Nelle separazioni con figli, il giudice non premia il genitore più persuasivo: tutela il minore. È il principio che emerge, per quanto si ricava dalla sintesi disponibile, dalla Cassazione civile, sez. I, ordinanza 15 luglio 2026, n. 23253, che ha lasciato ferma la decisione di merito di disporre l’affidamento esclusivo al padre in un caso in cui la madre, pur convinta di proteggere il figlio, aveva reiterato accuse di abuso rimaste prive di riscontri e aveva esercitato pressioni sul minore nel tentativo di ottenerne conferme. La pronuncia è utile perché ricorda due punti essenziali: l’ascolto del minore è uno strumento di tutela, non una leva per orientarne il racconto; e l’affidamento condiviso, pur restando la regola, può essere superato quando il comportamento di un genitore diventa concretamente pregiudizievole.
Il criterio decisivo resta l’interesse del minore
In base all’art. 337-ter c.c., nelle decisioni su affidamento, tempi di permanenza, mantenimento e cura quotidiana, il giudice deve perseguire esclusivamente l’interesse morale e materiale del figlio. La norma riconosce al minore il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. La legge, quindi, non attribuisce alcuna corsia preferenziale né alla madre né al padre: ogni decisione va costruita sul caso concreto.
Ma regola non significa automatismo. Lo stesso sistema consente di derogare quando la condivisione delle decisioni espone il minore a un pregiudizio concreto. È qui che interviene l’art. 337-quater c.c., che ammette l’affidamento esclusivo se quello condiviso è contrario all’interesse del figlio. Non è una sanzione morale contro il genitore più conflittuale: è una misura di protezione, adottata quando il benessere del bambino richiede un assetto più stabile e meno esposto a interferenze dannose.
Cosa chiarisce l’ordinanza n. 23253 del 15 luglio 2026
Dalla sintesi diffusa della pronuncia si ricava, anzitutto, un dato processuale: la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha lasciato ferma la decisione di merito sull’affidamento esclusivo. Sul piano sostanziale, la scheda evidenzia che le accuse erano rimaste prive di riscontri all’esito di accertamenti penali, civili e tecnici e che la persistente convinzione della madre, unita alle pressioni esercitate sul figlio, esponeva il minore a un concreto rischio per il suo equilibrio e per la relazione con l’altro genitore.
Il punto più delicato è questo: il pregiudizio per il minore può derivare anche da una convinzione soggettiva autentica, se quella convinzione si traduce in pressioni ripetute, domande insistenti e coinvolgimento del bambino dentro il conflitto. Il processo familiare non serve a premiare chi accusa di più, ma a individuare quale assetto di responsabilità genitoriale protegga davvero il figlio.
La stessa sintesi segnala inoltre che un ulteriore ascolto giudiziale del minore può essere omesso quando il bambino sia già stato ascoltato più volte da professionisti qualificati e la ripetizione dell’incombente risulti superflua o potenzialmente dannosa. Anche questo conferma che l’ascolto del minore è una garanzia di tutela, non una prova da forzare.

Ascolto del minore: diritto, non formalità
Il fondamento normativo attuale
Il fondamento sostanziale dell’ascolto è nell’art. 315-bis, comma 3, c.c.: il figlio minore che abbia compiuto 12 anni, e anche di età inferiore se capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e procedure che lo riguardano. Sul piano processuale, oggi il riferimento centrale è l’art. 473-bis.4 c.p.c., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, mentre l’art. 473-bis.5 c.p.c. disciplina le modalità concrete dell’ascolto.
Quando nel procedimento sono allegati abusi o violenze, assume rilievo anche l’art. 473-bis.45 c.p.c.: il giudice procede personalmente e senza ritardo all’ascolto del minore secondo modalità protette, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze, salvo che il minore sia già stato ascoltato in altro procedimento e le risultanze siano ritenute sufficienti.
Il giudice può non procedere all’ascolto solo con provvedimento motivato, se l’adempimento è contrario all’interesse del minore, manifestamente superfluo, impossibile per ragioni fisiche o psichiche, oppure se il minore manifesta la volontà di non essere ascoltato. Nei procedimenti in cui il giudice prende atto di un accordo dei genitori sulle condizioni di affidamento, l’ascolto è svolto soltanto se necessario.
Ascolto non significa testimonianza
Attenzione, però: ascoltare il minore non equivale a interrogarlo come un testimone né a trasformarlo nell’arbitro del conflitto tra i genitori. L’ascolto serve a comprendere bisogni, paure, abitudini, qualità delle relazioni e grado di discernimento. Non a caso, il codice impone modalità che garantiscano serenità e riservatezza e consente al giudice di farsi assistere da esperti.
Nei casi in cui si discutono possibili abusi, la cautela deve essere ancora maggiore: domande ripetute, suggestive o orientate a ottenere conferme possono alterare il racconto del bambino e aumentare il suo disagio. Per questo il tribunale può affiancare all’ascolto altri accertamenti, come relazioni dei servizi sociali o consulenze tecniche.
Va inoltre ricordato che l’affidamento esclusivo non coincide con il collocamento prevalente. Sono piani diversi: il primo riguarda l’esercizio della responsabilità e delle decisioni; il secondo attiene al luogo in cui il minore vive in via principale. Anche con affidamento condiviso, quindi, il collocamento può essere presso uno solo dei genitori.
Quando l’affidamento esclusivo può essere disposto, anche a favore del padre
La legge non prevede preferenze di genere. Alla luce dell’art. 337-quater c.c., l’affidamento esclusivo può essere disposto a favore del padre come della madre quando il regime condiviso risulti contrario all’interesse del minore. Accade soprattutto quando emergono elementi come questi:
- le accuse si rivelano prive di riscontri all’esito degli accertamenti;
- un genitore insiste con pressioni, domande e condotte intrusive sul minore;
- si ostacola il rapporto con l’altro genitore in modo stabile e non occasionale;
- il conflitto incide sul benessere psicologico del bambino e sulla sua libertà di espressione.
In un quadro del genere, l’affidamento esclusivo non cancella automaticamente l’altro genitore. Restano, se compatibili con l’interesse del figlio, spazi di frequentazione, talvolta anche protetta; inoltre, salvo diversa disposizione del giudice, le decisioni di maggiore interesse continuano a essere adottate da entrambi. Il genitore non affidatario conserva il diritto e il dovere di vigilare sull’istruzione e sull’educazione del figlio e può ricorrere al giudice se ritiene che siano state assunte decisioni pregiudizievoli.
Le stesse regole valgono anche nel divorzio con figli, non solo nella separazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 337-quinquies c.c., i provvedimenti possono sempre essere rivisti se cambiano in modo concreto e stabile le circostanze: è il senso della modifica delle condizioni.

Se si teme davvero un abuso, cosa fare
Qui serve molta chiarezza. Segnalare un sospetto serio non è mai un errore; ciò che va evitato è il fai da te investigativo sul bambino. La verifica deve avvenire nelle sedi competenti e con modalità rispettose della sua fragilità.
- annotare fatti specifici, date e circostanze, evitando interpretazioni forzate;
- rivolgersi subito a pediatra, pronto soccorso, forze dell’ordine, procura o altri servizi competenti, secondo la natura dei fatti;
- informare il proprio legale e portare al giudice elementi oggettivi, non soltanto supposizioni;
- non sottoporre il minore a domande ripetute, colloqui improvvisati o registrazioni casalinghe per fargli dire qualcosa.
Nelle procedure che riguardano i minori, inoltre, al ricorso va allegato anche il piano genitoriale, che descrive scuola, percorso educativo, attività abituali e vacanze dei figli. È uno strumento utile perché rende più trasparenti tempi, impegni e comunicazioni tra i genitori; e il giudice può anche formularne una proposta nei provvedimenti temporanei e urgenti.
Sul piano economico, la scelta tra affidamento condiviso ed esclusivo non elimina di per sé l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli. Distinto è il tema dell’eventuale assegno di mantenimento tra coniugi o ex coniugi, quando ne ricorrano i presupposti.
In conclusione
L’ordinanza n. 23253 del 15 luglio 2026 conferma, per quanto emerge dalla sintesi disponibile, un principio molto concreto: nelle controversie familiari il centro non è l’accusa in sé, ma l’effetto che le condotte dei genitori producono sul minore. Se un genitore, anche in buona fede, sottopone il figlio a pressioni continue, ne compromette la serenità o altera il rapporto con l’altro genitore, il giudice può ritenere necessario l’affidamento esclusivo all’altro. L’ascolto del minore, riconosciuto dall’art. 315-bis c.c. e disciplinato oggi dagli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c., resta così uno strumento di protezione, non una scorciatoia probatoria.