GLOSSARIO
Scioglimento del Matrimonio
Lo scioglimento del matrimonio è la formula giuridica con cui si indica il divorzio per i matrimoni celebrati con rito civile. Per i matrimoni concordatari si usa invece la formula «cessazione degli effetti civili del matrimonio». Sul piano pratico, le conseguenze sono identiche.
Cosa Significa in Pratica
Significa che il matrimonio civile viene eliminato dall'ordinamento giuridico: non esiste più. I coniugi tornano allo stato libero e possono risposarsi. Cessano tutti gli obblighi reciproci del matrimonio — fedeltà, assistenza morale, coabitazione — e si perdono i diritti successori. L'assegno di mantenimento può essere sostituito dall'assegno divorzile, che ha presupposti diversi. Se il matrimonio era concordatario (celebrato in chiesa con effetti civili), la formula tecnica cambia in "cessazione degli effetti civili", ma nella sostanza le conseguenze sono le stesse: civilmente il matrimonio è finito, mentre il vincolo religioso rimane una questione tra i coniugi e la Chiesa.
Cosa NON Significa
Non significa che si è automaticamente divorziati dopo la separazione: serve sempre una domanda specifica al tribunale o un accordo di negoziazione assistita. Non significa che il matrimonio religioso viene annullato — per quello serve un procedimento canonico separato davanti al Tribunale Ecclesiastico (la cosiddetta "Sacra Rota"). Non va confuso con la separazione, che sospende alcuni effetti del matrimonio ma non lo scioglie. Non significa che tutti gli obblighi cessano: l'obbligo di mantenimento dei figli resta invariato, e può essere disposto un assegno divorzile a favore dell'ex coniuge economicamente più debole.
Norma di Riferimento
Art. 1 Legge 898/1970 — Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice Civile, quando accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Per il matrimonio concordatario, pronuncia la cessazione degli effetti civili.
Art. 3 Legge 898/1970 — Elenca le cause per cui può essere richiesto lo scioglimento. La più comune è la separazione legale protratta per almeno 6 mesi (consensuale) o 12 mesi (giudiziale), termini ridotti dalla Legge 55/2015 (c.d. "divorzio breve").
Art. 149 Codice Civile — Il matrimonio si scioglie per morte di uno dei coniugi o per gli altri casi previsti dalla legge (cioè il divorzio). Conferma che lo scioglimento è l'unico modo, oltre alla morte, per porre fine al vincolo matrimoniale civile.
Esempio Concreto
Chiara e Davide si sono sposati in Comune nel 2018. Nel gennaio 2025 si separano consensualmente. Dopo 6 mesi (luglio 2025) possono chiedere lo scioglimento del matrimonio. Presentano ricorso congiunto in tribunale: sono d'accordo sulle condizioni, non hanno figli. Il giudice pronuncia lo scioglimento e la sentenza viene trascritta nei registri di stato civile. Dal quel momento Chiara e Davide sono ufficialmente divorziati e liberi di risposarsi. Se si fossero sposati in chiesa con rito concordatario, il dispositivo della sentenza avrebbe indicato la "cessazione degli effetti civili del matrimonio" anziché lo "scioglimento", ma le conseguenze pratiche sarebbero state identiche.
Domande Frequenti
Le domande più comuni sullo scioglimento del matrimonio.
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