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Tradimento perdonato e assegno di mantenimento: i limiti della tolleranza

Tradimento perdonato e assegno di mantenimento: i limiti della tolleranza

Perdonare un tradimento non significa accettare tutte le infedeltà future. Ma nemmeno un nuovo tradimento determina automaticamente la perdita dell’assegno: occorre distinguere tra violazione dei doveri matrimoniali, addebito della separazione e conseguenze economiche.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 23978 del 23 luglio 2026, ha ribadito un principio già espresso nell’ordinanza n. 25966 del 2 settembre 2022: la tolleranza verso una precedente infedeltà non basta, da sola, a escludere l’addebito per successive violazioni del dovere di fedeltà. È necessario accertare quale ruolo abbiano avuto nella rottura del rapporto. Il tema riguarda la separazione: i suoi effetti economici non possono essere trasferiti automaticamente al divorzio.

Perdonare non cancella il dovere di fedeltà

L’articolo 143, secondo comma, del Codice civile comprende la fedeltà tra i doveri reciproci dei coniugi, insieme all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. L’articolo 160 del Codice civile stabilisce inoltre che gli sposi non possono derogare ai diritti e ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.

La scelta di continuare la relazione dopo un’infedeltà non costituisce, dunque, un’autorizzazione permanente a tradire. Un tentativo di ricostruire il rapporto non equivale, da solo, a una rinuncia definitiva al rispetto dei doveri matrimoniali.

Questo non rende irrilevante ciò che è accaduto prima. Il perdono, la prosecuzione della convivenza e il comportamento successivo di entrambi aiutano a capire quando e perché il rapporto si è deteriorato. La semplice convivenza sotto lo stesso tetto, per esempio, non dimostra necessariamente che il legame coniugale sia stato ricostruito.

Quando un nuovo tradimento può portare all’addebito

L’addebito della separazione è la dichiarazione con cui il giudice attribuisce la responsabilità della crisi coniugale alla violazione dei doveri matrimoniali. Ai sensi dell’articolo 151, secondo comma, del Codice civile, viene pronunciato quando ne ricorrono i presupposti e una parte lo richiede: non è una conseguenza automatica della separazione.

Per l’infedeltà è decisivo il nesso causale: bisogna accertare che il comportamento abbia causato o contribuito a causare l’intollerabilità della convivenza. Se il matrimonio era già irrimediabilmente compromesso per ragioni indipendenti dal tradimento, una relazione successiva non giustifica, di per sé, l’addebito.

La tolleranza passata non basta quindi né a escludere né a dimostrare la responsabilità per la rottura. Occorre valutare l’evoluzione del rapporto dopo il precedente episodio e l’incidenza delle nuove condotte. Insieme ad altri elementi, la tolleranza può anche indicare che il legame affettivo era già venuto meno.

Chi chiede l’addebito deve provare l’infedeltà e la sua incidenza sulla crisi. Il collegamento può essere desunto anche attraverso presunzioni, perché l’infedeltà è normalmente idonea a rendere intollerabile la convivenza. Chi sostiene che la crisi fosse già irreversibile prima del tradimento deve dimostrare le circostanze su cui fonda questa difesa. Il giudice valuta l’intera storia della coppia, non un episodio isolato dal suo contesto.

Una professionista esamina documenti e fotografie con un uomo durante una consulenza

Gli effetti sull’assegno di mantenimento nella separazione

L’articolo 156, primo comma, del Codice civile prevede il mantenimento in favore del coniuge al quale la separazione non sia addebitabile, quando non abbia adeguati redditi propri. L’importo viene determinato considerando le circostanze e i redditi dell’obbligato, come stabilisce il secondo comma.

L’addebito esclude il diritto del coniuge che lo subisce a ricevere l’assegno di mantenimento nella separazione, anche se economicamente più debole. Bisogna però evitare tre equivoci:

  • La sola accusa di tradimento non elimina l’assegno. Perché operi l’esclusione legata all’addebito, occorre una pronuncia giudiziale che ne accerti i presupposti.
  • Il coniuge tradito non ottiene automaticamente il mantenimento. Devono comunque sussistere i requisiti economici richiesti dalla legge.
  • Chi subisce l’addebito non è liberato dai propri obblighi economici. Se deve mantenere l’altro coniuge, l’addebito a suo carico non cancella questo obbligo.

Alimenti e mantenimento dei figli restano distinti

L’articolo 156, terzo comma, del Codice civile fa salvo l’obbligo alimentare previsto dagli articoli 433 e seguenti. Anche il coniuge cui sia stata addebitata la separazione può quindi chiedere gli alimenti, se ricorrono i requisiti dell’articolo 438 del Codice civile: stato di bisogno e impossibilità di provvedere al proprio mantenimento.

Si tratta di una tutela diversa dall’assegno di mantenimento. La misura degli alimenti dipende dal bisogno del richiedente e dalle condizioni economiche dell’obbligato, entro quanto necessario alla vita del beneficiario, tenendo conto della sua posizione sociale.

L’addebito, inoltre, non fa venir meno il mantenimento dei figli. I relativi obblighi seguono criteri autonomi, tra cui quelli dell’articolo 337-ter del Codice civile, come le esigenze dei figli e le risorse economiche dei genitori.

Assegno divorzile: perché l’addebito non ha gli stessi effetti

L’assegno di mantenimento della separazione e l’assegno divorzile non sono la stessa prestazione. Quest’ultimo è disciplinato dall’articolo 5, sesto comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ha presupposti autonomi.

Nel divorzio si valutano, tra gli altri elementi, le condizioni economiche dei coniugi, l’adeguatezza dei mezzi disponibili e la possibilità di procurarseli, il contributo personale ed economico alla vita familiare e alla formazione dei patrimoni, oltre alla durata del matrimonio. La legge comprende tra i criteri anche le ragioni della decisione: le circostanze della rottura non sono quindi necessariamente irrilevanti.

Questo, però, non introduce un automatismo: l’addebito pronunciato nella separazione non esclude di per sé l’assegno divorzile. Occorre una valutazione distinta dei relativi presupposti. Non è corretto presentare il tradimento come una causa generale di perdita di qualsiasi sostegno economico.

Separazione consensuale e divorzio congiunto: che cosa si può concordare

Nella separazione consensuale non viene pronunciato l’addebito: i coniugi concordano le condizioni della separazione. Nel divorzio, sia congiunto sia giudiziale, non si pronuncia l’addebito previsto per la separazione.

Una coppia può scegliere una soluzione concordata anche dopo un tradimento. Le condizioni economiche devono essere valutate alla luce dei rispettivi diritti, delle risorse disponibili e degli interessi degli eventuali figli, senza confondere gli assegni con una punizione per l’infedeltà.

Anche quando si utilizza un servizio di divorzio online, la gestione a distanza non modifica i requisiti di legge né sostituisce la valutazione delle condizioni dell’accordo.

Una coppia esamina documenti e fa i conti con una calcolatrice al tavolo di casa

Come valutare la propria situazione senza conclusioni affrettate

Prima di decidere se chiedere l’addebito oppure cercare un accordo, è utile ricostruire con un’avvocata o un avvocato alcuni elementi concreti:

  • quando sono avvenuti e quando sono stati scoperti i diversi episodi di infedeltà;
  • quale fosse la situazione della coppia prima e dopo il precedente perdono;
  • quali fatti abbiano determinato la rottura definitiva;
  • quali prove siano disponibili e come siano state acquisite;
  • quali siano redditi, patrimoni, esigenze familiari e obblighi economici già stabiliti.

Evita di accedere senza autorizzazione a telefoni, account o corrispondenza dell’altro per cercare conferme: concorda con il legale come raccogliere e utilizzare le prove nel rispetto della legge.

Non sospendere unilateralmente i pagamenti previsti da un provvedimento sulla base del tradimento scoperto o della sola domanda di addebito. L’eventuale modifica degli obblighi va richiesta attraverso gli strumenti previsti dalla legge.

Avere tentato di salvare il matrimonio non impedisce di far valere nuove violazioni dei doveri coniugali. Per stabilire se giustifichino l’addebito e quali effetti abbiano sul sostegno economico, servono però una ricostruzione dei fatti e una chiara distinzione tra mantenimento nella separazione, alimenti e assegno divorzile.