Quando si parla di scioglimento dell’unione civile nel 2026, il primo chiarimento è questo: non c’è una nuova legge che abbia riscritto l’istituto. Il quadro normativo resta quello dell’art. 1, commi 24 e 25, della legge 20 maggio 2016, n. 76, oggi coordinato con il rito unitario della famiglia. A cambiare, però, è il modo in cui queste regole vengono applicate: la Cassazione ha precisato meglio tempi, criteri per l’assegno e livello di approfondimento richiesto sui redditi dichiarati.
Il risultato pratico è duplice. Da un lato, la procedura resta più rapida rispetto a quella prevista per il matrimonio. Dall’altro, la tutela economica non è affatto automatica: chi chiede un assegno deve provare in modo serio la storia del rapporto, i sacrifici sostenuti e la reale condizione patrimoniale delle parti.
Tempi e procedura: perché l’unione civile è più rapida del divorzio matrimoniale
Chi conosce la differenza tra separazione e divorzio sa che, nel matrimonio, la separazione è il passaggio preliminare. Nell’unione civile questo passaggio non esiste. L’art. 1, comma 24, della legge n. 76/2016 prevede infatti che l’unione civile si sciolga quando le parti manifestano, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento davanti all’ufficiale dello stato civile; la domanda può poi essere proposta dopo tre mesi da quella dichiarazione.
Questo spiega perché, sul piano dei tempi, lo scioglimento dell’unione civile sia normalmente più rapido del divorzio matrimoniale, anche in presenza del divorzio breve. Manca, infatti, l’intera fase della separazione.
Decorso il termine di tre mesi, la definizione può avvenire davanti al tribunale, secondo le regole del rito familiare, oppure — se vi è accordo e ricorrono i presupposti di legge — mediante negoziazione assistita o con accordo davanti all’ufficiale dello stato civile. In quest’ultimo caso, però, l’accordo non può contenere trasferimenti patrimoniali e restano ferme le ulteriori condizioni previste dalla legge.
Va ricordato anche un altro punto importante: nello scioglimento dell’unione civile non esiste un istituto equivalente all’addebito della separazione previsto dall’art. 151 del codice civile. Nella pratica, quindi, il contenzioso si concentra soprattutto sui profili economici.

Assegno dopo lo scioglimento: quando può essere riconosciuto
Per il profilo economico, il riferimento resta l’art. 5, comma 6, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, applicabile alle unioni civili per effetto dell’art. 1, comma 25, della legge n. 76/2016. Il giudice può quindi riconoscere un assegno periodico applicando i criteri dell’assegno divorzile quando la parte richiedente non dispone di mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive.
Questo, però, non significa che l’assegno sia automatico. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 35969/2023, hanno chiarito che, nello scioglimento dell’unione civile, può essere valorizzata anche la convivenza di fatto stabile che abbia preceduto la formalizzazione del vincolo. È un passaggio decisivo, perché consente di considerare l’intera storia della coppia e non soltanto il periodo successivo alla costituzione dell’unione civile.
La Cassazione ha poi ribadito, con l’ordinanza n. 25495/2025, che anche nell’unione civile l’assegno può avere una funzione assistenziale oppure una funzione perequativo-compensativa. La funzione assistenziale tutela chi non riesce a mantenersi con mezzi propri e non può procurarseli nonostante un serio e diligente sforzo. La funzione perequativo-compensativa, invece, richiede qualcosa in più: occorre dimostrare che lo squilibrio economico dipende da scelte di vita condivise, che hanno portato una parte a sacrificare opportunità professionali o reddituali per sostenere il progetto comune e favorire la posizione dell’altra.
Per questo motivo, oggi il giudice tende a valutare soprattutto:
- la durata complessiva del rapporto, compresa l’eventuale convivenza precedente, se stabile e documentata;
- il contributo personale ed economico dato da ciascuna parte alla vita comune;
- le rinunce lavorative o di carriera sostenute in funzione della coppia;
- la situazione reddituale e patrimoniale attuale di entrambe le parti.
La conseguenza pratica è chiara: non basta richiamare genericamente la lunga durata del rapporto o il precedente tenore di vita. Chi chiede l’assegno deve allegare fatti precisi e documentabili; chi lo contesta, a sua volta, non può limitarsi a produrre dichiarazioni fiscali formalmente corrette se la realtà economica complessiva racconta altro.
Controlli sui redditi: quando il giudice può approfondire davvero
Su questo punto è utile un chiarimento tecnico. Oggi, nei procedimenti familiari, il riferimento operativo è l’art. 473-bis.2 del codice di procedura civile, che consente al giudice, in presenza di domande economiche, di ordinare integrazioni documentali, ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, avvalendosi se del caso della polizia tributaria.
La giurisprudenza di legittimità è netta: quando vengono allegati fatti specifici e circostanziati che fanno dubitare della completezza o dell’attendibilità della documentazione fiscale, il giudice non può fermarsi a una lettura formale delle carte e poi rigettare la domanda economica per carenza di prova. In altre parole, se il tenore di vita appare incompatibile con i redditi dichiarati, l’approfondimento istruttorio può diventare decisivo.
Si pensi, per esempio, a chi dichiara redditi modesti ma sostiene spese elevate, dispone stabilmente di immobili di pregio, utilizza auto di valore, movimenta somme significative o beneficia di risorse non chiaramente spiegate. In situazioni del genere, l’accertamento patrimoniale può incidere in modo determinante sia per ottenere l’assegno sia per ridurlo o escluderlo.
Dal punto di vista pratico, conviene arrivare alla procedura con un fascicolo già ordinato: dichiarazioni dei redditi, estratti conto, visure e atti immobiliari, documenti su quote societarie, finanziamenti, polizze, spese ricorrenti e ogni altro elemento utile a ricostruire il quadro patrimoniale reale. Molto spesso una domanda ben documentata è anche una domanda più veloce da decidere.

Cosa conta davvero nel 2026
Il punto centrale è questo: nel 2026 non cambia tanto la struttura della legge sulle unioni civili, quanto il suo uso concreto in giudizio. La procedura resta più rapida rispetto al matrimonio, ma la tutela economica è sempre più legata alla prova effettiva dei fatti.
Prima di avviare la procedura, è quindi utile:
- ricostruire con precisione la durata del rapporto, compresa l’eventuale convivenza anteriore alla formalizzazione;
- raccogliere prove dei sacrifici professionali o economici sostenuti in funzione della coppia;
- verificare se esistono incongruenze patrimoniali che rendano opportuni accertamenti più approfonditi;
- scrivere con estrema chiarezza gli accordi economici, soprattutto se si sceglie una via consensuale;
- ricordare che, se in futuro cambiano redditi o condizioni di vita, può essere chiesta la revisione delle condizioni economiche ai sensi dell’art. 9, secondo comma, della legge n. 898/1970, richiamato dall’art. 1, comma 25, della legge n. 76/2016.
In sintesi, oggi chi affronta lo scioglimento di un’unione civile deve guardare meno agli slogan sulle nuove regole e molto di più alla qualità della prova: durata reale del rapporto, contributi reciproci, sacrifici sostenuti e trasparenza patrimoniale. È su questi elementi che si gioca l’equilibrio dell’assegno e, spesso, anche la possibilità di chiudere la vicenda senza un contenzioso lungo.
Per arrivare preparati, può essere utile controllare in anticipo anche quali sono i documenti per il divorzio normalmente richiesti nelle procedure familiari: avere fin da subito un quadro documentale completo aiuta a ridurre errori, rinvii e contestazioni.