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Figlie maggiorenni autonome: quando cessa l’assegno

Figlie maggiorenni autonome: quando cessa l’assegno

Il mantenimento delle figlie maggiorenni può cessare quando viene raggiunta un’effettiva indipendenza economica. Iniziare a lavorare, cambiare residenza e diventare autosufficienti, però, non sono necessariamente la stessa cosa. Inoltre, quando il versamento è previsto da un provvedimento di separazione o divorzio, il genitore obbligato non deve sospenderlo unilateralmente senza affrontare la revisione delle condizioni.

Una vicenda riguardante la revoca di un contributo mensile complessivo di 5.000 euro per due figlie maggiorenni offre l’occasione per chiarire presupposti, prove e procedura del mantenimento dei figli.

La vicenda: cosa ha deciso la Cassazione

Con l’ordinanza n. 23807 del 22 luglio 2026, la Prima sezione civile della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della madre, lasciando ferma la decisione della Corte d’appello di Napoli che, in sede di rinvio, aveva eliminato il contributo per le due figlie.

Il provvedimento impugnato si fondava su due ragioni autonome: il venir meno dei presupposti perché la madre continuasse a percepire il contributo e il raggiungimento dell’autonomia economica delle figlie, accertato dalla Corte d’appello.

Per una figlia era stato valorizzato un reddito di 21.937 euro percepito nel 2019; per l’altra, il conseguimento dell’abilitazione forense nel 2022, l’iscrizione all’albo e la vita in un’abitazione con il compagno. Questi elementi appartengono al caso concreto: non fissano una soglia universale di autosufficienza e non rendono automaticamente decisive l’abilitazione professionale o la convivenza con un partner.

La precisazione processuale è importante: la Cassazione non ha svolto una nuova valutazione dei redditi delle figlie. L’inammissibilità della censura rivolta alla ragione relativa alla loro autonomia economica ha reso inutile esaminare le contestazioni sull’altra ragione, perché la decisione sarebbe comunque rimasta ferma.

Il contributo per le figlie non è l’assegno divorzile

Il denaro ricevuto dall’ex moglie per il mantenimento delle figlie non coincide con un eventuale assegno divorzile personale, disciplinato dall’art. 5, comma 6, della legge 1° dicembre 1970, n. 898. L’autonomia dei figli non determina automaticamente la cessazione di quest’ultimo, che ha presupposti distinti.

Quando un figlio maggiorenne diventa economicamente autonomo

L’art. 337-septies, primo comma, del codice civile consente al giudice, valutate le circostanze, di disporre un assegno periodico a favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti. Il compimento dei diciotto anni, dunque, non basta a far cessare il mantenimento.

Occorre valutare la capacità concreta di provvedere alle proprie esigenze attraverso risorse adeguate. Un’attività occasionale o un tirocinio con un rimborso modesto non dimostrano necessariamente l’autosufficienza: contano l’entità delle entrate, la continuità dell’attività e le condizioni effettive di vita, non soltanto l’esistenza di un contratto.

Il mantenimento non può però proseguire senza limiti in presenza di un’inattività ingiustificata. Rilevano anche l’età, il percorso formativo, l’impegno nella ricerca di un’occupazione e le ragioni che impediscono di raggiungere l’indipendenza. La sola mancanza di reddito non garantisce, quindi, la permanenza del diritto.

Come nel calcolo del mantenimento, serve una valutazione individuale, non una formula applicabile indistintamente a tutte le famiglie. Restano ferme le tutele specifiche previste dall’art. 337-septies, secondo comma, c.c. per i figli maggiorenni con disabilità grave, ai quali si applicano integralmente le disposizioni in favore dei figli minori.

Scatole da trasloco, borsa e chiavi all’ingresso di un appartamento

Vivere altrove non significa essere autosufficienti

Una figlia che studia fuori sede può continuare a dipendere economicamente dai genitori anche se trascorre gran parte dell’anno in un’altra città. Il trasferimento e il diritto al mantenimento richiedono valutazioni distinte.

Per stabilire se il genitore possa ancora chiedere e ricevere il contributo, non basta guardare alla residenza anagrafica. Nel caso dell’allontanamento per studio, assumono rilievo il fatto che l’abitazione familiare resti un riferimento stabile al quale tornare sistematicamente e il sostegno materiale effettivamente prestato dal genitore.

Il venir meno del diritto del genitore a ricevere l’assegno non equivale necessariamente alla cessazione del diritto del figlio al mantenimento. L’art. 337-septies c.c. prevede infatti, salvo diversa determinazione del giudice, il versamento direttamente al figlio maggiorenne avente diritto. Questa regola non autorizza però a cambiare autonomamente il destinatario di un pagamento disciplinato diversamente dal provvedimento vigente.

Quali prove servono per chiedere la revoca

Chi chiede la revoca di un assegno già riconosciuto deve allegare e provare i fatti sopravvenuti sui quali fonda la richiesta, secondo le regole dell’art. 2697 c.c.. Non basta affermare che la figlia «ormai lavora» o «vive per conto proprio».

Tra gli elementi utili, da acquisire lecitamente e valutare con il legale, rientrano:

  • contratti di lavoro, buste paga e dichiarazioni fiscali;
  • documenti sull’attività professionale e sui redditi effettivamente prodotti;
  • elementi relativi all’abitazione e alle spese sostenute autonomamente;
  • bonifici e ricevute del sostegno economico ancora prestato dal genitore;
  • documentazione del percorso formativo e delle iniziative intraprese per trovare lavoro.

L’iscrizione a un albo professionale, da sola, non misura il reddito. Anche un nuovo indirizzo o una fotografia sui social non dimostrano automaticamente l’indipendenza economica: il loro significato va valutato nel contesto complessivo. Se i documenti necessari non sono disponibili, il legale può valutare quali richieste istruttorie rivolgere al giudice.

Si può smettere di pagare senza modificare il provvedimento?

La sospensione unilaterale non è la strada da seguire quando esiste un provvedimento che impone il versamento. L’autonomia economica costituisce un possibile motivo di revisione, da far valere attraverso la procedura appropriata.

L’art. 337-quinquies c.c. consente di chiedere la revisione delle disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo per i figli. Sul piano processuale, l’art. 473-bis.29 c.p.c. permette di domandare la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici quando sopravvengono giustificati motivi.

Occorre quindi promuovere una modifica delle condizioni di separazione o divorzio, chiedendo la revoca oppure, quando ne ricorrono i presupposti, la riduzione del contributo. Interrompere i pagamenti espone a richieste di arretrati e ad azioni esecutive.

Anche la decorrenza della modifica deve essere definita: non si può presumere che coincida automaticamente con il primo stipendio della figlia.

Se i genitori sono d’accordo

L’accordo può semplificare il percorso, ma deve essere formalizzato con strumenti idonei. Quando ne ricorrono i presupposti, è possibile utilizzare la negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

La procedura richiede almeno un avvocato per ciascuna parte e il nullaosta o l’autorizzazione del pubblico ministero, secondo i casi previsti dalla legge. Va inoltre considerato l’eventuale diritto autonomo della figlia maggiorenne: una semplice intesa verbale tra i genitori non offre le stesse garanzie e non può, da sola, cancellarlo.

Due persone esaminano documenti con una professionista in uno studio legale

Due esempi per distinguere le situazioni

Figlia fuori sede ancora dipendente. Una ventiseienne svolge un tirocinio con rimborso limitato e riceve dalla madre il denaro per affitto e spese quotidiane. Il trasferimento non dimostra da solo l’autonomia. Devono essere esaminati reddito, percorso formativo e sostegno effettivo, senza dare per scontata né la revoca né la prosecuzione dell’assegno.

Figlia con autonomia consolidata. Una giovane lavora continuativamente, dispone di entrate adeguate e sostiene da sola le proprie spese. Questi elementi possono giustificare una richiesta di revoca del contributo previsto dalle condizioni vigenti.

Cosa verificare prima di modificare i versamenti

La domanda decisiva non è soltanto «mia figlia lavora?», ma «ha raggiunto una reale autonomia economica e come posso dimostrarla?». Vanno poi distinti il diritto della figlia al mantenimento e quello del genitore a ricevere il contributo.

Prima di sospendere o cambiare i pagamenti, è opportuno richiedere assistenza legale per esaminare il provvedimento vigente, le prove disponibili e la procedura appropriata. L’obiettivo è adeguare le condizioni alla situazione reale, senza creare nuove controversie sui versamenti.