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IMU e diritto di abitazione della casa familiare dopo separazione o divorzio: chi paga e quando spetta l’esenzione

IMU e diritto di abitazione della casa familiare dopo separazione o divorzio: chi paga e quando spetta l’esenzione

Quando una coppia affronta la separazione o il divorzio, una delle domande più pratiche riguarda la casa: chi ci resta, chi paga le spese e, soprattutto, chi deve versare l’IMU. Su questo punto c’è un aspetto spesso trascurato: dopo la crisi coniugale, l’imposta non segue sempre il proprietario dell’immobile. Se esiste un provvedimento di assegnazione della casa familiare, il genitore assegnatario può diventare il soggetto rilevante anche ai fini fiscali, pur non essendo proprietario.

È un principio che viene spesso frainteso. Sul piano civile, l’assegnazione non trasferisce la proprietà dell’immobile; sul piano tributario, invece, la disciplina IMU può attribuire all’assegnatario un diritto di abitazione rilevante solo ai fini dell’imposta. Per capire se l’IMU sia dovuta oppure no, occorre quindi distinguere bene tra titolarità formale della casa e regole fiscali applicabili alla casa familiare assegnata.

Quando nasce il diritto sulla casa familiare

Nel linguaggio comune si parla spesso di casa coniugale; giuridicamente, l’art. 337-sexies c.c. parla di casa familiare. La regola è chiara: il godimento della casa è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. L’assegnazione, quindi, non serve a compensare il coniuge economicamente più debole, ma a garantire continuità abitativa ai figli minorenni o ai figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti che convivono stabilmente.

L’assegnazione può risultare dal provvedimento adottato nella separazione consensuale o giudiziale, nel divorzio con figli oppure da un accordo di negoziazione assistita con gli effetti previsti dalla legge. Se invece manca un titolo formale, il semplice fatto che un ex coniuge resti nell’immobile non basta, da solo, a produrre gli effetti fiscali di cui parliamo.

Va ricordato anche un altro punto pratico: se non ci sono figli, l’art. 337-sexies c.c. normalmente non trova applicazione. In quel caso, la tutela del coniuge economicamente più debole passa semmai per l’assegno di mantenimento o, dopo il divorzio, per l’assegno divorzile, non per un’automatica assegnazione della casa.

Provvedimento di assegnazione della casa familiare dopo separazione

Perché l’IMU non segue sempre il proprietario

Ai fini IMU, il riferimento centrale è l’art. 1, comma 741, lett. c), n. 4), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che considera abitazione principale anche la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli. La disposizione aggiunge che il provvedimento del giudice costituisce, ai soli fini dell’imposta, il diritto di abitazione in capo a quel genitore.

Il coordinamento con l’art. 1, comma 743, della stessa legge è decisivo: l’IMU è dovuta dal possessore, cioè dal proprietario oppure dal titolare di un diritto reale, tra cui il diritto di abitazione. Lo stesso comma individua espressamente come soggetto passivo il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice. In pratica, quando esiste un’assegnazione formale, non basta più guardare alla sola proprietà dell’immobile.

Qui serve una precisazione importante. Nel linguaggio corrente si parla di genitore collocatario, cioè del genitore con cui i figli hanno il collocamento prevalente. Sul piano fiscale, però, il solo collocamento non basta: ciò che conta davvero è il titolo che assegna l’immobile. Per questo l’affidamento condiviso, oggi molto frequente, non esclude di per sé l’applicazione della regola IMU sulla casa assegnata.

Attenzione: il solo fatto che i figli vivano prevalentemente con un genitore non sposta automaticamente l’IMU. Se manca un provvedimento di assegnazione della casa familiare, restano fermi i criteri ordinari legati alla proprietà, all’usufrutto o ad altri diritti reali.

Quando l’esenzione spetta e quando l’IMU resta dovuta

L’art. 1, comma 740, della legge n. 160/2019 stabilisce che il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che l’immobile sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Di conseguenza, se la casa familiare assegnata rientra tra le abitazioni principali ai fini IMU ed è un immobile non di lusso, l’IMU, in linea generale, non è dovuta.

Se invece l’immobile appartiene alle categorie A/1, A/8 o A/9, l’IMU si applica con il regime dell’abitazione principale di lusso: aliquota base dello 0,5 per cento, modificabile dal Comune ai sensi dell’art. 1, comma 748, della legge n. 160/2019, e detrazione di 200 euro prevista dal comma 749.

Il passaggio dalla separazione al divorzio non sposta da solo la soggettività passiva IMU: occorre verificare se il titolo successivo confermi, modifichi o faccia cessare l’assegnazione della casa familiare. È quindi prudente leggere sempre con attenzione sia il provvedimento di separazione sia quello di divorzio, oppure l’accordo che ne produce gli effetti.

Quanto alla cessazione dell’assegnazione, l’art. 337-sexies c.c. indica alcuni fatti rilevanti, come l’abbandono stabile della casa, la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio dell’assegnatario. Questi eventi, però, non vanno letti in modo meccanico: occorre valutarli alla luce dell’interesse dei figli e, quando necessario, chiedere una revisione formale delle condizioni. Per questo è rischioso presumere da soli che l’assegnazione sia cessata o che l’IMU debba tornare automaticamente all’altro genitore.

Calcolo IMU sulla casa familiare assegnata

Tre situazioni pratiche da tenere presenti

  • Casa intestata al padre, assegnata alla madre con i figli minorenni. Se esiste un provvedimento di assegnazione e l’immobile non è classificato A/1, A/8 o A/9, di regola l’IMU non è dovuta perché la casa è assimilata all’abitazione principale dell’assegnataria. Il padre proprietario, per quell’immobile assegnato, non è il soggetto passivo da considerare.
  • Casa di categoria A/1 assegnata al genitore assegnatario. L’IMU si paga, ma con il regime dell’abitazione principale di lusso e non come seconda casa.
  • Casa lasciata informalmente a un ex coniuge senza assegnazione. In assenza di un titolo giudiziale o di un accordo con gli effetti di legge, il solo uso dell’immobile non crea automaticamente il diritto di abitazione previsto dalla disciplina IMU. In questi casi bisogna verificare chi sia il proprietario o l’eventuale titolare di altro diritto reale.

Cosa controllare subito per evitare errori

Prima di versare, o di non versare, l’IMU, conviene verificare alcuni punti essenziali:

  • che nel provvedimento, nell’accordo di separazione o nel ricorso congiunto vi sia una chiara assegnazione della casa familiare;
  • che la situazione abitativa sia coerente con il titolo e con l’effettiva organizzazione familiare;
  • la categoria catastale dell’immobile e quella delle eventuali pertinenze, perché da essa dipende il regime IMU applicabile;
  • se, in relazione alla variazione intervenuta, debba essere presentata la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo, ai sensi dell’art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019;
  • se nel frattempo siano intervenuti fatti nuovi che richiedono una revisione delle condizioni.

Questo controllo è utile sia dopo una separazione consensuale sia dopo il divorzio, perché gli aspetti fiscali della casa vengono spesso trascurati rispetto ad altri temi più immediati, come i tempi di permanenza dei figli o il mantenimento.

In sintesi, dopo la fine del matrimonio l’IMU sulla casa familiare assegnata non dipende automaticamente dalla proprietà. Se esiste un titolo di assegnazione, la legge fiscale può attribuire al genitore assegnatario un diritto di abitazione ai soli fini IMU e spostare su di lui la soggettività passiva. È da qui che bisogna partire per capire chi deve pagare, se spetta il regime dell’abitazione principale e quando la situazione va rivalutata. Quando il titolo è poco chiaro o la situazione familiare è cambiata, una verifica preventiva evita errori fiscali e contenziosi inutili.