Il fondo esiste nella legge di bilancio 2026, ma non è ancora operativo
Più che di un bonus già attivo, oggi è corretto parlare di un fondo previsto dalla legge ma non ancora attuato. L’art. 1, commi 234 e 235, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha infatti istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati.
La dotazione è pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, quindi 60 milioni nel triennio 2026-2028. La stessa legge rimette però a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione. Finché quel decreto non sarà pubblicato, non è possibile indicare con certezza requisiti reddituali, modulistica, tempi della domanda e documenti necessari.
Nelle dichiarazioni rese dopo il Consiglio dei ministri del 30 aprile 2026 si è parlato di un possibile contributo compreso tra 400 e 500 euro al mese per dodici mesi. Questo dato, però, appartiene ancora al piano degli annunci politici: il testo di legge non fissa oggi né l’importo mensile né le modalità pratiche del beneficio.
Per chi sta affrontando una separazione consensuale o sta valutando un divorzio consensuale online, la distinzione è decisiva: esiste una cornice normativa, ma non c’è ancora un contributo concretamente richiedibile.
Cosa prevede davvero la norma
Allo stato, la legge consente di affermare con certezza alcuni punti:
- base normativa: art. 1, commi 234 e 235, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- finalità: sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati;
- destinatari indicati dalla legge: genitori non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà, con figli a carico fino al compimento dei 21 anni;
- dotazione: 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026;
- attuazione: i criteri concreti devono essere stabiliti da un decreto interministeriale.
Questa formulazione impone già alcune cautele interpretative. La norma, per esempio, non menziona espressamente gli ex conviventi e richiama la posizione del genitore non assegnatario dell’abitazione familiare di proprietà. Resta poi da capire se il futuro decreto collegherà il beneficio a limiti ISEE, a specifiche condizioni reddituali, alla stipula di un contratto di locazione o ad altri presupposti documentali.
In altre parole, il fondo esiste sul piano legislativo, ma la sua applicazione concreta è ancora sospesa all’atto attuativo. Per questo, parlare oggi di requisiti definitivi sarebbe fuorviante.
Perché il tema è così rilevante nelle crisi familiari
Nella pratica, il genitore che lascia la casa familiare affronta spesso una difficoltà immediata: trovare un nuovo alloggio continuando, nello stesso tempo, a contribuire alle spese dei figli e, talvolta, a sostenere costi collegati alla casa originaria. È il motivo per cui il tema di casa e mutuo nella separazione resta uno dei più delicati.
La regola di base è contenuta nell’art. 337-sexies c.c., secondo cui il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. L’assegnazione della casa, quindi, non dipende automaticamente dalla proprietà dell’immobile, ma dall’esigenza di garantire continuità abitativa ai figli minori o ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi.
Questo accade molto spesso nei casi di separazione con figli. Parallelamente, l’art. 337-ter c.c. prevede che ciascun genitore debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie sostanze. Se poi si arriva allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, può entrare in gioco anche l’assegno divorzile, disciplinato dall’art. 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898.
In questo contesto, un aiuto pubblico alla nuova sistemazione abitativa avrebbe una funzione concreta: non sostituire gli obblighi familiari, ma alleggerire il costo dell’abitazione del genitore che esce di casa.

Quali documenti conviene preparare fin da ora
Anche se il decreto attuativo non è ancora stato pubblicato, chi ritiene di poter rientrare nella platea dei possibili beneficiari può iniziare a riordinare la documentazione. In genere è utile avere disponibili:
- la sentenza, il decreto, l’accordo omologato o autorizzato, oppure l’accordo concluso tramite negoziazione assistita o davanti all’ufficiale dello stato civile;
- la documentazione relativa alla casa familiare e all’eventuale nuova abitazione;
- il contratto di locazione, se già esiste, con le ricevute di canone, utenze e altre spese abitative;
- lo stato di famiglia, i certificati anagrafici e la documentazione sui figli a carico;
- la documentazione reddituale e patrimoniale che potrebbe essere richiesta dal futuro decreto o dal successivo bando.
Questa preparazione è utile anche per capire in anticipo quali siano i documenti per il divorzio più importanti e per organizzare con precisione tempi e costi della pratica, compreso il tema di quanto costa un divorzio.
Se il procedimento è già concluso, può essere utile avere a portata di mano anche il certificato di divorzio. Se invece la crisi familiare è ancora nella fase iniziale, conviene formalizzare quanto prima gli accordi: la regolarità degli atti sarà con ogni probabilità decisiva anche per l’accesso a eventuali benefici pubblici.
Bonus casa, assegnazione della casa familiare e assegni: piani diversi
Un punto pratico essenziale è questo: il contributo abitativo, se sarà reso operativo, non sostituirà l’assegno di mantenimento né il contributo dovuto per i figli. Si tratterebbe, semmai, di un sostegno pubblico esterno e temporaneo, destinato ad affiancarsi agli obblighi già previsti dalla legge o fissati negli accordi tra le parti.
La differenza tra separazione e divorzio, sotto questo profilo, resta decisiva. La separazione regola i rapporti personali ed economici tra i coniugi senza sciogliere il vincolo matrimoniale; il divorzio, invece, scioglie il matrimonio civile o ne fa cessare gli effetti civili secondo la legge n. 898/1970. Dopo la legge 6 maggio 2015, n. 55, nota come divorzio breve, i tempi si sono ridotti, ma la sostenibilità economica dell’accordo resta centrale.

Come muoversi oggi in modo prudente
Se state per formalizzare la crisi familiare, il consiglio è di non attendere il bonus per prendere decisioni urgenti sulla casa. È più sicuro costruire fin da subito un accordo sostenibile, valutando canone, spese, tempi di permanenza dei figli e ripartizione degli oneri straordinari.
Un’ulteriore cautela riguarda il momento in cui si lascia materialmente l’abitazione: trasferirsi senza un accordo scritto o senza un provvedimento può creare problemi pratici, soprattutto sulla ripartizione delle spese e sull’organizzazione della frequentazione con i figli. Prima di cambiare casa, è sempre preferibile regolare per iscritto gli aspetti essenziali.
Quando c’è accordo tra i coniugi, la definizione può avvenire anche tramite negoziazione assistita ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. In casi limitati, è possibile concludere anche un accordo in Comune davanti all’ufficiale dello stato civile, ai sensi dell’art. 12 dello stesso decreto, ma solo in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e purché l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Se invece il conflitto riguarda casa, figli o condizioni economiche, può rendersi necessario un percorso contenzioso, fino al divorzio giudiziale. In ogni scenario, il punto fermo resta questo: oggi esiste un fondo previsto dalla legge, ma non ancora un bonus concretamente domandabile.
In sintesi, il contributo annunciato fino a 500 euro al mese potrebbe diventare un aiuto concreto per molti genitori separati o divorziati che devono trovare una nuova sistemazione abitativa. Ma, finché non saranno pubblicate le regole attuative, la scelta più prudente resta la stessa: documenti in ordine, accordi chiari e una valutazione realistica dei costi della casa.