Quando un figlio si iscrive a un’università privata lontano da casa, la domanda è sempre la stessa: la retta, l’affitto e i costi collegati rientrano nell’assegno di mantenimento oppure devono essere pagati a parte? Dopo una separazione consensuale o il divorzio in Italia, la risposta non è automatica. In molte situazioni, questi esborsi possono essere qualificati come spese straordinarie e quindi restare fuori dall’assegno mensile; ma la valutazione va fatta caso per caso, guardando al titolo, alle condizioni economiche dei genitori e all’interesse del figlio.
Il quadro normativo di riferimento parte dall’art. 337-ter c.c., secondo cui ciascun genitore contribuisce al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e si coordina con l’art. 316-bis c.c., che richiama le rispettive sostanze e la capacità di lavoro, professionale o casalingo. Per i figli maggiorenni non indipendenti economicamente rileva poi l’art. 337-septies c.c., che consente al giudice di disporre un assegno periodico, anche da versare direttamente all’avente diritto. Da questi principi discende un dato pratico essenziale: l’assegno mensile copre la gestione ordinaria, ma non assorbe automaticamente ogni spesa futura di studio.
Spese ordinarie e spese straordinarie: la distinzione che conta davvero
Il codice civile non contiene un elenco tassativo delle spese “ordinarie” e di quelle “straordinarie”. La distinzione è stata costruita soprattutto dalla giurisprudenza e dalla prassi dei tribunali. In linea generale, l’assegno di mantenimento copre i costi abituali, ricorrenti e prevedibili della vita del figlio; restano invece fuori gli esborsi rilevanti, non routinari o non facilmente determinabili in anticipo.
- sono ordinarie le spese normalmente ripetitive e programmabili;
- sono straordinarie le spese di importo significativo oppure legate a scelte non standard;
- la qualificazione concreta dipende sempre dal contenuto della sentenza, del decreto o dell’accordo che disciplina il mantenimento.
È proprio su questo confine che si collocano le spese universitarie. Le uscite di studio di minima entità e regolarmente prevedibili tendono a restare nell’area dell’ordinario. Diverso è il caso di una scelta universitaria privata, lontana dalla residenza familiare, con costi molto più elevati rispetto alla normale gestione quotidiana.

Perché l’università privata fuori sede può essere considerata straordinaria
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in determinate circostanze, le spese universitarie e quelle abitative dello studente fuori sede possono avere natura straordinaria. Il punto non è soltanto che l’ateneo sia privato, ma che la scelta comporti costi elevati e ulteriori rispetto alla normale organizzazione di vita del figlio: retta, canone di locazione, deposito cauzionale, utenze, viaggi e altre spese collegate alla permanenza lontano da casa.
In altre parole, più la spesa è ingente, specifica e non già considerata quando è stato determinato il mantenimento, più è probabile che debba essere trattata extra assegno. Resta però decisivo il giudizio di congruità: la scelta deve essere seria, coerente con il percorso formativo del figlio e sostenibile rispetto alle risorse familiari.
Per questo motivo, tali costi possono essere qualificati come spese straordinarie quando risultano conformi all’interesse del figlio e compatibili con il principio di proporzionalità previsto dall’art. 337-ter c.c. Non esiste, quindi, un automatismo: esiste una valutazione concreta.
Quando l’altro genitore deve contribuire
Dire che l’università privata fuori sede può costituire una spesa straordinaria non significa che lo sia sempre e comunque. In concreto, si valutano soprattutto questi elementi:
- la minore età del figlio oppure, se maggiorenne, la sua non indipendenza economica;
- la serietà del percorso di studi e la coerenza con capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio;
- il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori;
- la capacità economica di entrambi i genitori;
- la possibilità concreta di soluzioni alternative meno onerose, come un ateneo pubblico vicino alla residenza.
L’altro genitore, quindi, non è tenuto a finanziare qualsiasi scelta costosa solo perché è stata decisa unilateralmente dall’altro genitore o dal figlio. Ma quando la scelta è seria, proporzionata e utile al percorso formativo, il costo può essere ripartito separatamente rispetto all’assegno mensile.
Per i figli maggiorenni, inoltre, il mantenimento può continuare ai sensi dell’art. 337-septies c.c., ma non in modo indefinito: occorre che il percorso universitario sia effettivo, non meramente dilatorio e orientato a una reale prospettiva di autonomia. Anche questo incide sulla valutazione della spesa e sulla sua ripartizione.
Cosa resta invece dentro l’assegno mensile
La distinzione è decisiva anche per evitare richieste duplicate. Se una spesa è ordinaria, si presume già coperta dall’assegno periodico e non può essere chiesta di nuovo come extra. Restano quindi, di regola, dentro l’assegno le spese correnti, prevedibili e di modesta entità legate alla vita quotidiana del figlio.
Per questo è importante distinguere bene tra mantenimento figli e costi eccezionali legati a decisioni formative di particolare impatto. Nel contesto di un divorzio con figli, il contributo mensile può coprire la gestione ordinaria dello studio, mentre una retta privata elevata e le spese abitative del figlio fuori sede possono richiedere una disciplina separata.

Serve il consenso di entrambi i genitori?
Qui il punto è delicato. L’art. 337-ter c.c. stabilisce che le decisioni di maggiore interesse relative all’istruzione dei figli minori sono assunte di comune accordo. Per questo, quando la scelta riguarda un percorso costoso e non standard, come un’università privata fuori sede, è sempre opportuno un confronto preventivo tra i genitori. Per i figli maggiorenni non indipendenti economicamente la scelta formativa coinvolge anche il figlio, ma la ripartizione del costo tra i genitori continua a dipendere dal titolo e dal rispetto del principio di proporzionalità.
In pratica, se il provvedimento del giudice o l’accordo di separazione elenca le spese che richiedono previo consenso, quella clausola va rispettata. Se il titolo è generico, la mancanza di accordo non esclude automaticamente il rimborso, ma apre facilmente il conflitto sulla necessità, sulla congruità e sulla sostenibilità della spesa.
Va ricordato anche che molti tribunali adottano protocolli sulle spese straordinarie. Non hanno valore di legge, ma sono criteri pratici molto utili: spesso le tasse universitarie di istituti privati e l’alloggio presso la sede universitaria rientrano tra le voci da concordare in anticipo. Prima di contestare o pagare, conviene quindi verificare sia il protocollo del tribunale competente sia il contenuto del proprio titolo.
Se l’altro genitore non paga, come ci si muove
Il primo passo è leggere con attenzione il titolo: sentenza, decreto, ordinanza o accordo omologato o autorizzato. Se la spesa è già qualificata e la quota è determinata, il genitore che ha anticipato le somme può chiedere il rimborso allegando documenti completi: prova dell’iscrizione, quietanze della retta, contratto di locazione, ricevute, comunicazioni preventive e ogni altro elemento utile a dimostrare l’esborso.
Se invece il titolo non è specifico, oppure vi è contestazione sulla natura straordinaria della spesa, non sempre è sufficiente agire subito in via esecutiva: può rendersi necessario un previo accertamento giudiziale oppure una revisione delle condizioni ai sensi dell’art. 337-quinquies c.c. È una cautela importante soprattutto quando il percorso universitario non era stato considerato al momento in cui fu determinato il mantenimento.
La precauzione migliore è scrivere bene l’accordo
In molte controversie familiari il problema non è l’assenza di regole, ma una regola scritta in modo troppo generico. Già nel ricorso congiunto o nell’accordo iniziale conviene indicare con chiarezza se le spese universitarie, l’alloggio fuori sede e i relativi oneri saranno compresi nell’assegno oppure rimborsati a parte, e in quale percentuale.
In sintesi, l’università privata fuori sede non è automaticamente a carico dell’altro genitore, ma può diventarlo come spesa straordinaria quando il costo è rilevante, la scelta è seria e coerente con l’interesse del figlio, la spesa è sostenibile rispetto alle risorse di entrambi e il titolo non la considera già assorbita nell’assegno. Più l’accordo è preciso, meno spazio ci sarà per future contestazioni.