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GLOSSARIO

Udienza Presidenziale

L'udienza presidenziale è la prima udienza nei procedimenti di separazione e divorzio davanti al tribunale. Il giudice tenta la conciliazione tra i coniugi e, in caso di mancato accordo, adotta i provvedimenti provvisori urgenti su affidamento dei figli, mantenimento e assegnazione della casa familiare.

Cosa Significa in Pratica

Significa che, una volta depositato il ricorso per separazione o divorzio in tribunale, il giudice fissa una prima udienza in cui i coniugi devono comparire personalmente. Il giudice li ascolta — prima separatamente, poi insieme — e tenta di trovare un accordo. Se la conciliazione non riesce, emette subito i provvedimenti provvisori: stabilisce con chi vivranno i figli, chi resta nella casa familiare, l'importo dell'assegno di mantenimento e il contributo per i figli. Queste decisioni sono immediatamente efficaci e restano in vigore fino alla sentenza definitiva, che può arrivare mesi o anni dopo.

Cosa NON Significa

Non significa che la separazione è già decisa: è solo il primo passo del procedimento in tribunale. Non significa che i provvedimenti adottati sono definitivi — sono provvisori e possono essere modificati nel corso della causa o con la sentenza finale. Non significa che si può mandare solo l'avvocato: la comparizione personale di entrambi i coniugi è obbligatoria. Non va confusa con l'udienza di omologazione della separazione consensuale, che è un momento completamente diverso in cui il giudice ratifica un accordo già raggiunto.

Norma di Riferimento

Art. 708 Codice di Procedura Civile — Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente. Disciplinava l'udienza presidenziale classica: il presidente del tribunale sentiva i coniugi e adottava i provvedimenti provvisori nell'interesse della famiglia.

D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) — Dal 1° marzo 2023 ha introdotto il rito unificato per le cause familiari. L'udienza presidenziale è sostituita dalla prima udienza davanti al giudice relatore (art. 473-bis.21 c.p.c.), con le stesse funzioni ma una procedura più strutturata.

Art. 473-bis.22 c.p.c. — Provvedimenti indifferibili. Il giudice relatore, alla prima udienza o anche prima in caso di urgenza, adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e dei figli.

Esempio Concreto

Laura deposita ricorso per separazione giudiziale dal marito Roberto. Non riescono a mettersi d'accordo su chi resti nella casa familiare e sull'importo del mantenimento. Il tribunale fissa l'udienza presidenziale dopo 50 giorni. Entrambi si presentano con i rispettivi avvocati. Il giudice li ascolta separatamente, poi tenta la conciliazione: Roberto si dice disponibile a lasciare la casa, ma non accetta l'importo richiesto da Laura per il mantenimento. La conciliazione non riesce. Il giudice emette i provvedimenti provvisori: la casa familiare è assegnata a Laura con i due figli, Roberto versa €600/mese per il mantenimento dei figli e €300/mese per Laura. Questi importi valgono da subito, mentre la causa prosegue davanti al giudice istruttore per arrivare alla sentenza definitiva.

Domande Frequenti

Le domande più comuni sull'udienza presidenziale.

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