata in rapporto alla convivenza e accompagnata da una disciplina precisa di spese, tempi e possibili modifiche future. Nelle vicende familiari, la tutela effettiva nasce spesso proprio da questa precisione giuridica.