Il conflitto tra genitori non basta, da solo, per ottenere l’affidamento esclusivo dei figli. Dopo una separazione, comunicare può diventare difficile, ma il giudice deve valutare soprattutto le conseguenze per il minore. Il punto non è stabilire chi abbia ragione nelle discussioni: occorre individuare la soluzione che protegga meglio il figlio.
Che cosa ha precisato il Tribunale di Vallo della Lucania
Nella sentenza del 17 settembre 2026, n. 628, il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto l’affidamento condiviso, richiesto da entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Ha rilevato l’assenza di prove di trascuratezze genitoriali tali da giustificare una diversa forma di affidamento.
Il Tribunale ha ricordato che l’affidamento esclusivo costituisce una soluzione eccezionale: la conflittualità o l’incomunicabilità possono giustificarlo quando risultano pregiudizievoli per il figlio, non semplicemente perché rendono difficile il rapporto tra gli adulti. Non si tratta, quindi, del rigetto di una domanda di affidamento esclusivo, ma di un principio richiamato nel confermare il regime condiviso.
La distinzione fondamentale è tra crisi della coppia e capacità di continuare a essere genitori. Un rapporto personale deteriorato non dimostra automaticamente che sia impossibile partecipare entrambi alla crescita del figlio.
Affidamento condiviso: che cosa prevede la legge
L’articolo 337-ter del codice civile tutela il diritto del minore alla continuità della relazione con entrambi i genitori e al loro sostegno nella crescita. Il giudice deve valutare prioritariamente l’affidamento a entrambi, assumendo come criterio l’interesse morale e materiale del figlio.
L’affidamento condiviso riguarda la partecipazione dei genitori alla cura e alle decisioni sul figlio. Non impone necessariamente tempi identici nelle due case e può accompagnarsi alla permanenza prevalente presso uno dei genitori.
Le scelte più importanti su scuola, educazione, salute e residenza abituale richiedono l’accordo dei genitori, nel rispetto delle caratteristiche e delle aspirazioni del figlio. Se l’accordo manca, interviene il giudice: il singolo contrasto non comporta automaticamente il passaggio all’affidamento esclusivo.

Quando il conflitto può giustificare l’affidamento esclusivo
L’articolo 337-quater, primo comma, del codice civile permette al giudice di affidare il figlio a un solo genitore quando, con una decisione motivata, ritenga l’affidamento all’altro contrario all’interesse del minore.
Non basta quindi descrivere l’ex partner come poco collaborativo. Occorre indicare comportamenti concreti e spiegare perché rendano il regime condiviso inadeguato a tutelare il figlio. La valutazione riguarda anche le conseguenze prevedibili: non è necessario attendere che un rischio concreto si trasformi in un danno già verificatosi.
Per rendere concreta la richiesta, è utile descrivere eventuali episodi come:
- il blocco ingiustificato di decisioni necessarie per la salute o l’istruzione;
- il coinvolgimento sistematico del figlio nelle contrapposizioni tra adulti;
- gli ostacoli ingiustificati e ripetuti alla relazione con l’altro genitore;
- le gravi omissioni nell’assistenza e nella cura quotidiana.
Non sono automatismi né una lista di requisiti obbligatori. Ogni elemento va esaminato nel contesto familiare. La decisione deve considerare le capacità di entrambi i genitori e gli effetti che il nuovo assetto avrebbe sulla vita del minore.
La violenza non è semplice conflittualità
Violenza domestica, abusi e intimidazioni non possono essere ridotti a difficoltà comunicative. Quando nel procedimento vengono allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, trovano applicazione le specifiche disposizioni degli articoli 473-bis.40 e seguenti del codice di procedura civile.
Il giudice deve svolgere gli accertamenti necessari e, quando ravvisa la fondatezza delle allegazioni, adottare misure adeguate a proteggere la vittima e il minore, regolando anche gli incontri in modo da non comprometterne la sicurezza. La bigenitorialità non giustifica l’esposizione a situazioni pericolose.
Che cosa cambia con l’affidamento esclusivo
L’affidamento esclusivo serve a tutelare il figlio, non a punire il genitore meno collaborativo. Inoltre, non coincide di per sé con la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Secondo l’articolo 337-quater, terzo comma, del codice civile, il genitore affidatario esercita da solo la responsabilità genitoriale, nei limiti stabiliti dal provvedimento. Tuttavia, le decisioni più importanti spettano ancora a entrambi, salvo che il giudice disponga diversamente.
Il genitore non affidatario mantiene il compito di vigilare sull’istruzione e sull’educazione del figlio e può rivolgersi al giudice contro decisioni che ritenga dannose per lui.
L’affidamento esclusivo non comporta automaticamente l’interruzione degli incontri, che devono essere regolati nell’interesse del minore, e non cancella gli obblighi di mantenimento.
Quali elementi servono per una valutazione concreta
Per chiedere un cambiamento dell’affidamento è importante passare dalle accuse generiche ai fatti verificabili. Espressioni come “non possiamo parlare” o “non collabora mai” non spiegano, da sole, quale sia il problema per il figlio.
Con l’assistenza del proprio legale, può essere utile raccogliere e organizzare:
- comunicazioni complete sulle decisioni scolastiche o sanitarie rimaste bloccate;
- documentazione degli episodi di mancato rispetto dei provvedimenti già esistenti;
- elementi sul concreto svolgimento dei compiti di cura;
- documenti scolastici o sanitari pertinenti, acquisiti lecitamente.
Per ogni episodio, è utile ricostruire data, contesto e conseguenze per il minore. Un messaggio isolato può restituire un’immagine incompleta: meglio evitare selezioni fuorvianti e lasciare al legale la valutazione della rilevanza e dell’utilizzabilità del materiale.
Ascoltare il figlio non significa chiedergli di scegliere
L’articolo 473-bis.4 del codice di procedura civile prevede l’ascolto da parte del giudice del minore che abbia almeno dodici anni e anche di quello più piccolo, se capace di discernimento. Le sue opinioni vanno considerate in relazione all’età e alla maturità.
La norma contempla specifiche eccezioni, da motivare, tra cui la contrarietà dell’ascolto all’interesse del minore o la sua volontà di non essere ascoltato. Nei procedimenti che recepiscono un accordo dei genitori sull’affidamento, l’ascolto avviene soltanto se necessario. Ascoltare il figlio non significa attribuirgli la responsabilità della decisione né chiedergli di schierarsi con uno dei genitori.

Organizzare la genitorialità senza alimentare il conflitto
Quando non vi sono situazioni di violenza o altri rischi che richiedano protezione, è utile definire regole operative: un calendario preciso, luoghi e orari degli scambi e un canale concordato per le comunicazioni scolastiche e sanitarie. L’obiettivo è rendere prevedibile la quotidianità del figlio, senza coinvolgerlo nella gestione dei contrasti.
Anche in un percorso di divorzio online, l’accordo sui figli deve affrontare questi aspetti concretamente. La gestione a distanza della pratica non sostituisce le procedure e i controlli previsti per tutelare i minori.
Se emergono nuove esigenze, l’articolo 337-quinquies del codice civile consente di chiedere la revisione delle disposizioni sui figli. Sul piano processuale, l’articolo 473-bis.29 del codice di procedura civile richiede giustificati motivi sopravvenuti. Occorre quindi attivare gli strumenti previsti per modificare il provvedimento, anziché disattenderlo unilateralmente; le situazioni di pericolo richiedono invece l’attivazione tempestiva delle autorità competenti e delle misure di protezione.
La domanda decisiva resta questa: quale soluzione protegge meglio il figlio nella situazione concreta? Il conflitto tra gli adulti non è una scorciatoia per escludere un genitore, ma nemmeno il richiamo alla bigenitorialità può prevalere sulla sicurezza e sul benessere del minore.