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GLOSSARIO

Ricorso Congiunto

Il ricorso congiunto è l'atto giudiziario con cui entrambi i coniugi chiedono insieme al tribunale di omologare la separazione consensuale o pronunciare il divorzio consensuale alle condizioni da loro concordate. È il percorso più rapido ed economico per chi è d'accordo sulle condizioni.

Cosa Significa in Pratica

Significa che marito e moglie presentano insieme un unico documento al tribunale in cui dicono: "siamo d'accordo, vogliamo separarci (o divorziare) a queste condizioni". Il ricorso contiene l'accordo completo — figli, mantenimento, casa, beni — e viene firmato da entrambi. Il tribunale fissa un'udienza in cui i coniugi si presentano per confermare la propria volontà. Se il giudice ritiene che le condizioni siano equilibrate e tutelino i figli, omologa la separazione o pronuncia il divorzio. È la procedura più semplice e veloce perché non c'è contenzioso: i coniugi si presentano già d'accordo.

Cosa NON Significa

Non significa che si può fare senza avvocato: serve almeno un avvocato, anche se uno solo basta per entrambi. Non significa che il giudice approva tutto automaticamente — se le condizioni non tutelano adeguatamente i figli o sono palesemente squilibrate, il giudice può chiedere modifiche prima di omologare. Non significa che è gratuito: ci sono le spese legali e il contributo unificato, anche se i costi sono significativamente inferiori rispetto alla separazione giudiziale. Non va confuso con la negoziazione assistita, che è una procedura diversa che non passa dal tribunale.

Norma di Riferimento

Art. 158 Codice Civile — Separazione consensuale. La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice. Il ricorso congiunto è lo strumento con cui i coniugi chiedono questa omologazione.

Art. 473-bis.51 c.p.c. — Separazione consensuale e divorzio congiunto nel rito unificato. La Riforma Cartabia ha disciplinato il ricorso congiunto nell'ambito del nuovo rito unificato per le cause familiari, prevedendo una procedura semplificata con udienza unica.

Art. 4 Legge 898/1970 — Domanda congiunta di divorzio. I coniugi possono proporre domanda congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni concordate. Il tribunale, sentiti i coniugi, verifica la conformità delle condizioni all'interesse dei figli e pronuncia il divorzio.

Esempio Concreto

Silvia e Riccardo, sposati da 6 anni con una figlia di 4, decidono di separarsi di comune accordo. Si rivolgono a un unico avvocato che li aiuta a definire le condizioni: affidamento condiviso, collocamento prevalente presso Silvia, Riccardo versa €450/mese per la figlia e tiene la bambina a fine settimana alternati, la casa resta a Silvia. L'avvocato redige il ricorso congiunto con allegato il piano genitoriale e lo deposita in tribunale. Dopo 40 giorni viene fissata l'udienza. Silvia e Riccardo si presentano, confermano la volontà di separarsi e le condizioni concordate. Il giudice verifica che il piano genitoriale tuteli la figlia, non ha rilievi, e omologa la separazione con decreto. Costo totale: circa €1.500 per l'avvocato più €43 di contributo unificato.

Domande Frequenti

Le domande più comuni sul ricorso congiunto.

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